Corte di Cassazione Civile Sezioni unite 28/6/2006 n. 14848

Redazione 28/06/06
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In tema di sanità pubblica, qualora la domanda di rimborso si riferisca a spese ospedaliere sostenute all’estero, senza previa autorizzazione amministrativa, per un ricovero resosi necessario in considerazione delle migliori opportunità ivi presenti di attenuare o rimuovere le conseguenze dello stato morboso attraverso la fruizione di tecniche terapeutiche non utilizzate in Italia, viene in considerazione una posizione soggettiva dell’assistito avente natura di diritto soggettivo perfetto. In questo caso difetta un potere della P.A. che sia espressione di discrezionalità amministrativa, e il cui esercizio sia suscettibile di determinare l’affievolimento della posizione facente capo all’assicurato medesimo, sussistendo, invece, soltanto un potere di apprezzamento dell’urgenza della prestazione sanitaria ottenuta all’estero, secondo criteri di discrezionalità tecnica, il cui esercizio, non essendo espressione di supremazia della P.A., è sempre inidoneo a determinare l’affievolimento del diritto soggettivo alla salute, diritto primario e fondamentale tutelato dall’articolo 32 della Carta costituzionale. Resta inoltre escluso che la predetta controversia rientri nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, modificato dall’articolo 7 della legge 7 luglio 2000 n. 205. la Corte costituzionale, nel dichiarare tale norma parzialmente illegittima, ha precisato che la giurisdizione del giudice amministrativo presuppone, comunque, che la P.A. sia intervenuta nell’esercizio di un potere autoritativo o abbia esercitato la facoltà di ricorrere ad atti negoziali in sostituzione di tale potere (fattispecie che le Sezioni unite della Corte hanno escluso ricorrere nel caso in esame, in cui la causa preminente del ricovero all’estero era stata l’urgenza di assicurare un trattamento sanitario idoneo a scongiurare il pericolo di vita o comunque la possibilità di aggravamenti della malattia o di non adeguata guarigione).

FATTO

D.M., D.G. e D.S., quali eredi di A.B., nel corso di un giudizio dinanzi al Tar Lazio, nei confronti della AUSL (OMISSIS), della Regione (OMISSIS), degli Istituti Fisioterapici Ospedalieri e dell’Istituto Regina Elena, per ottenere, pur in mancanza della preventiva autorizzazione, il rimborso delle spese per prestazioni sanitarie, assolutamente urgenti, presso un centro di alta specializzazione all’estero, hanno proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione chiedendo alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione di dichiarare la giurisdizione del Giudice amministrativo.
Gli Istituti Fisioterapici Ospedalieri hanno contraddetto con controricorso, concludendo per la giurisdizione del giudice ordinario. Gli altri intimati non hanno svolto difese.
Il P.M., nelle conclusioni scritte rassegnate a norma dell’art. 375 c.p.c. ha chiesto la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario. Le ricorrenti hanno presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Come rilevato dalle stesse ricorrenti nella memoria, queste Sezioni Unite (30 maggio 2005, nn. 11333 e 11334), in fattispecie quale quella oggetto del presente regolamento, hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario.
In sintesi, le argomentazioni (condivisibili) sviluppate nelle sentenze indicate possono così riassumersi.
Quando la domanda di rimborso sia relativa a spese ospedaliere sostenute all’estero senza previa autorizzazione amministrativa per un ricovero reso necessario in considerazione delle migliori opportunità ivi presenti di attenuare o rimuovere le conseguenze dello stato morboso attraverso la fruizione di tecniche terapeutiche non utilizzate in Italia, viene in considerazione una posizione soggettiva dell’assistito avente natura di diritto soggettivo perfetto. In questo caso, infatti, difetta un potere della p.a. che sia espressione di discrezionalità amministrativa, il cui esercizio sia idoneo a determinare l’affievolimento della posizione facente capo all’assicurato. Sussiste invece soltanto un potere di apprezzamento dell’urgenza della prestazione sanitaria ottenuta all’estero, secondo criteri di discrezionalità tecnica, il cui esercizio, non essendo espressione di supremazia della p.a.,, è sempre inidoneo a determinare l’affievolimento del diritto soggettivo alla salute tutelato a livello costituzionale (art. 32 Cost.).
Le Sezioni unite nelle sentenze indicate hanno anche affermato che la giurisdizione del giudice ordinario va ribadita anche con riferimento al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, come sostituito dalla L. 7 luglio 2000, n. 205, art. 7. Infatti, La Corte Costituzionale, nel dichiarare tale norma parzialmente illegittima (sentenza n. 204 del 2004) ha precisato che la giurisdizione del giudice amministrativo presuppone comunque che la pubblica amministrazione sia intervenuta nell’esercizio di un "potere autoritativo" (o abbia esercitato la facoltà di ricorrere ad atti negoziali in sostituzione di tale potere) circostanza questa che, come si è osservato, non ricorre nel caso in esame.
L’orientamento sopra riassunto va ribadito.
Deve dunque dichiararsi la giurisdizione del Giudice ordinario relativamente alle domande, quale quella di specie, di rimborso delle spese sanitarie sostenute da un cittadino italiano all’estero senza la preventiva autorizzazione della Regione, perchè, in caso di ricovero per motivi di urgenza rappresentati dal pericolo di vita o da possibilità di aggravamenti della malattia o di non adeguata guarigione, oggetto della domanda è la tutela del diritto primario e fondamentale alla salute garantito dall’art. 32 Cost., il cui necessario contemperamento con altri interessi, pure costituzionalmente garantiti, come le risorse disponibili del servizio nazionale sanitario, non vale a sottrargli la consistenza di diritto soggettivo perfetto.
In conclusione, è dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del regolamento.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del Giudice ordinario, compensa le spese del regolamento.

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