Corte di Cassazione Civile Sezione lavoro 9/2/2009 n. 3073; Pres. Ravagnani E.

Redazione 09/02/09
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RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

che:

1. B.S.B.S. chiede la cassazione della sentenza con la quale la Corte d’Appello di Roma, accogliendo la censura dell’appellante M.V., ha dichiarato nulla la notifica del ricorso introduttivo, volto ad ottenere la declaratoria di inefficacia del licenziamento verbale intimato all’appellato, effettuata ai sensi dell’art. 143 c.p.c., senza che ne ricorressero le condizioni, ed ha rimesso le parti dinanzi al primo giudice.

2. La Corte territoriale riferisce che l’ufficiale giudiziario prima di effettuare la notifica a norma della disposizione sopra richiamata si era recato in (omissis), indirizzo che avrebbe dovuto corrispondere alla sede della ditta, dove tuttavia il M. – come riportato nella relata – risultava sconosciuto ai vari interpellati. La Corte d’appello mette poi in rilievo che, secondo la prospettazione dei M. la sede della ditta si trovava al civico (omissis) della stessa via (omissis), e ciò risultava confermato dall’indirizzo sulle buste paga rilasciate mensilmente all’appellato, e prodotte dal medesimo nel corso del giudizio, dall’attestazione sul libretto di lavoro e dalla comunicazione in atti della F.L.A.I.C.A.. La Corte di merito riferisce ancora che dalla documentazione in atti (certificato storico di residenza) risultava che l’appellante aveva abitato in (omissis), e quindi mai al n. (omissis); che dalla successiva certificazione richiesta dalla stessa Corte emergeva la irregolarità della numerazione di tale strada, risultando comunque presumibilmente esatto quale indirizzo del M. il n. (omissis);

che, in ogni caso, le stesse informazioni pervenute dal Comune di (omissis) non avevano chiarito effettivamente la situazione.

3. La Corte di merito osserva quindi che il solo dato soggettivo dell’ignoranza da parte del richiedente o dell’ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell’atto, come pure il possesso del solo certificato anagrafico dal quale risulti che il destinatario è trasferito per ignota destinazione, non sono sufficienti a legittimare la notificazione a norma dell’art. 143 c.p.c., richiedendosi anche che la condizione di ignoranza non possa essere superata attraverso le indagini possibili nel caso concreto, e mette in rilievo che nella specie tali indagini erano state completamente omesse.

4. Il M. resiste con controricorso.

5. L’unico motivo di ricorso, denuuziando violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. nonchè dell’art. 143 c.p.c. addebita la semenza impugnala di non aver consideralo che il M. non aveva dimostrato di aver continualo ad avere un domicilio alla via (omissis) in epoca successiva al (omissis), mentre per converso il ricorrente aveva prodotto in atti più di un certificato di residenza dai quali risultava che il M. abitava in via (omissis).

Inoltre la Corte non aveva considerato che il ricorso introduttivo di altro giudizio provava che il M. non era più conosciuto al civico (omissis). Quindi non vi era prova di domicilio diverso e nemmeno indicazione di residenza anagrafica diversa da quella versata dal ricorrente. D’altra parte, l’ufficiale giudiziario aveva certificato che il M. al di là delle risultanze anagrafiche non aveva residenza, domicilio o dimora conosciuti nel comune di (omissis) e questa dichiarazione non era stata impugnala con querela di falso.

6. Il motivo è infondato.

7. Le condizioni legittimanti la notificazione a norma dell’art. 143 c.p.c. non sono rappresentate dal solo dato soggettivo della ignoranza da parte del richiedente dell’ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell’atto, nè dal possesso del solo certificato anagrafico dal quale risulti che il destinatario si è trasferito per ignota destinazione, essendo richiesto altresì che la condizione di ignoranza non possa esser superata attraverso le indagini possibili nel caso concreto. Pertanto la notifica deve ritenersi nulla qualora la relata non contenga alcuna indicazione in ordine alle indagini compiute per accertare la residenza de destinatario (Cass. 2001/4339). La notificazione eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c. sulla base del solo certificato rilasciato dall’ufficiale di anagrafe, dal quale risulti che il destinatario è sloggiato per ignota dimora dalla sua ultima residenza conosciuta, omettendo ogni ulteriore ricerca ed indagine, è nulla (Cass. 2008/2909).

8. Il giudice di appello si è conformato a tali principi – che qui si condividono e vanno ribaditi – si che la sentenza impugnata non merita le censure che le sono state rivolte, e che d’altra parte neppure toccano la vera ragione della decisione, non contestando nè l’esattezza del principio richiamato al 7 ed applicalo dalla corte territoriale nè l’accertamento circa l’assenza delle indagini necessarie per accedere ad una notifica a norma dell’art. 143 c.p.c..

9. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente alle spese.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese in 30 Euro, oltre ad Euro 1.500 per onorari, nonchè I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Redazione