Corte di Cassazione Civile Sezioni unite 15/9/2010 n. 19547

Redazione 15/09/10
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Svolgimento del processo
Con decisione depositata in data 11 novembre 2009 il Consiglio Nazionale Forense ha respinto il ricorso proposto dall’avvocato P.L.M. avverso la delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (***) di Siena con la quale era stata disposta la cancellazione della stessa dall’Elenco Speciale annessa all’Albo degli avvocati per sopravvenuta carenza dei requisiti di cui al R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 3, comma 4, lett. b).

La ricorrente, dipendente della banca Monte dei Paschi di Siena, era stata iscritta nell’albo speciale degli avvocati addetti a uffici legali di enti locali e istituti di diritto pubblico annesso all’albo degli avvocati di Siena. A decorrere dal 2 gennaio 2007 la stessa era stata destinata all’area territoriale Sicilia della banca e, in particolare, assegnata allo "staff qualità credito e legale", settore assistenza legale, con compiti di assistenza e consulenza legale e contrattuale alle strutture dell’area e alle filiali.

Il Consiglio nazionale forense confermava la delibera di consiglio dell’ordine degli avvocati di Siena secondo la quale, a seguito del trasferimento all’area territoriale Sicilia della banca, erano venuti meno i requisiti di autonomia oggettiva e soggettiva previsti dalla norma sopra citata.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’avvocato P.L.M. affidato a due motivi.

Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Siena e il Consiglio Nazionale forense sono rimasti intimati.

Motivi della decisione
Col primo motivo la ricorrente denuncia contraddittorietà e insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia nonchè violazione dell’art. 111 Cost., comma 6.

Contesta in particolare la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la struttura alla quale la stessa è addetta sarebbe diversa dall’ufficio legale sia per collocazione territoriale che per dipendenza gerarchica e perciò priva di autonomia oggettiva;

contesta altresì l’affermazione secondo la quale la ricorrente non sarebbe soggettivamente dotata della necessaria autonomia professionale in quanto curerebbe, oltre agli aspetti strettamente legali, anche quelli gestionali. Le suddette conclusioni non sarebbero supportate, ad avviso della ricorrente da motivazione logica, adeguata e sufficiente. Con riferimento alla ritenuta carenza del requisito dell’autonomia soggettiva richiesto dalla legge professionale deduce che tale conclusione sarebbe stata erroneamente desunta da una estrapolazione parziale e fuorviante di quanto affermato dalla ricorrente in sede di deduzioni scritte presentate al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siena in data 14 novembre 2007. Sostiene che un corretto esame della documentazione disponibile avrebbe dimostrato che la ricorrente svolge la medesima attività professionale autonoma che svolgeva presso l’ufficio legale centrale della banca.

Col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 3, comma 4, lett. b.

Deduce che diversamente da quanto ritenuto della decisione impugnata, ciò che rileva ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale annessa all’albo non sono la denominazione dell’ufficio in cui l’avvocato svolge la propria attività oppure il suo inquadramento formale e territoriale, ma piuttosto il profilo sostanziale funzionale, ossia l’attività in concreto svolta e le sue modalità operative. In altre parole è sufficiente che, da un lato, l’avvocato eserciti esclusivamente attività legale in piena autonomia e libertà, e, dall’altro, che l’ufficio cui egli è preposto costituisca unità organica autonoma a prescindere da qualsiasi denominazione o qualificazione formale.

I due motivi, che devono essere esaminati congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono infondati.

A norma del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 3, comma 4, lett. b, (Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore), l’iscrizione di avvocati e procuratori dipendenti, come nel caso di specie, di istituti di credito di diritto pubblico, nell’elenco speciale annesso all’albo ordinario presso il Consiglio dell’Ordine locale presuppone che gli stessi prestino la loro attività negli uffici legali organicamente istituiti come tali presso tali istituti "per quanto concerne le cause e gli affari inerenti all’ufficio a cui sono addetti".

