Corte di Cassazione Civile Sezioni unite 12/7/2010 n. 16276

Redazione 12/07/10
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Svolgimento del processo
M.G.M., propose tempestivo ricorso al Giudice di Pace di Roma, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204 bis (Nuovo Codice della Strada), in relazione alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 in opposizione avverso un processo verbale di contestazione di un illecito stradale notificatogli il 20.4.2004 dalla locale Polizia Municipale (relativo alla violazione di cui agli art. 41, comma 11 e art. 146 cit. Dlgs., per inosservanza dell’obbligo di arresto segnalato da luce semaforica rossa).

L’opponente, tra l’altro e segnatamente dedusse in via incidentale.

L’illegittimità per contrasto con l’art. 3 Cost., della sanzione della decurtazione del punteggio dalla patente guida, con il verbale comminatagli ai sensi dell’art. 126 bis citato codice, in qualità di proprietario dell’autoveicolo, con il quale sarebbe stata commessa l’infrazione, per l’ipotesi di mancata comunicazione, entro il termine di gg. 30, delle generalità e dei dati della patente di guida del conducente trasgressore. L’opposizione, cui aveva resistito il Comune di Roma, costituendosi con proprio funzionario, vene respinta, con compensazione totale delle spese, dal giudice adito con sentenza del 16.2.2005, depositata il 1.3.2005, sulla testuale motivazione che "le argomentazioni svolte dal ricorrente non offrono elementi di valutazione atti ad inficiare l’opposto verbale, atteso l’ari. 334 del reg. esec. C.d.S. e la mancata indicazione delle generalità del conducente al momento della commessa violazione".

Avverso tale sentenza il M. ha proposto ricorso per cassazione, non resistito dall’amministrazione intimata, che è stato assegnato a queste Sezioni Unite.

Motivi della decisione
Nell’unico motivo di ricorso vengono dedotte "violazione e falsa applicazione di norme e di principi di diritto con riferimento all’art. 126 bis C.d.S., comma 2: violazione dell’art. 3 Cost. secondo la sentenza n. 27/05 della Corte Costituzionale; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), essenzialmente censurandosi la mancata considerazione della citata sentenza del Giudice delle Leggi, che aveva risolto, con effetto sostanzialmente abrogativo della sanzione accessoria, nel senso prospettato dall’opponente la questione incidentale proposta. Va anzitutto premesso che la possibile questione di giurisdizione dell’AGO, implicata dai particolari motivi del mezzo d’impugnazione, diretto avverso la conferma di un provvedimento sanzionatorio diverso dalla sanzione pecuniaria in considerazione della quale il ricorso è stato assegnato alle Sezioni Unite, è stata già positivamente risolta con sentenza di questo consesso n. 20544 del 29.7.2008, affermandosi il principio secondo cui "in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l’opposizione, giurisdizionale nelle forme previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23 ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli di sospensione della validità della patente di guida e quelli prodromici a tale sospensione, quali la decurtazione progressiva dei punti; mentre l’esclusione di tale rimedio per il provvedimento di decurtazione dei punti contrasterebbe con gli artt. 3 e 24 Cost., intaccandosi l’omogeneità del sistema sanzionatorio del codice della strada".

Sulla scorta del suesposto principio, che va confermato e che ben si attaglia al caso di specie, in cui la principale doglianza dell’opponente, l’unica ribadita nella presente sede, attiene all’applicabilità della sanzione accessoria suddetta, affermata la giurisdizione del giudice ordinario anche nei casi in cui l’impugnativa ex art. 204 bis C.d.S, e L. n. 689 del 1981, ex art. 22 attenga alla comminatoria della decurtazione del punteggio dalla patente di guida, nella specie preannunciata nel verbale di contestazione dell’illecito notificato al proprietario,che il giudice di merito ha ritenuto legittima,agevole risulta l’accoglimento del ricorso. Il Giudice di Pace,infatti,non ha tenuto conto, a tal riguardo, della sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 12 – 24.1.2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26.1.2005 e pertanto già vincolante (ex art. 136 Cost., comma 1 e L. n. 87 del 1953, art. 30, comma 3) a guisa di ius superveniens, con la quale era stata dichiarata l’illegittimità, per contrarietà al principio della ragionevolezza, del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 126, comma 2 nella parte in cui disponeva che in caso di mancata identificazione del conducente autore della trasgressione e di mancata successiva comunicazione dei relativi dati personali e di abilitazione guida, entro il termine di gg. 30 dalla notificata parte del proprietario del veicolo, cui il verbale di accertamento della violazione fosse stato notificato, quest’ultimo avrebbe subito la sanzione della decurtazione del punteggio della patente, dovendo invece trovare applicazione in siffatti casi soltanto l’ulteriore sanzione pecuniaria di cui all’art. 180 C.d.S., comma 8. Tale decisione aveva comportato l’espunzione dall’ordinamento della norma censurata conseguentemente, l’illegittimità del verbale impugnato dall’opponente, nella parte contenente la comminatoria de qua, relativa ad una sanzione ormai non più irrogatale. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata senza rinvio, nella parte in cui ha espressamente confermato l’irrogabilità della decurtazione del punteggio, e per l’effetto, non essendo necessari altri accertamenti di merito,questa Corte provvede direttamente ex art. 384 c.p.c., comma 1, u.p., all’accoglimento dell’opposizione, dichiarando l’opponente non assoggettabile alla decurtazione del punteggio.

Giusti motivi, infine, considerati l’esito solo parzialmente favorevole dell’opposizione (che per quanto attiene alla, pur confermata, sanzione pecuniaria, non ha formato oggetto di ricorso), l’evidente errore del giudicante,verosimilmente non a conoscenza del giudicato costituzionale, pubblicato pochi giorni prima della decisione, e la mancata resistenza in questa sede dell’amministrazione intimata, comportano la dichiarazione di totale compensazione delle spese dell’intero processo, sia per il grado di merito, sia per quello di legittimità.

P.Q.M.
LA CORTE a Sezioni Unite, accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla conferma della decurtazione de punteggio della patente di guida e, pronunziando nel merito, in parziale accoglimento dell’opposizione, annulla il verbale opposto, nella parte relativa alla suddetta sanzione.

Dichiara totalmente compensate tra le parti le spese dell’intero processo.

Redazione