Corte di Cassazione Civile Sezioni unite 11/1/2011 n. 389

Redazione 11/01/11
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Svolgimento del processo
1. Con delibera del 6 novembre 2008 il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma inseriva l’avv. R.S. nell’elenco speciale dei professori universitari a tempo pieno, cancellandolo da quello ordinario, avendo egli, quale ricercatore confermato presso l’Università (omissis), optato per il tempo pieno a decorrere dall’anno accademico 2008/2009, ritenendo tale opzione incompatibile con l’esercizio della professione forense. L’avv. R. proponeva ricorso al Consiglio Nazionale forense sostenendo l’illegittimità della delibera, per avere fatto erronea applicazione del D.L. n. 57 del 1987, conv. nella L. n. 158 del 1987. Deduceva al riguardo che il D.P.R. n. 382 del 1980 aveva introdotto l’incompatibilità con l’esercizio di attività professionali per i professori universitari a tempo pieno e aveva istituito il ruolo dei ricercatori universitari, ai quali aveva reso applicabili (art. 34) le incompatibilità previste per gl’impiegati civili dello Stato.

Peraltro, il successivo D.L. n. 57 del 1987 (recante disposizioni urgenti per i ricercatori universitari), conv. nella L. n. 158 del 1987, aveva stabilito la loro incompatibilità con il commercio, l’industria, il commercio e altri rapporti d’impiego pubblico e privato, sanando ogni precedente situazione d’incompatibilità, prevedendo l’incompatibilità con l’esercizio "di attività professionali connesse all’iscrizione ad albi professionali" per i soli ricercatori non confermati, mentre l’aveva esclusa per i ricercatori confermati, senza distinzione fra quelli a tempo pieno e quelli a tempo definito. Deduceva che i ruoli dei professori universitari e quelli dei ricercatori erano ruoli distinti, così come era completamente differenziata la disciplina, anche quanto ai tempi di attività didattica richiesti, essendo previsti per i primi limiti minimi e per i secondi limiti massimi. Cosicchè non si potevano applicare ai ricercatori le incompatibilità previste per i professori. Consiglio Nazionale Forense, con decisione depositata il 12 maggio 2010, notificata al ricorrente in data 9 giugno 2010, ha respinto il ricorso. Avverso la decisione l’avv. R. ha proposto ricorso a questa Corte, con atto notificato l’8 luglio 2010 al Consiglio dell’Ordine degli avvocati e procuratori di Roma ed alle Procure presso il Tribunale, la Corte d’appello di Roma e questa Corte.

Motivi della decisione
1.1. Con il ricorso si denuncia la violazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 56, in relazione al D.L. n. 57 del 1987, al D.P.R. n. 382 del 1980, e alla L. n. 158 del 1987. Si deduce che erroneamente la decisione impugnata avrebbe ritenuto che il regime a tempo pieno è unico per tutti i docenti universitari e comporta le correlative incompatibilità. La decisione, infatti, non terrebbe conto che le incompatibilità dei ricercatori universitari sono espressamente disciplinate dal D.L. n. 57 del 1987, art. 1, a norma del quale i ricercatori, prima del regime di conferma, non possono svolgere attività professionali, se non proprie della struttura di appartenenza o con queste convenzionate, mentre nessuna incompatibilità è prevista per i ricercatori confermati, ì quali, se a tempo pieno sono tenuti a svolgere non più di 350 ore all’anno di didattica, se a tempo definito non più di 200 ore. Detto articolo non richiamerebbe affatto, come erroneamente ritenuto dalla decisione impugnata, il D.P.R. n. 383 del 1980, art. 11, riguardante le incompatibilità per i professori ordinari, a nulla valendo la sua mera indicazione nel preambolo. Neppure varrebbe a dare valido fondamento alla decisione impugnata il richiamo al disposto della L. n. 158 del 1987, art. 2 ter, che ha introdotto per gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento la possibilità di optare per uno dei due regimi. Tale disposizione, secondo il Consiglio Nazionale Forense, renderebbe operanti le disposizioni di cui al precedente art. 1, commi 1, 2, 4 e 5, traendosene conferma che l’opzione per il regime a tempo pieno determina l’incompatibilità. Si deduce al riguardo che in effetti l’art. 2 ter non esiste nella L. n. 158 del 1987, ma è stato aggiunto da tale legge al D.L. n. 57 del 1987.

Pertanto, essendo l’art. 2 ter inserito in detto decreto legge, quando esso rinvia al precedente art. 1, commi 1, 2, 4 e 5, fa rinvio all’art. 1 del D.L. e non della legge di conversione, come ritenuto nel provvedimento impugnato.

