Corte di Cassazione Civile Sezione lavoro 30/11/2010 n. 24233

Redazione 30/11/10
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Svolgimento del processo
1. P.A. adiva il pretore di Avellino in funzione di giudice del lavoro con ricorso 26/4/95 esponendo che con sentenza n. 677/92 la competente autorità giudiziaria territoriale aveva accertato l’illegittimità del provvedimento 1/3/88 della Telecom, alle cui dipendenze egli lavorava a far tempo dal 22.7.74 con qualifica di perito meccanico, con il quale era stato trasferito dalla gestione del parco automezzi al reparto commerciale.

In parte motiva, il giudicante aveva asserito che le nuove mansioni amministrative assegnate al ricorrente, avevano comportato la perdita del patrimonio di esperienze tecniche acquisite negli anni in cui aveva prestato la propria attività in qualità di responsabile del settore motorizzazione, alla quale era connessa un’ampia discrezionalità decisionale, laddove le nuove mansioni assegnategli erano astrette negli ambiti direttivi dei superiori gerarchici e nella burocraticità degli adempimenti.

Il ricorrente chiese pertanto sulla scorta delle enunciate premesse, la condanna della Telecom s.p.a. al risarcimento dei danni risentiti per effetto dell’illegittimo demansionamento, e riconducibili alla dequalificazione professionale subita e al danno biologico, ritenuto sussistente "in re ipsa" nel provvedimento datoriale impugnato, essendogli derivato un grave pregiudizio alla vita di relazione ed all’immagine, oltre che alla propria integrità psico-fisica.

Costituitasi in giudizio la società, eccepita la prescrizione quinquennale dei crediti vantati dal ricorrente, con diffuse argomentazioni deduceva l’infondatezza delle domande chiedendo che fossero respinte.

Con sentenza 22/6/2004 il Tribunale ha accolto il ricorso, condannando la Telecom s.p.a. al risarcimento del danno cagionatogli dal provvedimento di illegittimo demansionamento del 1/3/88 nella misura delle mensilità maturate per il periodo 1/3/88-4/9/90 secondo l’inquadramento riconosciutogli in sentenza n. 677/92 oltre accessori di legge, nonchè alla rifusione delle spese di lite.

2. Avverso tale decisione ha interposto tempestivo gravame la Telecom s.p.a. che con ricorso 3/8/04 ha contestato la fondatezza della decisione chiedendone la riforma con reiezione delle pretese articolate dal P..

Costituitosi in giudizio, il P. ha resistito al gravame instando per la sua reiezione. In via gradata, in caso di accoglimento anche parziale dell’appello principale, ha invocato la riforma della pronuncia di prime cure, laddove aveva denegato ogni riconoscimento alla domanda di risarcimento del danno da perdita di chance di promozione in carriera, con vittoria di spese.

Con sentenza del 10 ottobre – 15 novembre 2006 la Corte d’appello di Napoli confermava l’impugnata sentenza; condannava la Telecom s.p.a. alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore di controparte.

3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la società Telecom Italia con un unico motivo illustrato anche con successiva memoria.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Motivi della decisione
1. Il ricorso, articolato in un unico motivo con cui la società ricorrente si duole del riconoscimento del danno da demansionamento perchè non sorretto da idonea prova, è infondato.

2. La valutazione della corte d’appello e prima ancora del giudice di primo grado esprime un apprezzamento di merito sufficientemente e non contraddittoriamente motivata e quindi non censurabile in sede di legittimità.

Ha correttamente osservato la corte d’appello che, considerando il tenore dell’atto introduttivo del giudizio, vi era stata da parte dell’originario ricorrente la corretta e specifica allegazione del pregiudizio risentito dal medesimo, per effetto dell’illegittimo provvedimento di demansionamento adottato dalla società, al proprio patrimonio professionale, ricondotto alla categoria del lucro cessante, ed al diritto soggettivo all’immagine ed alla vita di relazione. Vi era stata quindi specificità ed analiticità della allegazione dei danni conseguenti all’illegittima condotta datoriale, dei quali il P. invocava il ristoro.

La Corte d’appello ha poi fatto riferimento alla sentenza resa dal Pretore di Avellino n. 677/92 dichiarativa dell’illegittimità del demansionamento subito dal lavoratore; sentenza, passata in giudicato, che conteneva il chiaro accertamento della sussistenza del danno derivante dalla ingiusta dequalifieazione, ravvisato nella lesione della capacità professionale acquisita, così come della possibilità di incrementare le conoscenze poste a base del patrimonio realizzato nel corso della propria vicenda lavorativa, e nella connessa perdita di considerazione sociale.

3. In ordine poi alla prova del quantum debeatur la Corte d’appello ha prestato adesione all’orientamento di questa Corte (Cass. civ., sez. un., 24 marzo 2006, n. 6572) che ha affermato che il risarcimento del danno professionale, biologico ed esistenziale derivante dal demansionamento e dalla dequalificazione del lavoratore postula l’allegazione dell’esistenza del pregiudizio e delle sue caratteristiche, nonchè la prova dell’esistenza del danno e del nesso di causalità con l’inadempimento, prova che, quanto al danno esistenziale, può essere fornita anche ricorrendo a presunzioni.

Correttamente quindi la Corte d’appello ha ritenuto che l’onere probatorio posto a carico del lavoratore può essere adempiuto, oltre che mediante prove di natura documentale e testimoniale, anche in via presuntiva. Detta dimostrazione può ritenersi assolta, secondo le regole sancite dall’art. 2727 c.c., "allorchè venga offerta una serie concatenata di fatti noti, ossia di tutti gli elementi che puntualmente e nella fattispecie concreta (non in astratto) descrivano: durata, gravità, conoscibilità all’interno ed all’esterno del luogo di lavoro della operata dequalificazione, frustrazione di (precisate e ragionevoli)aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti la avvenuta lesione dell’interesse relazionale, gli effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto;

da tutte queste circostanze… complessivamente considerate attraverso un prudente apprezzamento, si può coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno, facendo ricorso, ex art. 115 c.p.c. a quelle nozioni generali derivanti dall’esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove".

Cfr. recentemente Cass., sez. lav., 26 febbraio 2009, n. 4652, che ha affermato che in caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore in violazione dell’art. 2103 c.c., il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l’esistenza del relativo danno, avente natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore, determinandone anche l’entità in via equitativa, con processo logico – giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all’esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto.

4. Il ricorso va quindi rigettato.

Alla soccombenza consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 32/00 oltre Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per onorario d’avvocato ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Redazione