Corte di Cassazione Civile Sezione lavoro 6/5/2009 n. 10396; Pres. De Luca M.

Redazione 06/05/09
Scarica PDF Stampa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Venezia confermava la sentenza con cui il Tribunale di Treviso aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta da C.A. contro l’Inps, diretta ad ottenere la pensione di reversibilità a seguito della morte del marito Z.A. in data 18.2.1999, in applicazione della totalizzazione dei periodi assicurativi prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 71, per il caso di contributi versati in varie gestioni, singolarmente insufficienti per la pensione.

Il giudice di appello dava rilievo al fatto che alla data della domanda amministrativa (9.6.2000) non erano ancora stati emanati i decreti di attuazione della norma di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 71. Osservava anche che le pretese dell’appellata avrebbero potuto essere esaminate in un successivo giudizio, a seguito della sopravvenuta emanazione del regolamento attuativo.

La C. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Inps resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nel ricorso per cassazione si premette che il marito della istante, come precisato nel ricorso introduttivo del giudizio, aveva una posizione contributiva caratterizzata da dall’accredito presso l’Inps di contributi assicurativi per complessive 868 settimane, di cui 741 nella gestione artigiani, 19 nella gestione per i lavoratori dipendenti e 108 nella gestione separata, e che quindi era integrato il requisito per la pensione di reversibilità di 780 contributi settimanali.

2. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 71, comma 1, anche con riferimento alla L. n. 488 del 1968, art. 18, comma 2.

Si censura la tesi della Corte di merito secondo cui la mancata emanazione al momento della domanda amministrativa dei decreti di attuazione della richiamata disciplina legale sulla totalizzazione dei contributi preclude la operatività della medesima. Si osserva al riguardo che di tale "condizione" sospensiva non vi è traccia nel dettato della legge e che l’inerzia dell’Amministrazione non può condizionare l’operatività della legge, derivandone in contrario la lesione del principio costituzionale d’uguaglianza. Si richiama anche la sentenza della Corte costituzionale n. 61/1999, dichiarativa della illegittimità costituzionale della L. n. 457 del 1990, artt. 1 e 2, nella parte in cui non hanno previsto, in favore dell’assicurato che, pur in possesso dei requisiti di anzianità di iscrizione e di contribuzione per il conseguimento della pensione, non abbia maturato il relativo diritto in nessuna delle gestioni a cui è stato iscritto, una modalità di totalizzazione gratuita di tutti i periodi assicurativi, pronuncia per la cui attuazione era stata emanata la disciplina ex art. 71 cit..

Si deduce poi l’irrilevanza del fatto che l’assicurato sia morto primo dell’entrata in vigore della L. n. 388 del 2000, poichè il rapporto assicurativo – previdenziale è regolato dall’evolversi dell’ordinamento. Peraltro il punto è disciplinato della L. n. 488 del 1968, art. 18, in base al quale l’aspettativa della C. si era perfezionata a partire dal 1 febbraio 2001, primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge sulla c.d. totalizzazione.

3. Il secondo motivo denuncia omessa o carente motivazione circa la tesi della rilevanza della mancata emanazione dei decreti attuativi alla data di presentazione della domanda amministrativa.

4. Il ricorso merita accoglimento, anche se la questione proposta richiede un più puntuale inquadramento giuridico – normativo.

Secondo la L. n. 388 del 2000, art. 71, comma 1. "Al lavoratore, che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonchè delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfo i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni. La predetta facoltà opera in favore dei superstiti di assicurato, ancorchè quest’ultimo sia deceduto prima del compimento dell’età pensionabile".