1.2. Il ricorso è infondato, anche se la motivazione della decisione impugnata va integrata nei sensi appresso indicati.

L’interpretazione del D.L. n. 85 del 1987, art. 1, come conv. nella L. n. 158 del 1987, per quanto riguarda l’incompatibilità all’iscrizione ad albi professionali, va compiuta nel quadro sistematico del complesso normativo nel quale la norma s’inserisce, e anche con riferimento al D.P.R. n. 382 del 1980 (sul riordinamento della docenza universitaria).

Il D.P.R. n. 382 del 1980 previde per i professori universitari, disciplinandolo, il duplice regime del "tempo pieno" e del "tempo definito" (art. 11) ed istituì (art. 1) il ruolo dei "ricercatori universitari". Per i professori – per quanto interessa in questa sede – stabilì che il regime a tempo pieno, a differenza di quello a tempo definito, fosse incompatibile con "lo svolgimento di qualsiasi attività professionale" e i nominativi dei professori ordinari che optassero per il tempo pieno venissero comunicati a cura del rettore all’ordine professionale al cui albo risultassero iscritti al fine della loro inclusione in un elenco speciale. Per i ricercatori non previde la possibilità di optare fra due diversi regimi d’impegno lavorativo e, quanto alle incompatibilità, fece rinvio (art. 34) alle "norme di cui alla parte prima, titolo 5^, del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3 del 1957", nelle quali era prevista (art. 60) l’incompatibilità con l’esercizio delle attività professionali.

Il D.L. n. 57 del 1987, nell’emanare "disposizioni urgenti per i ricercatori universitari", all’art. 1, comma 2, previde che anche i ricercatori universitari "confermati" potessero optare fra il "regime" del "tempo pieno" o per quello del "tempo definito". Non previde, invece, la possibilità di tale opzione per i ricercatori non confermati.

Lo stesso decreto legge, all’art. 1, comma 1, stabilì in via generale che "l’ufficio di ricercatore è incompatibile con l’esercizio del commercio, dell’industria o, comunque, di attività imprenditoriali e con altri rapporti d’impiego pubblici e privati".

Previde quindi (art. 1, comma 3) che i ricercatori non potessero "svolgere, fino ai superamento del giudizio di conferma, attività libere professionali connesse alla iscrizione ad albi professionali esterne alle attività proprie o convenzionate della struttura di appartenenza".

Lo stesso D.L., al comma 5 bis introdotto dalla legge di conversione, stabilì poi che "con l’esercizio dell’opzione di cui al comma 2" fra tempo pieno e tempo definito "da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione", fossero "sanate tutte le eventuali pregresse situazioni d’incompatibilità con l’ufficio di ricercatore, previste dal D.P.R. n. 382 del 1980, art. 34, anche se oggetto di diffida di cui all’art. 15 del decreto medesimo".

Ancorchè nel testo dell’art. 1 del decreto legge in esame non vi sia un espresso riferimento all’incompatibilità, per i ricercatori universitari confermati a "tempo pieno", con l’esercizio di attività libero-professionali e quindi con l’iscrizione negli albi che le legittimano, essa emerge in modo inequivoco dal disposto del su detto comma 5 bis, che fa esplicito riferimento all’esercizio, entro il termine ivi prescritto, dell’opzione fra "tempo pieno" e "tempo definito" per ottenere la sanatoria delle "pregresse situazioni d’incompatibilità con l’ufficio di ricercatore, previste dal D.P.R. n. 382 del 1980, art. 34".

Detta norma, infatti, con la sua statuizione, manifesta in modo univoco la "voluntas legis" di considerare solo in caso di opzione per il "tempo definito" l’esercizio professionale compatibile con la qualifica di "ricercatore confermato" e l’eventuale situazione d’incompatibilità sanabile.

Così esplicitando che il legislatore, nel prevedere anche per i ricercatori confermati, come già per i professori universitari, la possibilità di opzione per un regime di tempo definito, ha legiferato in proposito considerando coessenziale al regime del "tempo pieno", anche per i ricercatori universitari in armonia sistematica con quanto stabilito dal D.P.R. n. 382 del 1980, art. 11, per i professori universitari – l’incompatibilità con l’esercizio di attività libero – professionali.

Deve pertanto ritenersi che anche per i ricercatori confermati, come per i professori universitari, l’incompatibilità allo svolgimento di attività libero – professionali sia esclusa solo in caso di opzione per il tempo definito, mentre sussiste in caso di opzione per il tempo pieno.

Il ricorso va quindi rigettato. Nulla per le spese non essendovi controparti costituite.

P.Q.M.
La Corte di cassazione Rigetta il ricorso.

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