Corte di Cassazione Civile Sezioni unite 13/10/2009 n. 21661

Redazione 13/10/09
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Svolgimento del processo
Giudicando su una domanda di condanna al risarcimento dei danni per lesione del diritto all’onore, alla reputazione, alla privacy, all’identità personale, alla salute e alla vita di relazione proposta da C. e D.P.B. e dalla Cantanapoli s.a.s. nei confronti dalla RTI – Reti televisive italiane s.p.a. -, società produttrice della trasmissione televisive "(omissis)", il tribunale di Napoli, con sentenza non definitiva del 23 marzo 2007, ha dichiarato la propria competenza ritenendo, in conformità con quanto affermato da questa corte con l’ordinanza n. 22586 del 2004, che competente sull’azione di risarcimento dei danni prodotti da trasmissione televisiva, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., è il giudice del locus commissi delicti, da identificarsi non con il luogo ove è situato lo studio televisivo nel quale si realizza il programma, che costituisce unicamente il luogo ove si consuma l’illecita lesione del diritto bensì con la sede principale degli affari e degli interessi del danneggiato e quindi con il luogo in cui presumibilmente si verificano gli effetti dannosi negativi, patrimoniali e non patrimoniali, dell’offesa alla reputazione. RTI ha proposto regolamento di competenza sostenendo che competente sulla domanda sarebbe il giudice del luogo in cui è situato il centro di produzione televisiva nel quale la trasmissione è realizzata e dal quale è stata messa in onda ovvero il luogo nel quale sono situati gli studi, gli uffici, gli impianti e i macchinari informatici con i quali la trasmissione stessa è stata diffusa su internet (omissis), in quanto in tale luogo non solo si sarebbe realizzata la condotta illecita ma si sarebbe anche prodotto il danno ovvero avrebbe iniziato a prodursi, con la diffusione delle immagini lesive tra le persone presenti nello studio televisivo e tra il personale informatico che ha curato l’immissione nella rete web.

Alternativamente sarebbe competente il tribunale di Roma, sede legale della RTI, e quindi luogo di adempimento dell’obbligazione risarcitoria ai sensi dell’art. 1182 c.c., comma 4. Con il quesito di diritto si chiede pertanto che, in relazione al luogo in cui è sorta l’obbligazione risarcitoria, sia dichiarata la competenza del tribunale di Monza.

Con ordinanza del 21 marzo 2008 la terza sezione civile ha trasmesso gli atti al Primo presidente per l’eventuale assegnazione alle sezioni unite avendo rilevato un contrasto tra un orientamento favorevole alla tesi della società ricorrente, rappresentato da Cass. n. 9369 e 7899/2000, di recente ribadito da Cass. 12234/2007, e quello, seguito dalla sentenza impugnata (cass. n. 22586/2004, e, successivamente, n. 18655/2005, 22525/2006, 18544/2007) secondo cui la competenza spetta al giudice del domicilio del danneggiato.

Il procuratore generale ha concluso chiedendo che sia affermato il principio che il luogo di origine dell’obbligazione di risarcimento del danno alla reputazione (o all’onore, alla privacy, all’identità personale) conseguente a una trasmissione televisiva è quello in cui si è verificato il danno e, quindi, il luogo di domicilio (o residenza) del danneggiato.

La società intimata non ha svolto attività difensiva.

RTI ha presentato memoria.

