Corte di Cassazione Civile Sezione lavoro 29/4/2009 n. 10003; Pres. Ianniruberto G.

Redazione 29/04/09
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale di Sanremo che, in accoglimento della domanda proposta da L. G., condannava Trenitalia Spa a corrispondergli le differenze retributive tra quanto percepito in relazione alla qualifica rivestita di operaio qualificato ((omissis) livello CCNL del settore) e quanto avrebbe dovuto percepire nella superiore qualifica di (omissis), oltre accessori, con decorrenza dalla data di conferimento di tale ultima superiore qualifica a M.N. e, tanto, in relazione alla promozione per selezione di tre operai effettuata dal datore di lavoro, all’inizio del (omissis), in ordine alla quale il L. aveva dedotto di essere stato, senza motivazione escluso, nonostante avesse occupato il secondo posto della graduatoria per anzianità.

I giudici di appello, richiamati i criteri, concordati con le OOSS, per la predisposizione della graduatoria per il conferimento delle funzioni superiori e rilevato che, nonostante la previsione secondo la quale il dipendente scartato perchè inidoneo professionalmente avrebbe dovuto essere informato per iscritto, ove richiesto all’interessato, dell’oggettiva motivazione ostativa alla sua utilizzazione, Trenitalia nulla aveva risposto alla richiesta del L. e tale risposta non veniva fornita neppure in giudizio sul presupposto che si trattava di una valutazione intrinsecamente e totalmente discrezionale di per sè insindacabile, riteneva, per quello che in questa sede interessa, che parte datoriale, stante la previsione dettagliata dei criteri che dovevano presiedere alla valutazione discrezionale, non avendo reso in alcun modo contezza delle modalità con le quali tali criteri erano stati applicati aveva posto in essere una condotta inadempiente delle obbligazioni assunte e poichè il L. aveva dimostrato che, in assenza della valutazione viziata da totale difetto di motivazione, avrebbe avuto diritto al conferimento delle funzioni superiori di tecnico, correttamente il giudice di primo grado aveva riconosciuto il diritto alle differenze retributive a titolo di risarcimento del danno.

Avverso tale sentenza la società Trenitalia ricorreva in cassazione sulla base di un unico motivo di censura. Parte intimata non svolgeva attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico mezzo d’impugnazione la società ricorrente deduce contraddittorietà, illogicità e falsa applicazione dei principi previsti dagli artt. 1175 e 1375 c.c..

Rileva che l’accordo sindacale non prevede alcuna valutazione comparativa ed il Dirigente nella propria valutazione discrezionale si è ispirato ai criteri previsti da detto accordo ed ha ritenuto di applicare un determinato punteggio al L. in applicazione di tali criteri sulla base della sua valutazione discrezionale, quindi, non è dato comprendere quale sarebbe stata l’ulteriore motivazione richiesta al Dirigente quando, quest’ultimo, applicati i criteri sopra previsti, vantava comunque un potere discrezionale di attribuzione del punteggio. Nè si comprende in che cosa si sarebbe dovuta sostanziare la contezza delle modalità di applicazione dei criteri. Allega la contraddittorietà della sentenza quando "riferisce che il bando aveva previsto in modo dettagliato i criteri di valutazione della capacità professionale, ma ciò nonostante il datore non ha indicato le modalità di applicazione dei medesimi".

La censura è infondata.

Invero, questa Corte ha già affermato, sia pure con riferimento al rapporto di lavoro del personale dipendente dell’ente Ferrovie dello Stato", ma si tratta di un principio che per la sua generale valenza trova senz’altro applicazione con riferimento a tutti i rapporti di lavoro c.d. di diritto privato, che anche se la promozione non sia attuata attraverso concorso o selezione e con conclusiva graduatoria, bensì attraverso una scelta da effettuare sulla base di predeterminati criteri di valutazione, per il principio di correttezza e buona fede, il datore di lavoro ha l’onere di dare adeguata motivazione della scelta e dell’applicazione dei criteri indicati e ogni interessato, in quanto formalmente legittimato alla scelta, ha diritto di conoscere detta motivazione con la conseguenza che l’assenza di motivazione, in quanto inadempimento che non consente alcun pur esterno e formale controllo sull’applicazione dei criteri di scelta, costituisce inadempimento che è di per sè causa di danno sotto il profilo della perdita di chances (Cass. 2197/06).

Nella citata sentenza, che questo Collegio pienamente condivide, si è, infatti, rilevato che il dipendente il quale lamenti la violazione della procedura di promozione ha l’onere di allegare e provare inadempimenti ed errori nella valutazione eseguita dal datore ed ha il conseguente onere di provare il rapporto causale fra inadempimento e danno, ma solo la motivazione pone il dipendente nelle condizioni di contestare specificamente l’atto il suo onere probatorio presuppone, quindi, che vi sia una motivazione dell’atto da contestare con la conseguenza che nell’ipotesi in cui la promozione sia effettuata per scelta datoriale sulla base di predeterminati criteri di valutazione e la motivazione manchi, sussiste un salto logico, che conferisce all’esercizio del potere datoriale il carattere dell’arbitrarietà.

La impugnata sentenza che ha ritenuto, con riferimento ad una procedura valutativa sulla base di criteri predeterminati, ancorchè alcuni di questi implicanti una valutazione discrezionale, rilevante, ai fini del risarcimento dei danni per la illegittimità della mancata promozione, l’assenza della motivazione della esclusione dalla promozione ancorchè questa fosse normativamente prevista ove richiesta, come nella specie, è, quindi, alla luce del richiamato principio, corretta in diritto.

Nè la motivazione della decisione impugnata è sorretta, contrariamente da quanto allegato dalla società ricorrente, da motivazione contraddittoria o illogica in quanto le argomentazioni che la sostengono sono coerenti ed in perfetta sintonia con il richiamato principio.

Il ricorso pertanto va rigettato.

Nulla deve disporsi per le spese del giudizio di legittimità non avendo parte intimato, svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso, nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Redazione