Tale disposizione è stata interpretata (Cass. S.U. 23 giugno 1995 n. 7084) nel senso che l’iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati e procuratori legali dipendenti da enti pubblici richiede, quale presupposto imprescindibile la "esclusività" dell’espletamento, da parte degli stessi, dell’attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell’ente pubblico, presso il quale prestano la propria opera, nelle cause e negli affari dell’ente stesso. Tale esclusività deve essere accertata con riferimento ad una valutazione sostanziale della natura delle attività svolte dal dipendente e deve essere esclusa qualora accanto a compiti riconducibili all’attività di assistenza e rappresentanza e difesa dell’ente lo stesso svolga mansioni amministrative o, comunque di natura diversa.

Tutto ciò premesso deve osservarsi che l’impugnata decisione del Consiglio Nazionale Forense ha accertato, sulla base delle allegazioni offerte dalla stessa P., che la stessa, in base all’ampia delega ricevuta dal direttore generale, curava oltre agli aspetti strettamente legali, anche quelli gestionali. In particolare, la decisione impugnata ha osservato che nelle sue deduzioni scritte in data 14 novembre 2007 l’avv. P. aveva ammesso di svolgere attività di coordinamento delle attività di uffici, funzioni e strutture, di curare l’esecuzione delle attività di carattere legale- operativo nell’interesse delle strutture dell’Area territoriale e di essere abilitata, tra l’altro, alla firma di atti… titoli, valori, carte e corrispondenza per l’area territoriale Sicilia della Banca Monte dei Paschi. Si tratta, ad avviso della decisione impugnata, di attività gestionali sicuramente incompatibili con l’iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati e procuratori dipendenti da enti pubblici.

Le suddette conclusioni resistono agevolmente alle censure di cui al ricorso.

In primo luogo è infondata la censura con la quale viene denunciata la sussistenza di una violazione di legge e, più precisamente, del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 3, comma 4, lett. b. Ed infatti la decisione impugnata, nell’attribuire valore decisivo al rilievo dell’incompatibilità dello svolgimento delle attività gestionali emerse dal suddetto documento con l’iscrizione dell’avv. P. nell’elenco speciale, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto sopra enunciato che individua nell’esclusività dell’attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell’ente pubblico un requisito imprescindibile per la sussistenza del diritto all’iscrizione nei suddetto albo.

In relazione alle suddette conclusioni devono pertanto considerarsi assorbiti gli altri profili della censura, in particolare quelli concernenti le affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, relative alla collocazione territoriale dell’ufficio al quale è addetta la ricorrente.

E’ altresì priva di pregio la censura concernente il vizio di motivazione (ammissibile a norma dell’art. 360 cod. proc. civ., u.c., nella formulazione introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2), atteso che le conclusioni alle quali è pervenuto il Consiglio Nazionale Forense sono basate, contrariamente all’assunto della ricorrente, su motivazione sufficiente e priva di vizi logici. In particolare la decisione è imperniata su affermazioni contenute in documenti provenienti dalla stessa ricorrente e testualmente riportate; il carattere sostanzialmente univoco di tali affermazioni non lascia spazio ad equivoci interpretativi. E non giova alla tesi sostenuta nel motivo di ricorso ricordare che nello stesso documento esaminato dalla decisione impugnata si evidenzia lo svolgimento di tutta una serie di compiti che devono essere ricompresi nell’ambito dell’attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell’ente pubblico, atteso che ciò che rileva ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale de quo è l’esclusività di tale attività, che nella specie è mancata per le ragioni prima riferite e cioè perchè ai suddetti compiti, nel caso di specie, si sono aggiunte attività gestionali.

Il ricorso deve essere in definitiva rigettato.

Nessuna pronuncia va emessa in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in quanto nessuno degli intimati ha svolto una qualsiasi attività processuale.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso; nulla spese.

Redazione