Motivi della decisione
1. Il problema dell’individuazione del giudice del luogo ove è sorta l’obbligazione risarcitoria, competente ai sensi dell’art. 20 c.p.c. in relazione alle domande dirette a far valere la lesione dei diritti della personalità mediante l’uso di mezzi di comunicazione di massa, ha formato oggetto di ripetuti interventi di questa corte, inizialmente con riferimento alla stampa, periodica e non (cass. n. 6148/1992, 3733/1995, 5374/1995, 7037/1997, 5299/1999, 13042/1999, 4599/2000, 10120/2000). Dopo aver osservato che l’evento dannoso non può ritenersi localizzato esclusivamente nel luogo in cui il titolare del diritto leso ha il suo domicilio, ma deve considerarsi verificato in tutti i luoghi in cui la pubblicazione viene diffusa, anche se non può disconoscersi che il luogo del domicilio sia quello in cui l’evento dannoso assume maggiore rilevanza, si è, tuttavia, ritenuto che la diffusione dell’evento su tutto il territorio nazionale impone, in ossequio al principio affermato dall’art. 25 Cost., di limitare la scelta della competenza ad un luogo certo e individuabile in base a un criterio oggettivo unico che non può che essere quello in cui il periodico è pubblicato perchè in detto luogo la notizia stampata diviene per la prima volta pubblica e perciò idonea a pregiudicare l’altrui diritto. Tale conclusione è stata poi estesa anche all’ipotesi di lesione alla reputazione conseguente alla diffusione di una trasmissione televisiva, individuandosi il luogo nel quale sorge l’obbligazione risarcitoria nella località ove sono situati gli studi televisivi nei quali viene realizzato e diffuso il programma televisivo, poichè è in tale luogo ed in tale momento che la notizia diviene pubblica e perciò idonea pregiudicare l’altrui diritto, così realizzandosi l’illecito nella sua interezza, come fatto costituito dal comportamento e dall’evento dannoso ad esso collegato da nesso di causalità non potendosi fare applicazione della L. 6 agosto 1990, n. 223, art. 30, comma 5, recante la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, secondo la quale, per i reati di diffamazione attraverso trasmissioni consistenti nell’attribuzione di un fatto determinato, il foro competente è determinato dal luogo di residenza della persona offesa, trattandosi di norma speciale relativa alla competenza in materia penale in ordine a specifica ipotesi di reato, che non può essere invocata in relazione all’individuazione del giudice competente in materia di controversie civili.

2. L’orientamento ora indicato ha formato oggetto di riesame, in un primo momento, con riferimento all’ipotesi di offesa della reputazione realizzata con l’utilizzazione di un sito o un newgroup internet (Cass. n. 6591/2002), rispetto alla quale, essendo inutilizzabile il criterio del luogo di prima pubblicazione, sono stati anche esclusi sia quello dell’immissione della notizia diffamatoria nella rete (che, fino all’accesso al sito dei visitatori, non costituisce ancora evento dannoso: Cass. 17 novembre 2000, Dulberg), sia quello dell’accesso del primo visitatore (perchè di difficilissima se non impossibile individuazione), e, per entrambe le ragioni esposte, anche quello del luogo in cui è situato il server (che può essere collocato in qualsiasi parte del mondo) in cui il provider alloca la notizia. Non potendosi, inoltre, neppure ritenere che la lesione della reputazione possa verificarsi in tutti i luoghi in cui è avvenuta la diffusione della notizia, perchè l’individuazione del giudice competente sarebbe conseguentemente rimessa all’assoluta libertà dell’attore, invece di essere ancorata ad elementi oggettivi predeterminati, come richiesto dall’art. 25 Cost., l’esigenza di fissazione di un criterio unico e certo di determinazione del luogo ove sorge l’obbligazione risarcitoria conseguente a lesione della reputazione con notizie diffuse in internet è soddisfatta con l’indicazione come competente del giudice del luogo di domicilio del soggetto che è stato effettivamente (e non solo potenzialmente) danneggiato, perchè, essendo il domicilio la sede principale degli affari e degli interessi, in tale luogo si sono principalmente verificati gli effetti pregiudizievoli dell’offesa alla reputazione. Alla stessa conclusione è pervenuta cass. n. 22586/2004 con riferimento alla lesione della reputazione conseguente alla diffusione di una trasmissione televisiva, sulla base di un’argomentazione che recepisce e completa, anche dal punto di vista sistematico, quelle esposte con l’ordinanza n. 6591/2002, nonchè cass. n. 18665/2005 (avente ad oggetto la diffusione di notizie offensive da parte di un’agenzia di stampa) e n. 22525/2006 (in ipotesi di corrispondenza inviata contemporaneamente a più destinatari).

