Corte di Cassazione Civile Sezione lavoro 3/6/2010 n. 13452

Redazione 03/06/10
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Svolgimento del processo
Con sentenza del 12 marzo 2001 il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, previa riunione di distinte controversie promosse dalle odierne ricorrenti, nel condannare l’INPS al pagamento, in favore di ciascuna delle parti attrici, delle somme corrispondenti all’adeguamento della indennità di disoccupazione agricola percepita nella misura di L. 800 giornaliere per gli anni da esse indicati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, condannava, altresì, l’Istituto previdenziale al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessive L. 304.000, di cui L. 190.000 per onorario di avvocato, con distrazione, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in favore del procuratore di parte attrice.

Le lavoratrici proponevano appello limitatamente alla statuizione relativa alla liquidazione delle spese giudiziali.

La Corte d’appello di Reggio Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, rilevava che la determinazione dei diritti ed onorari operata dal primo giudice risultava ictu oculi inferiore ai minimi e che, per tale ragione, dovevano essere riconosciute le voci tariffarie indicate nelle note spese allegate; affermava, tuttavia, che la "facile trattazione" delle cause riunite e l’identità delle questioni di diritto che ne costituivano oggetto giustificava l’attribuzione di diritti e onorari in misura inferiore al minimo ai sensi del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 60, sicchè, in concreto, andava liquidato, per ciascuna delle appellanti ed indipendentemente dal valore di ogni singola causa riunita, l’importo di Euro 73,00 per diritti di procuratore e di Euro 80,00 per onorario di avvocato. Dichiarava, infine, la Corte, interamente compensate tra le parti le spese del giudizio d’appello giustificando la compensazione con l’accoglimento solo parziale dell’appello, in una con le ragioni della decisione e la peculiarità delle questioni trattate.

Avverso detta sentenza le assicurate indicate in epigrafe propongono ricorso per cassazione deducendo cinque motivi, illustrati con memoria.

L’INPS ha depositato procura ai difensori.

Motivi della decisione
1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 60, in combinato disposto con la L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4, nonchè carenza assoluta di motivazione.

Si assume che illegittimamente la sentenza impugnata abbia fatto applicazione del richiamato art. 60, trattandosi di norma non più in vigore, per essere stata la materia regolata "ex novo" dalla L. n. 794 del 1942, art. 4, che ha previsto il criterio della "particolare semplicità" in luogo di quello della "facile trattazione" della causa e ha introdotto un preciso limite al potere del giudice di attribuire onorari inferiori al minimo di tariffa stabilendo che la riduzione può essere operata (solo) "lino alla metà dei minimi".

Si aggiunge (sub lett. A, B e C dello stesso primo motivo) che, in ogni caso, ove si ritenga tuttora in vigore l’art. 60 cit., la sua applicazione da parte della Corte territoriale è stata palesemente errata, in quanto la riduzione è stata operata senza alcuna motivazione, pure richiesta dalla norma, tale non potendosi considerare la mera enunciazione del criterio legale, e comunque senza tenere conto che le questioni trattate erano "di difficile trattazione", nonchè in maniera onnicomprensiva per diritti e onorari, laddove la stessa norma conferisce al giudice il potere di riduzione, al di sotto del minimo previsto dalle tabelle professionali, soltanto per la voce relativa agli onorari di avvocato.

2. Con il secondo motivo si sostiene che, in ogni caso, il giudice d’appello non ha correttamente applicato la medesima norma, da leggersi in correlazione con il D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, art. 4, non essendo ravvisabili nel caso di specie i presupposti fissati da tale ultima disposizione per la derogabilità della tariffa, cioè, in particolare, la "manifesta sproporzione" fra l’attività svolta dall’avvocato e gli onorari previsti in tabella e l’acquisizione del parere del Consiglio dell’ordine.

3. Nel terzo e nel quarto motivo, con denuncia, rispettivamente, di carenza di motivazione e di violazione della L. n. 794 del 1942, art. 24, si rileva un ulteriore profilo di illegittimità della decisione della Corte territoriale per avere attribuito a ciascuno degli appellanti – operata la riduzione ai sensi del citato art. 60 – le somme liquidate per diritti e onorari in maniera forfettaria e globale ed a prescindere dal valore di ogni singola causa riunita, mentre, come si era specificamente dedotto nell’atto di appello, la liquidazione andava effettuata, secondo le rispettive note spese regolarmente allegate, per ciascuna causa.

4. Nel quinto motivo, con denuncia di violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè di errata e contraddittoria motivazione, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver integralmente compensato le spese del giudizio d’appello "per giusti motivi", tali non potendo considerarsi quelli posti dal giudice a quo a fondamento della relativa statuizione.

5. I primi quattro motivi, tra loro connessi e che, perciò, si esaminano congiuntamente, sono fondati per alcuni dei profili evidenziati dalle ricorrenti, alla stregua dell’orientamento consolidato espresso da questa Corte in analoghe controversie (cfr., ex pluribus, Cass. n. 27804 del 2008, n. 17920 del 2009, n.949 del 2010).

