Corte di Cassazione Civile Sezioni unite 10/3/2011 n. 5682

Redazione 10/03/11
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Svolgimento del processo
T.R., pubblico dipendente a tempo parziale, veniva iscritta nell’albo degli avvocati in virtù della disposizione di cui alla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 56, che consentiva tale doppia attività.

A seguito dell’entrata in vigore della L. 25 novembre 2003, n. 339, di modifica della precedente, la T. manifestava l’intenzione di continuare a mantenere il rapporto di pubblico impiego, esercitando ne contempo anche la professione di avvocato.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (***) di Bari, ritenendo la sussistenza della incompatibilità, ordinava la cancellazione della T. dall’albo degli avvocati con decisione che veniva impugnata davanti al Consiglio nazionale forense il quale rigettava il ricorso con decisione n. 214 del 23/12/2009.

La cassazione della detta decisione è stata chiesta dalla T. con ricorso affidato a sedici motivi illustrati da memoria.

L’intimato *** di Bari non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità.

Motivi della decisione
Il ricorso – in accoglimento della richiesta formulata dal Procuratore Generale a conclusione della sua requisitoria orale – va dichiarato improcedibile perchè depositato presso la cancelleria di questa Corte oltre il termine di 15 giorni dalla sua ultima notificazione, come disposto dal r.d. n. 37 del 1934, art. 66, comma 2.

Al riguardo va rilevato che – come questa Corte ha avuto modo di affermare – in relazione all’impugnazione, dinanzi alle Sezioni Unite, di decisione emessa dal Consiglio Nazionale Forense, il termine di quindici giorni dalla notifica previsto dal R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 66 per il deposito del ricorso presso la cancelleria della Corte di cassazione (applicabile – in forza del’art. 67 del medesimo R.D. – in luogo di quello, ordinario, di venti giorni stabilito dall’art. 369 c.p.c. per il deposito in generale del ricorso per cassazione), ha carattere perentorio e la relativa inosservanza determina l’improcedibilità del ricorso medesimo (ordinanze 11/7/2006 n. 15657; 5/6/1998 n. 524).

Nella specie il ricorso è stato notificato al Procuratore ******** presso la Corte di Cassazione in data 4/10/2010 e al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari a mezzo posta con spedizione in data 5/10/2010 ed è stato depositato nella Cancelleria di questa Corte con plico inviato a mezzo posta in data 3/11/2010, ossia oltre il termine di 15 giorni dalla notificazione.

Va solo precisato che il ricorso al COA di Bari è stato notificato a mezzo posta e non è stato depositato l’avviso di ricevimento il che comporta non la nullità ma l’inesistenza della notificazione.

Tuttavia non va disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del *** di Bari posto che il ricorso ritualmente e tempestivamente notificato solo al Procuratore Generale – litisconsorte – non è stato depositato nel rispetto dell’indicato termine di quindici giorni di cui al citato R.D. n. 37 del 1934, art. 66. Ne consegue che l’integrazione del contraddittorio non farebbe venir meno l’improcedibilitàdel ricorso.

In proposito va segnalato che, nell’ipotesi di litisconsorzio necessario, l’impugnazione notificata nel termine solo ad alcuni dei litisconsorti ha effetto conservativo ed impedisce, quindi, il verificarsi della decadenza che normalmente consegue all’inutile decorso dei termini perentori; in tal caso, se le successive notificazioni della impugnazione tardivamente eseguite agli altri litisconsorti realizzano l’effetto di rendere integro il contraddicono, esse non possono tuttavia influenzare il termine per il deposito del ricorso nella Cancelleria della Corte di Cassazione.

Tale termine, che, per le notificazioni dell’impugnazione tempestivamente eseguite prima della scadenza del termine per ricorrere, va sempre computato secondo la regola dettata dall’art. 369 c.p.c., comma 1, allorchè indica come data di decorrenza la data dell’ultima notificazione alle parti contro le quali il ricorso è proposto, non può riferirsi ad altre notificazioni che non siano quelle avvenute prima della scadenza del termine per l’impugnazione (nella specie la notifica al Procuratore Generale).

Per "ultima notificazione" – con riferimento alla quale l’art. 369 c.p.c., comma 1 fissa il dies a quo per il termine di deposito in cancelleria del ricorso per cassazione – deve infatti intendersi l’ultima eseguita tempestivamente nel termine previsto per la proposizione del ricorso medesimo. Al fine indicato, pertanto, restano irrilevanti eventuali ulteriori notificazioni tardive, ancorchè validamente dirette ad integrare il contraddicono nei confronti di litisconsorti necessari.

Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile.

Nulla sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.
LA CORTE dichiara improcedibile il ricorso.

Redazione