La disposizione introduce, quindi, tramite la tecnica della totalizzazione già utilizzata dai regolamenti comunitari e dalle convenzioni internazionali a tutela dei lavoratori migranti, una disciplina di chiusura del sistema previdenziale nazionale (successivamente riformata dal D.Lgs. n. 42 del 2006), diretta ad assicurare, in presenza di contribuzione a favore dello stesso lavoratore presso diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la possibilità per lo stesso lavoratore, o i suoi superstiti, di accedere, a determinate condizioni, alle principali prestazioni pensionistiche utilizzando il complesso della contribuzione. Come è noto, tale disciplina, che ha trovato attuazione mediante le norme regolamentari di cui al D.M. 7 febbraio 2003, n. 57 (emanato ai sensi dell’art. 71, comma 3, L. cit.), è stata introdotta anche al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 1999, che ha dichiarato l’illegittimità della L. n. 45 del 1990, artt. 1 e 2, sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti, nella parte in cui non prevedono, a favore dell’assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi mediante un sistema di totalizzazione, sistema che avrebbe dovuto essere precisato dal legislatore (ciò in considerazione della eccessiva onerosità della ricongiunzione, che poteva vanificare di fatto il diritto dell’assicurato di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi).

Il ricorso alla tecnica della totalizzazione dei contributi delineato dall’art. 71 cit. e dal relativo regolamento deve ritenersi un rimedio inappropriato e inammissibile nel caso in cui nell’ambito e all’interno di uno stesso sistema pensionistico, quale l’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’Inps e articolata nella gestione principale per i lavoratori dipendenti e nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi dell’agricoltura, del commercio e dell’artigianato, e più di recente anche nella ulteriore gestione separata per i lavoratori autonomi, sia già prevista una disciplina di cumulo e totalizzazione dei contributi versati nelle varie gestioni ai fini della liquidazione di prestazioni pensionistiche e previdenziali unitarie. Ciò trova espressa conferma, oltre che nella finalità complessiva dell’istituto introdotto dall’art. 71, dal dato letterale della menzione unitaria, nel comma 1, della "assicurazione generale obbligatoria". Peraltro l’art. 1, comma 4, del regolamento del 2003 conferma che "restano ferme le disposizioni speciali vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi" (anche il D.Lgs. 42 del 2006, art. 7, comma 4, prevede la salvezza delle altre norme vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi).

5. Ai fini di una migliore comprensione delle sintetiche precedenti considerazioni, è opportuno più distesamente ricordare che il regime dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, pur articolandosi nelle quattro diverse gestioni dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti, e ora anche nella gestione separata per i lavoratori autonomi introdotta dalla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, (il punto sarà approfondito al paragr. 7), ha struttura unitaria, configurandosi, in relazione ad ogni assicurato, un rapporto assicurativo – previdenziale unico, in base al quale l’assicurato può conseguire la liquidazione di una sola unitaria pensione, mediante la valorizzazione dei contributi versati nelle varie gestioni, anche se con modalità diverse a seconda delle situazioni ed anche delle discipline normative succedutesi nel tempo (cfr. Cass. 9 novembre 1985 n. 5495, 13 ottobre 1995 n. 10699, 20 gennaio 2003 n. 771, 7 agosto 2003 n. 11930, 7 luglio 2008 n. 18569 e, quanto alla gestione separata, Cass. n. 24201/2004). Per quanto riguarda in particolare il diritto alla pensione e la liquidazione della stessa, anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 233 del 1990, era previsto dalla L. 4 luglio 1959, n. 463, art. 9, comma 1, e dalla L. 22 luglio 1966, n. 613, artt. 20 e 21, l’obbligatorio cumulo delle contribuzioni accreditate in più gestioni ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e alla liquidazione della medesima, secondo criteri appositamente specificati (cfr. l’art. 21 cit.). Tale cumulo, però, poteva verificarsi solo ai fini della liquidazione, anche con il concorso dei contributi versati nella gestione per i lavoratori dipendenti, di una pensione secondo le regole delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, che comportavano la liquidazione della pensione con il metodo contributivo anche dopo che per i lavoratori dipendenti era entrato in vigore il metodo c.d. retributivo, mentre il pensionamento nell’ambito del fondo per lavoratori dipendenti – in relazione ai diversi criteri di liquidazione delle pensioni – poteva usufruire solo dei relativi contributi, salva la prevista valorizzazione in via di supplemento di pensione di contributi versati presso le gestioni autonome, prima del pensionamento (cfr. L. n. 613 del 1966, art. 25, con riferimento all’ipotesi di limite di età più elevato per la pensione di vecchiaia in una gestione speciale) o dopo lo stesso (cfr. L. 23 aprile 1981, art. 7).