3. Mentre gli orientamenti riassunti in precedenza, avendo dato luogo, con specifico riferimento alle lesione della reputazione a mezzo trasmissioni televisive (cass. n. 9369/2000 e n. 22586/2004), a un "contrasto" diacronico, potrebbero ritenersi una naturale evoluzione della giurisprudenza, un reale contrasto sincronico, che sollecita l’intervento compositivo di queste sezioni unite, si è verificato riguardo alla individuazione della competenza sulle domande risarcitorie per lesione della reputazione a mezzo pubblicazioni a stampa. Infatti, mentre Cass. n. 18544/2007 ha fatto applicazione del criterio del domicilio del danneggiato, estendendo il principio elaborato dalla giurisprudenza più recente al di là delle fattispecie concrete in relazioni alle quali è stato enunciato, Cass. n. 12234/2007, ritenendo decisiva la diversa natura del mezzo di comunicazione ha riaffermato il tradizionale criterio del luogo ove è avvenuta la stampa (nella specie di un quotidiano).

4. Ritengono queste sezioni unite, con riferimento all’ipotesi oggetto del presente ricorso (lesione di diritti della personalità per mezzo di trasmissione televisiva), ma sulla base di argomentazioni che rendono il principio estensibile alla competenza su tutte le domande di risarcimento dei danni derivanti da pregiudizi dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa, che la competenza in tali casi debba essere del giudice del luogo di domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso sia diverso, anche del giudice della residenza del danneggiato.

Si deve, innanzi tutto, condividere il rilievo, comune ad entrambi gli orientamenti in contrasto, che non è possibile indicare come criterio di competenza territoriale fondato sull’identificazione del luogo in cui è sorta l’obbligazione risarcitoria per lesione di diritti della personalità consumata con l’utilizzazione dei mezzi di comunicazione di massa quello che attribuisca all’attore la assoluta libertà di convenire il danneggiante in uno qualsiasi dei luoghi in cui la notizia o il giudizio pregiudizievole sono stati diffusi, poichè tale conclusione contrasta con la garanzia costituzionale della precostituzione del giudice, di cui all’art. 25 Cost., la quale richiede che i criteri di competenza siano dettati dalla legge preventivamente e non in vista di singole controversie e abbiano natura generale e oggettiva. Conseguentemente, l’interpretazione dell’art. 20 c.p.c. deve portare al risultato di ancorare la competenza a un luogo certo e ben individuato, escludendo una competenza "ambulatoria".

Del pari non è accettabile la tesi, sostenuta da una parte della giurisprudenza di merito, secondo la quale le difficoltà di individuazione del luogo in cui sorge l’obbligazione dedotta in giudizio (con riferimento alle offese a mezzo notizie diffuse su internet, per le quali è estremamente difficile per il danneggiato individuare dove il primo visitatore abbia effettuato l’accesso alla rete) dovrebbe portare a ritenere inapplicabile il foro facoltativo e cioè ad abrogare la norma.

5. L’indispensabile premessa dell’identificazione del luogo ove sorge l’obbligazione risarcitoria è l’accertamento della struttura della fattispecie dell’illecito extracontrattuale.

Anche su tale aspetto si è verificata un’evoluzione della dottrina e della giurisprudenza che, partendo da una concezione dell’illecito aquiliano sovrapponibile a quella dell’illecito penale, i cui elementi sono rappresentati dalla condotta, dal nesso di causalità e dall’evento lesivo, concezione dalla quale derivava l’identificazione del luogo in cui sorgeva l’obbligazione risarcitoria con quello in cui si verifica l’evento, ha successivamente messo in evidenza che la peculiarità dell’obbligazione da illecito civile consiste in ciò che il "fatto" (condotta, nesso di causalità, evento) è condizione necessaria per la nascita dell’obbligazione stessa, ma non è anche condizione sufficiente, essendo necessario che dal "fatto" sia derivato come conseguenza immediata e diretta anche un danno.

In particolare, nell’ambito delle lesioni dei diritti della persona, costituzionalmente garantiti, alla concezione del danno risarcibile come danno-evento, consistente nella lesione in sè del valore costituzionalmente garantito (in tale senso corte cost. n. 184/1986 sul danno alla salute) si è sostituita quella di danno-conseguenza nella quale il risarcimento ha ad oggetto il pregiudizio, anche di natura non patrimoniale, conseguente alla lesione (in tal senso v. anche corte cost. n. 233/2003).

