Corte di Cassazione Civile Sezione lavoro 8/5/2008 n. 11365; Pres. Senese S.

Redazione 08/05/08
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 31 luglio 11999 al Tribunale dell’Aquila M.I. esponeva di essere sfata assunto dalla s.p.a., Autolinee regionali pubbliche abruzzesi – (Arpa) – con contratto di formazione e lavoro ma denunciava l’inadempimento dell’obbligo di formazione gravante sulla datrice di lavoro o anche l’invalidità originaria del contratto, rivelata da indici sintomatici, quali l’essere egli già munito della necessaria istruzione per avere in passato svolto le stesse mansioni ed il non avere ricevuto poi i necessari insegnamenti; chiedeva in ogni caso dichiararsi la trasformazione del contratto temporaneo in contratto a tempo indeterminato.

Costituitasi la convenuta, il Tribunale rigettava la domanda e la decisione veniva confermata con sentenza del 22 gennaio 2004 dalla Corte d’appello, la quale notava che il contratto era stato concluso in esecuzione di una progetto di formazione approvato dall’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara.

La sottrazione di nove ore e venti minuti alle previste cinquantatrè ore di formazione pratica non bastavano a palesare l’invalidità del contratto, giacchè, pacifico l’avvenuto conseguimento dell’abilitazione a condurre i mezzi di trasposto, le ore effettivamente svolte di formazione pratica erano state sufficienti a prendere conoscenza della rete stradale da percorrere e dell’organizzazione del trasporto.

Neppure lo svolgimento – delle mansioni collaterali a quelle di autista come quelle "di piazzale" ossia di rifornimento di carburante, di lavaggio e di parcheggio dei mezzi, oppure quelle di centralinista, potevano snaturare la causa del contratto in questione.

Era vero, infine, che il lavoratore era già stato conducente d’autobus, ma aveva guidato autobus turistici, ossia aveva svolto mansioni diverse da quelle di conducente di linea, richiedenti una diversa formazione professionale.

Nè era provato che i competenti organi – della società datrice di lavoro fossero sfatti informati dell’avvenuto svolgimento delle dette mansioni, ossia che la circostanza potesse influire sulla validità del contratto sotto il profilo soggettivo.

Contro questa sentenza ricorre per cassazione il M. mentre la s.p.a. Arpa resiste con controricorso. Memorie utrinque.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.L. n. 726 del 1984, art. 3, comma 9, conv. in L. n. 863 del 1984, D.L. n. 357 del 1994, art. 16, comma 5, conv. in L. 451 del 1994 e vizi di motivazione, sostenendo che la formazione pratica impartita per un numero di ore inferiore a quello previsto nel progetto di formazione avrebbe dovuto comportare la trasformazione del contratto temporaneo in contratto a tempo indeterminato.

Il motivo non è fondato.

Più volte questa Corte ha affermato che una divergenza tra gli obblighi costituiti col contratto di formazione e lavoro ed il concreto svolgimento del rapporto non realizza inadempimento sanzionabile con la conversione in rapporto a tempo indeterminato, ove non sia frustrata la causa del contratto, che, diversamente dall’apprendistato, tende a fornire non già le nozioni di base per l’esecuzione delle prestazioni lavorative bensì a favorire l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale attraverso specifiche conoscenze, da aggiungere ai requisiti legali (ad es. patente di guida) ed al titolo di studio (Cass. 19 marzo 1999, n. 2544, 17 maggio 2003 n. 7737).

Nel caso di specie la Corte d’appello ha incensurabilmente accertato che la suddetta divergenza non impedì l’acquisizione, da parte del lavoratore, della specifiche e necessarie conoscenze, aventi per oggetto la rete stradale servita dall’impresa di pubbliche autolinee del trasporto, quest’ultima comprendente anche l’apprendimento delle regole di condotta con i colleghi e con i passeggeri, come risulta anche dall’espressione "bigliettazione a bordo", usata nel progetto di formazione e riportata a pag. 8 del ricorso.

Col secondo motivo, rubricato come il primo, il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, l’assegnazione a mansioni collaterali a quelle di autista, come alle cosiddette "attività di piazzale" (vedi sopra, nella parte narrativa), snaturavano la causa del contratto di formazione e lavoro, rendendone necessaria la trasformazione in contratto a tempo indeterminato.

Il motivo non è fondato poichè, accertata incensurabilmente in fatto l’appartenenza, per consuetudine aziendale, delle dette mansioni accessorie a quelle proprie dell’autista e bigliettaio, la formazione progettata potè realizzarsi legittimamente anche attraverso l’esercizio di esse.

Col terzo motivo, rubricato come il primo, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello non abbia ravvisato il difetto genetico della causa del contratto in questione, finalizzato a fornire nozioni in realtà già possedute dal lavoratore, in passato conducente di autobus turistici.

Neppure questo motivo è fondato poichè come già detto a proposito del primo motivo, il contratto in questione serviva ad imparare non genericamente a guidare gli autobus bensì a guidare quelli di linea ed a trattare con gli utenti del servizio pubblico, vale a dire ad apprendere un mestiere diverso da quello di conducente di autobus turistici.

Le osservazioni della Corte d’appello circa lo stato soggettivo di buona fede dei competenti organi della società datrice di lavoro sono state rese ad abundantiam, con il conseguente difetto di interesse del ricorrente a farne oggetto di imputazione.

Rigettato il ricorso, occorre considerare che la materia dei contratti di formazione e lavoro presenta una complessità data soprattutto dal fine, perseguito dal legislatore, di bilanciare la necessità di inserire nelle attività lavorative persone giovani, o comunque non abbastanza addestrate, con le esigenze economiche delle imprese, e detta complessità induce alla compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

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