(Inoltre il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, art. 2 ter, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 1 prevedeva che il titolare di pensione a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali aveva diritto alla liquidazione della pensione prevista dalle norme sulla assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, con la decorrenza di legge e la contestuale revoca della precedente pensione, quando in un secondo momento tutti i requisiti si erano perfezionati nella assicurazione stessa indipendentemente dai contributi accreditati nelle gestioni speciali). La L. 2 agosto 1990, n. 213, di riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi, ha abbandonato la tecnica di liquidazione della pensione con il metodo contributivo anche nell’ambito delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, facendo riferimento sia per il versamento dei contributi che per la liquidazione della pensione, al reddito di impresa, effettivo (artigiani ed esercenti attività commerciali) o convenzionale (coltivatori diretti mezzadri e coloni), che assume quindi un ruolo analogo a quello svolto dalla retribuzione per i lavoratori dipendenti. A completamento della riforma, l’art. 16 della legge innova in materia di liquidazione della pensione con il cumulo dei periodi assicurativi di cui lavoratore sia titolare presso varie gestioni speciali per i lavoratori autonomi o presso una o più di tali gestioni e presso la gestione per i lavoratori dipendenti.

Rimane ferma la regola che in tal caso la liquidazione avviene presso una delle gestioni speciali, ma l’importo della pensione è liquidato sulla base della somma delle quote calcolate con riferimento ai contributi versati presso le varie gestioni, secondo le regole applicabili a ciascuna di esse.

La circostanza che la totalizzazione prevista nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria dalla L. n. 233 del 1990, art. 16, sia un istituto particolare, che comporta la liquidazione di un’unica pensione (si da potersi definire totalizzazione impropria ai fini del solo quantum della pensione), ha trovato più volte conferma in pronunce di questa Corte (Cass. 16025/2004, 11948/2007, 18569/2008 cit.) anche a Sezioni unite (sentenza n. 28261/2005 relativa alla individuazione della disciplina sulle "finestre" applicabile).

6. Deve quindi escludersi che la disciplina della L. n. 233 del 1990, art. 16, sulla liquidazione delle pensioni sulla base del cumulo di contributi versati, nell’ambito dell’a.g.o., presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, oltre che eventualmente presso la gestione per i lavoratori dipendenti, sia stata derogata o abrogata dalla L. n. 388 del 2000, art. 71. 7. E’ opportuno ora prestare particolare attenzione alla disciplina applicabile ai contributi versati alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, perchè nella specie appaiono rilevare anche contributi versati a tale gestione separata.

Occorre premettere che il D.M. n. 282 del 1996, "regolamento recante la disciplina dell’assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo" di cui gestione separata in considerazione, emanato a norma della cit. L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 32, regola con il suo art. 3 il concorso di contributi presso la medesima gestione separata con periodi contributivi accreditati presso "l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla L. n. 233 del 1990", nel senso che detti lavoratori "hanno facoltà di chiedere nell’ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 23".

Circa la portata e la legittimità di questa disposizione regolamentare e il suo rapporto con la L. n. 233 del 1990, art. 16 e la L. n. 388 del 2000, art. 71, si sono manifestati indirizzi non omogenei nell’ambito della giurisprudenza di questa Corte. Da un lato Cass. n. 1818/2008 e 22585/2008 hanno ritenuto che la stessa disposizione regola la totalizzazione dei contributi versati alla gestione separata con quelli versati ad altre gestioni assicurative e che quindi la stessa debba ritenersi abrogata e sostituita dal cit. art. 71 che ha regolato in termini generali tutte le ipotesi di totalizzazione tra forme pensionistiche. Ne è stata tratta la conseguenza (sentenza n. 1818/2008) della non utilizzabilità della totalizzazione dei contributi ai fini del conseguimento di un assegno di invalidità, in quanto quest’ultimo non costituisce propriamente un trattamento pensionistico (diversamente dalla pensione di inabilità).