Ne deriva che, a differenza da quanto ritenuto dall’orientamento più risalente, l’obbligazione risarcitoria non nasce nel momento e nel luogo in cui si verifichi un fatto potenzialmente idoneo a provocare un danno, ma solo nel momento e nel luogo in cui il danno risarcibile si verifica effettivamente.

6. Ulteriore conseguenza che deriva da una corretta individuazione della struttura dell’obbligazione risarcitoria è non solo l’irrilevanza della mera pubblicazione dello stampato, ove dalla stessa non derivi anche un effettivo pregiudizio delle situazioni giuridiche soggettive dedotte, ma anche, del pari, l’irrilevanza della semplice produzione della trasmissione televisiva, essendo necessaria la messa in onda, così come l’irrilevanza della semplice allocazione della notizia o del giudizio sul server, essendo invece rilevante l’accesso effettivo alla rete.

Rispetto alla televisione e a internet (così come alla messa in rete delle note di agenzie giornalistiche), media che diffondono le notizie e i giudizi "a raggiera" e, sostanzialmente, in modo contestuale, non può quindi operare la presunzione di priorità temporale della pubblicità della notizia che si verifica nel luogo di stampa, e si pone, come si è effettivamente posta prioritariamente nell’esperienza giurisprudenziale, l’esigenza di identificare un unico luogo certo nel quale si verifichi il pregiudizio effettivo. Tale luogo è certamente quello in cui il danneggiato aveva il domicilio al momento della diffusione della notizia o del giudizio lesivi, perchè la lesione della reputazione e degli altri beni della persona è correlata all’ambiente economico e sociale nel quale la persona vive e opera e costruisce la sua immagine, e quindi "svolge la sua personalità" (art. 2 Cost.). Pur non potendosi escludere che, in relazione alla notorietà della persona, il pregiudizio possa verificarsi anche altrove è certo che il domicilio è il luogo principale nel quale gli effetti negativi, patrimoniali e non patrimoniale si verificano. Inoltre, nel caso di diversità del luogo del domicilio e di quello della residenza, il pregiudizio può verificarsi cumulativamente in entrambi i luoghi con la conseguenze facoltà dell’attore di adire sia il giudice del domicilio che quello, se diverso, della residenza.

7. La duplice esigenza di attribuire rilievo non alla mera potenzialità dannosa, ma al pregiudizio effettivo, e di individuare un unico luogo certo in cui si possa ritenere sorta l’obbligazione risarcitoria, consente di superare l’indirizzo risalente che, nel caso di lesione della reputazione per mezzo della stampa, ha identificato tale luogo con quella di pubblicazione attribuendo valore decisivo anche in tal caso al domicilio (e alla residenza) del danneggiato, come luogo in cui certamente e principalmente si è verificato il danno risarcibile (cass. n. 18544/2007).

L’obiezione che alla conclusione raggiunta è stata a volte opposta, consistente nel rilievo che il domicilio (come la residenza) al momento in cui la notizia o il giudizio lesivo sono stati diffusi può essere diverso da quello al momento della proposizione della domanda è agevolmente superabile con l’osservazione che, indipendentemente dalla natura istantanea o permanente del danno, la relativa obbligazione risarcitoria, il cui oggetto dovrà tenere presente, appunto, la diversa natura del pregiudizio, comunque nasce nel momento e nel luogo in cui il pregiudizio si è consumato o ha iniziato a consumarsi. Nè l’individuazione della residenza e del domicilio (o della sede dell’ente collettivo) presenta difficoltà di accertamento e prova dei fatti maggiore di quelli posti da qualsiasi altro criterio di collegamento.

8. Confortano invece le conclusioni raggiunte alcuni rilievi di ordine sistematico tratti dall’analisi di alcune specifiche norme, non certo per affermarne l’applicabilità in via diretta o analogica, ma per enucleare un principio generale in tema di competenza territoriale sulle domande di natura risarcitoria (contrattuali o extracontrattuali) fondato sull’esigenza di riequilibrare sul piano processuale, attraverso la previsione di un foro facoltativo coincidente con il domicilio dell’attore, lo squilibrio tra le parti in causa in favore della parte socialmente più debole.