6. Va premesso che il mancato rispetto dei minimi risulta dalla stessa sentenza impugnata, che proprio a tal fine ha fatto applicazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 60, (cfr, Cass. n. 18829 del 2007). Quest’ultima disposizione, contrariamente all’assunto dei ricorrenti, non può ritenersi implicitamente abrogata dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4, che, nel prevedere la riduzione dei minimi tariffari per le controversie di particolare semplicità, dispone che la riduzione degli onorari non possa superare il limite della metà; tale disposizione, invero, non sostituisce, ma integra, la previsione contenuta nell’art. 60, comma 5, cit., indicando il limite massimo della riduzione degli onorari (cfr., con riguardo al collegamento fra le due disposizioni, Cass. n. 27804 del 2008, cit.).

7. Orbene, l’art. 60 in esame, nel disciplinare la liquidazione degli onorari, stabilisce che quando la causa risulta di facile trattazione il giudice può attribuire l’onorario in misura inferiore al minimo e, in tal caso, la decisione deve essere motivata.

8. L’esame della norma ha consentito alla giurisprudenza di questa Corte l’affermazione di due principi, ognuno distintamente violato dalla sentenza qui impugnata.

Anzitutto, poichè la regola posta dalla disposizione in esame è limitativa del diritto della parte al rimborso delle spese processuali sostenute per l’affermazione del proprio diritto (cfr. art. 24 Cost., e art. 91 c.p.c.), deve ritenersi che la facoltà di scendere al di sotto dei minimi sia limitata alla sola voce, espressamente menzionata, dell’onorario (cfr., a superamento di un risalente indirizzo, Cass. n. 14070, n. 14311 e n. 18829 del 2007). In secondo luogo, il giudice ha l’obbligo di motivare espressamente la sua decisione, con riferimento alle circostanze di fatto del processo, e non può, per converso, limitarsi ad una pedissequa enunciazione del criterio legale (cfr. Cass. n. 13478 del 2006, nonchè le successive sopra citate), ovvero alla mera aggiunta di un elemento estrinseco, meramente indicativo, quale la identità delle questioni (cfr., in particolare, Cass. n. 14311 del 2007). Nè potrebbe sostenersi che il menzionato obbligo di motivazione sia venuto meno per effetto della disposizione, sopra richiamata, di cui alla L. n. 724 del 1942, art. 4, poichè questa, come s’è visto, integra la previsione di riduzione degli onorari contenuta nell’art. 60, in esame, e dunque presuppone che tale riduzione sia stata motivata (cfr. Cass. n. 27804 del 2008).

9. Va aggiunto, poi, che la sentenza impugnata è erronea anche per avere proceduto alla liquidazione delle spese – una volta operata la riduzione – in modo forfettario e globale, senza procedere alla necessaria determinazione del valore di ciascuna delle controversie riunite.

10. Non è invece necessario, diversamente da quanto sostengono i ricorrenti, il parere del Consiglio dell’ordine atteso che tale allegazione, prevista dal D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, art. 4, si riferisce alla liquidazione delle spese a carico del cliente e non si estende alla liquidazione delle spese a carico del soccombente nel giudizio e ad opera del giudice (vedi Cass. n. 5802 del 2004, nn. 14070, 14311 e 18829 dei 2007, nonchè numerose altre conformi).

11. In relazione ai profili di fondatezza dei primi quattro motivi più sopra evidenziati, il ricorso merita di essere accolto, conseguendone – limitatamente ad essi – la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa al giudice designato in dispositivo, che procederà a rideterminare le spese del giudizio di primo grado, attenendosi al seguente principio di diritto:

"Il R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 60, comma 5, – disposizione non sostituita, ma solo integrata, da quella contenuta nella L. n. 794 del 1942, art. 4 – consente al giudice di scendere sotto i limiti minimi fissati dalle tariffe professionali quando la causa risulti di facile trattazione, sebbene limitatamente alla sola voce dell’onorario e non anche a quelle dei diritti e delle spese, cui non fa riferimento detta norma, e sempre che sia adottata espressa ed adeguata motivazione con riferimento alle circostanze di fatto del processo, non limitata, pertanto, ad una pedissequa enunciazione del criterio legale, ovvero all’aggiunta dell’elemento estrinseco, meramente indicativo, quale l’identità delle questioni; la riduzione dei minimi previsti dalla tariffa per gli onorari, in ogni caso, non può superare il limite della metà, ai sensi della L. n. 724 del 1942, art. 4, nè, in caso di riunione di cause, esime il giudice – una volta operata la riduzione – dall’obbligo di procedere alla liquidazione mediante la determinazione del valore di ciascuna delle controversie riunite". 12. Per effetto della cassazione parziale della sentenza d’appello resta assorbito il quinto motivo di ricorso, concernente la liquidazione delle spese del giudizio di secondo grado, essendo venuta meno, ex art. 336 c.p.c., comma 1, la relativa statuizione, che dovrà essere rinnovata dal giudice di rinvio (cfr., fra tante, Cass. n. 13428/2007, 19305/2005, 15998/2003, Sez. un. n. 10615/2003).

13. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa, limitatamente alle censure accolte, la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro anche per le spese del giudizio di cassazione.

Redazione