Diversa è l’impostazione di Cass. n. 24201/2004, che valorizza gli elementi che accomunano la disciplina del cumulo dei contributi secondo la norma regolamentare a quella di cui alla L. n. 233 del 1990, art. 16 e ritiene illegittimo il limite al cumulo stabilito dalla parte finale dell’art. 3 del regolamento, osservando che si fa riferimento a una condizione prevista, per fini del tutto diversi e incidenti solo sul sistema del calcolo della pensione, da una legge diversa da quelle tassativamente richiamate dalla norma di delega per stabilire limiti, principi e criteri direttive della disciplina regolamentare, e che la condizione stessa fa venire meno la coerenza con la disciplina della L. n. 233 del 1990, a cui rinvia la norma di delega (L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 32).

Si ritiene che debba prestarsi adesione a quest’ultimo orientamento, sulla base anche delle seguenti ulteriori considerazioni e precisazioni.

8. Al riguardo è opportuno ricordare che l’art. 2, comma 26, L. cit, istituisce l’obbligo a decorrere dal 1 gennaio 1996 di "iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l’Inps, e finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti" dei "soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui (….)" e che il successivo comma 32 regola l’emanazione di norme regolamentari nei seguenti termini: "Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, l’assetto organizzativo e funzionale della Gestione e del rapporto assicurativo di cui ai commi 26 e seguenti è definito, per quanto non diversamente disposto dai medesimi commi, in base alla L. 9 marzo 1989, n. 88, al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, e alla L. 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo criteri di adeguamento alla specifica disciplina, anche in riferimento alla fase di prima applicazione (…)".

Da un lato, il tenore letterale del comma 26 autorizza la deduzione che la nuova gestione separata è chiamata fondamentalmente a rappresentare un’ulteriore gestione della assicurazione generale obbligatoria, che si aggiunge a quelle preesistenti per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dell’agricoltura, commercio e artigianato.

Dall’altro, tale affermazione trova conferma nella norma di delega (o autorizzazione) all’emanazione di norme regolamentari che, nel dettare i relativi principi, fa riferimento ai fini della disciplina sostanziale del rapporto assicurativo (per quanto non diversamente disposto dai commi precedenti) alla sola L. n. 233 del 1990 (le altre norme richiamate riguardando una legge sul riordino dell’Inps e un decreto legislativo in materia di soppressione e riordino di enti pubblici di previdenza e assistenza), salvo l’ulteriore riferimento ai "criteri di adeguamento alla specifica disciplina, anche in riferimento alla fase di prima applicazione".

In questo quadro deve ulteriormente tenersi presente che, come si è già accennato, la L. n. 233 del 1990, nel ricollegarsi alla allora vigente disciplina delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, principalmente detta le nuove regole di computo delle pensioni dei lavoratori autonomi in base a criteri equivalenti a quelli delle pensioni c.d. retributive dei lavoratori dipendenti, nonchè la regola, di cui all’art. 16, di calcolo delle pensioni liquidate con il cumulo di contributi presso varie gestioni dell’a.g.o..