Può quindi venire in considerazione, innanzi tutto la L. 6 agosto 1990, n. 223, art. 30, commi 4 e 5, che individua il giudice territorialmente competente per i reati di diffamazione consistenti nell’attribuzione di un fatto determinato, commessi attraverso l’impiego del mezzo radiotelevisivo, con riferimento al luogo di residenza della persona offesa. Nel dichiarare infondata la questione di costituzionalità la corte costituzionale, con sentenza n. 42/1996, osservò che la disciplina è giustificata dalla "particolare natura, o, se vogliamo, nella particolare forza e diffusività del mezzo impiegato, suscettibile di manifestare, anche in relazione all’ampiezza della platea dei destinatari del messaggio, una potenzialità lesiva nei confronti della persona e della sua reputazione di gran lunga superiore a quella di qualsivoglia altro strumento di comunicazione di massa. Da qui l’esigenza di attenuare l’evidente squilibrio delle posizioni che, nell’azione diffamatoria consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, è dato constatare tra chi, attraverso l’impiego del mezzo radiotelevisivo, commette il reato e chi del reato si trova, invece, a subire le conseguenze lesive. Su questo piano, l’individuazione del giudice competente con riferimento al luogo di residenza della persona offesa, anzichè al luogo di consumazione del reato, appare, dunque, giustificata, in quanto strumento destinato a rendere più agevole la possibilità di reazione del soggetto leso che, presso il giudice del luogo della propria residenza, sarà in grado di attivarsi a difesa della propria reputazione con minore dispendio di tempo e di risorse economiche". Da tali osservazioni si potrebbe anche dedurre che un’interpretazione dell’art. 20 c.p.c., diversa da quella accolta, non essendo giustificata dalla diversa natura, civile o penale, dell’oggetto dei processi, potrebbe far sorgere seri di dubbi di legittimità costituzionale con riferimento all’art. 3 Cost. e quindi giustifica un’interpretazione della norma processualcivilistica in senso costituzionalmente orientato. Alla stessa ratio sembrano ispirate, inoltre,: a) varie norme della convenzione di Bruxelles, del 27 settembre 1968, ratificata e resa esecutiva con L. n. 804 del 1971, riprese nel regolamento CE 22 dicembre 2000, n. 44/2001), in particolare in tema di crediti alimentari (art. 5, punto 2, conv.), di cause nei confronti dell’assicuratore (art. 8, punto 2 e 9), di domande risarcitorie (art. 5, punto 3 conv., come interpretato dalla corte di giustizia delle comunità europee, fin dalla sentenza 30 novembre 1976, ***** de potasse d’Alsace e successivamente, con specifico riferimento alle cause di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, con la sentenza 7 marzo 1995, in causa C n. 68/93: sentenze, tuttavia che in alternativa al foro del luogo in cui la vittima assume di avere subito la lesione alla sua reputazione ammettono anche quello del luogo ove è stabilito l’editore o dove la pubblicazione è stata diffusa); b) D.Lgs n. 50 del 1992, art. 12, il D.Lgs. n. 185 del 1999, art. 14, l’art. 1469 c.c., n. 19, in tema di foro del consumatore; c) l’art. 33 della conv. di Montreal del 28 maggio 1999, ratificata con legge n. 12 del 2004, in tema di azione risarcitoria per morte o lesione conseguenti a disastri aerei.

In conclusione, nell’ordinamento (nel quale accanto alle norme di provenienza nazionale coesistono norme provenienti da fonti normative o negoziali internazionali) appare essere contenuto un principio generale che, in caso di squilibrio delle posizioni sostanziali delle parti, utilizza il foro del danneggiato o, comunque, della parte debole, come misura riequilibratrice e pertanto autorizza l’interprete, nel caso dubbio a preferire analoga soluzione.

In conclusione deve essere dichiarata la competenza del tribunale di Napoli.

Nulla sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la competenza del tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2009.

Redazione