A questo punto, se si considera che il regolamento della gestione separata prevede il computo delle pensioni secondo il sistema contributivo, in conformità con il principio al riguardo ormai introdotto nel sistema previdenziale, appare evidente che il riferimento alla L. n. 233 del 1990, rileva soprattutto perchè in questa è contenuta la disciplina di cui all’art. 16 del cumulo dei contributi alle diverse gestioni dell’a.g.o., disciplina dalla quale il regolamento ingiustificatamente si differenzia in particolare per il fatto di non prevedere il computo della pensione mediante la somma delle quote proporzionali ai periodi di iscrizione nelle varie gestioni dell’a.g.o. calcolate secondo le regole delle singole gestioni, e così prevedendo implicitamente anche la liquidazione solo con il criterio contributivo previsto per la nuova gestione. E’ in conseguenza di questa circostanza, probabilmente, che è stato previsto il notevolissimo limite rappresentato dalla subordinazione del computo dei contributi delle altre gestioni alle condizioni previste dalla L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 23, per l’opzione per il sistema contributivo da parte dei lavoratori assoggettati alla disciplina transitoria nel passaggio al sistema contributivo (in quanto già iscritti a gestioni previdenziali alla data del 31.12.1995, con anzianità contributiva inferiore o superiore ai 18 anni, con le rispettive conseguenze di cui al citato art. 1, commi 12 e 13), condizioni giustificate dal fatto che detta opzione rappresenta anche un mezzo per usufruire delle più favorevoli regole del nuovo sistema contributivo in tema di anzianità contributiva richiesta per l’accesso alla pensione di vecchiaia (cfr. art. 1, comma 20). Non si è considerato, però, che tale limite avrebbe inciso del tutto irrazionalmente e ingiustificatamente anche sulla facoltà di accedere ai trattamenti di invalidità o per i superstiti – onde una sua evidente illegittimità quanto meno per tale parte -, e comunque non aveva ragione d’essere se si fosse più compiutamente tenuto presente, come necessario ai sensi della normativa legale sulla nuova gestione, l’inserimento di quest’ultima nel sistema dell’assicurazione generale obbligatoria, con la conseguente applicabilità della normativa transitoria di cui alla L. n. 335, art. 1, comma 12 e 13, (le regole sull’accesso ai vari trattamenti secondo il sistema retributivo potendosi comunque desumere dal sistema dell’assicurazione generale obbligatoria, fermo restando eventualmente il computo in ogni caso con il criterio contributivo della quota relativa alla gestione separata) e il ricorso al criterio di cui alla L. n. 233 del 1990, art. 16, per la liquidazione delle pensioni sulla base del cumulo dei contributi alle varie gestioni dell’a.g.o..

9. La sentenza impugnata, che appare pacificamente riferirsi ad una fattispecie caratterizzata dalla presenza di contributi accreditati a varie gestioni dell’a.g.o., compresa la gestione separata per i lavoratori autonomi, ha quindi errato nell’escludere la considerazione cumulativa dei contributi ai fini della verifica della sussistenza del diritto alla pensione ai superstiti, sulla base di ragioni correlate all’applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 71, e della relativa disciplina regolamentare, in quanto avrebbe dovuto fare riferimento – previo puntuale accertamento dei fatti rilevanti – ai principi sopra esposti.

La sentenza deve quindi essere cassata, con rinvio della causa ad altro giudice che si atterrà al seguente principio: "il D.M. 2 maggio 1996, n. 282, art. 3, recante norme regolamentari relative alla gestione separata per i lavoratori autonomi di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e segg., è illegittimo nella parte in cui subordina, ai fini dell’accesso a prestazioni previdenziali, il cumulo con i contributi accreditati a detta gestione dei contributi accreditati alle altre gestioni dell’assicurazione generale obbligatoria (gestione per i lavoratori dipendenti e gestioni speciali per i lavoratori autonomi dell’agricoltura, del commercio e dell’artigianato) alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui alla medesima L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 23, e non prevede il ricorso ai criteri di cui alla L. n. 233 del 1990, art. 16, ai fini della determinazione dell’importo della pensione. Ne consegue che, in caso di concorso a favore dello stesso lavoratore di contributi presso la detta gestione separata e altre gestioni dell’assicurazione generale obbligatoria, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione e del calcolo della medesima si può procedere al cumulo dei contributi (con l’eventuale applicazione della disciplina transitoria L. n. 335 del 1995, ex art. 1, commi 12 e 13) ed è applicabile la disciplina sul computo per quote della pensione secondo i criteri di cui alla L. n. 233 del 1990, art. 16, mentre, conseguentemente, non è applicabile la disciplina sulla totalizzazione dei periodi assicurativi di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 71, e al relativo regolamento D.M. n. 57 del 2003, (disciplina poi sostituita dalla L. n. 42 del 2006)".

Al giudice di rinvio si affida anche la regolazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Brescia.

Redazione