Corte di Cassazione Civile Sezione lavoro 26/3/2010 n. 7344

Redazione 26/03/10
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Svolgimento del processo
Con sentenza in data 5.4/13.4.2006 la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, confermava la sentenza resa dal Tribunale della stessa sede il 1.3.2005 che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento disposto dalla *********************** srl nei confronti di G.A., dipendente della stessa.

Osservava in particolare la corte territoriale, nel rigettare la richiesta di riduzione del risarcimento, con esclusione del periodo compreso fra il giudizio instaurato col ricorso del 14.2.200, notificato alla *********************** srl successivamente alla sua incorporazione nell’*************** soc. coop a r.l. e quello proposto col successivo ricorso del 14.12.2003 (definito con la sentenza impugnata), che, pur in presenza di un comportamento di inerzia del dipendente, poteva essere detratto dall’ammontare del risarcimento solo l’aliunde eperceptum e che, comunque, nel caso il lavoratore aveva immediatamente impugnato il licenziamento; che non poteva attribuirsi a sua responsabilità che il giudizio si fosse concluso con una sentenza da ritenersi nulla per difetto di notifica, nè che avesse rifiutato la volontaria esecuzione di tale sentenza, che riconosceva diritti di molto inferiori a quelli attribuiti dalla decisione appellata; che, infine, mancava del tutto la prova che lo stato di protratta disoccupazione fosse imputabile al lavoratore.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’Aristea Service società coop. a r.l. con due motivi. Non si è costituito G. A..

Motivi della decisione
Con il primo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., nonchè vizio di motivazione ed al riguardo osserva, sul presupposto, erroneamente disconosciuto dalla corte territoriale, della rilevanza che assume il fatto colposo del creditore in relazione ai danni che il medesimo avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, che tale comportamento colpevole era, nella fattispecie, ravvisabile nella instaurazione del giudizio nei confronti di un soggetto che si era estinto per incorporazione ben otto mesi prima del deposito del ricorso, nonchè nel rifiuto di una soluzione transattiva, pur risalendo la nullità della sentenza alla esclusiva responsabilità del G..

Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 112 c.p.c. la società ricorrente si duole che la corte territoriale aveva erroneamente trascurato di considerare che il lavoratore non aveva ricercato con l’ordinaria diligenza un’altra occupazione limitandosi ad attendere l’esito del giudizio e che il giudice, a fronte di tale situazione, aveva omesso le opportune indagini da esercitarsi anche d’ufficio.

Il primo motivo è infondato.

*****, al riguardo, premettere come, secondo l’insegnamento risalente di questa Suprema Corte, formatosi proprio con riferimento alla fattispecie dell’art. 18 St., devono ritenersi suscettibili di risarcimento i danni evitabili dal lavoratore con l’ordinaria diligenza, atteso che l’art. 1227 c.c., comma 2 (che stabilisce che il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza) pone a carico di quest’ultimo il dovere di non aggravare con il fatto proprio e con la propria condotta il pregiudizio subito (v. ad es. già Cass. n. 5766/1994), fermo restando, riguardo all’elemento della colpa, come non possa essere preso in considerazione ogni comportamento che astrattamente possa aggravare il danno, ma solo quello che ecceda l’ordinaria diligenza, essendo costituito il limite dell’esigibilità del comportamento attivo dall’"ordinaria", e non dalla "straordinaria" diligenza, nel senso che le attività che il creditore è tenuto a porre in essere ai fini dell’evitabilità del danno non devono essere gravose o straordinarie (v. ad es. di recente Cass. n. 9898/2005; Cass. n. 12867/2004; Cass. 9850/2002).

In questo contesto, e con specifico riferimento alla questione se possa costituire fonte di danno risarcibile l’inerzia processuale, e quindi il maggior tempo trascorso tra l’illecito ed il suo accertamento giudiziale, nella giurisprudenza di legittimità è accreditata l’affermazione che l’ordinaria diligenza esige che il lavoratore faccia tempestivamente valere in giudizio il suo diritto (v. ad es. Cass. n. 10072/1995; Cass. n. 5766/1994), ma è, al tempo stesso, puntualizzato che , iniziata l’azione giudiziaria, "l’ordinaria diligenza è tuttavia nella valutazione della legittimità della pretesa giudiziale e nella tempestività con cui questa è fatta valere dal lavoratore; (per cui) questi ha il "diritto" di attendere il giudiziale riconoscimento del proprio diritto" (così Cass. n. 11786/2002), e, più in particolare, che, se non può escludersi la rilevanza di comportamenti di quest’ultimo gravemente dilatori (cfr. Cass. n. 9898/2005; Cass. n. 320/1992), il tempo impiegato per la tutela giurisdizionale non può in ogni caso essergli imputato come scarsa diligenza, stante l’esistenza di norma che ne regolano l’iter, con la previsione di termini perentori, che consentono ad entrambe le parti di interferire nell’attività processuale, e, comunque, per la presenza, per entrambi le parti, di poteri processuali paritetici per la tutela dei diritti e la conseguente riduzione del danno (v. ad es. Cass. n. 9898/2005; Cass. n. 5993/1995; Cass. n. 7872/1991).

Con riferimento alla fattispecie in esame, si tratta, poi, di accertare se possano porsi a carico del lavoratore, in quanto rientranti nell’ordinaria diligenza dallo stesso esigibile, eventuali errori processuali operati dalla sua difesa tecnica e che abbiano determinato una dilatazione dei tempi di definizione del processo. La risposta al quesito non può essere, ad avviso della Corte, che negativa, in coerenza con il quadro giurisprudenziale sopra evidenziato,che induce a ritenere che l’ipotesi per cui, in caso di licenziamento illegittimo, la misura del risarcimento può essere diminuita qualora il lavoratore abbia concorso a cagionare il danno, non si realizza qualora il processo iniziato contro il datore di lavoro abbia avuto maggior durata a causa di errori difensivi, perchè la durata del processo, imputabile caso mai al difensore nei limiti dell’art. 2236 c.c., non può risolversi in un pregiudizio per la parte vittoriosa e, comunque, perchè il datore di lavoro ha, in forza dell’ordinamento processuale e della posizione paritaria garantita ad entrambe le parti nel processo, poteri idonei a contrastare strategie difensive, e comunque, errori processuali idonei ad incidere sui tempi del processo.

Sulla base di tali principi, alla luce dei quali va integrata anche la motivazione in diritto della decisione impugnata, la stessa appare di per sè idonea a resistere alle censure mosse con l’atto di impugnazione, non senza osservare come la corte di merito abbia accertato in punto di fatto l’assenza di comportamenti dilatori, volutamente perseguiti dal lavoratore, che aveva, anzi, con tempestività iniziato il giudizio e provveduto a notificare il ricorso alla società datrice di lavoro (presso la sede e con la ragione sociale originaria: "non essendo ******* sostiene il suo procuratore) usa a modifiche di nome, ragione sociale e sede"), senza che la società ricorrente, giova soggiungere, provvedesse a costituirsi anche solo per far costatare l’eventuale nullità della notifica e il difetto di legittimazione della società intimata. Per il resto, basta solo soggiungere che la corte di merito ha , con corretta motivazione, ritenuto che rientrasse nel diritto del lavoratore rifiutare proposte transattive ritenute non vantaggiose, sulla base della situazione processuale (che ha visto, alla fine, il riconoscimento del diritto per cui lo stesso aveva agito in giudizio) e che tale valutazione porta ad escludere che la soluzione transattiva della controversia potesse costituire, pertanto, comportamento esigibile, ai fini della valutazione della diligenza imposta dall’art. 1227 c.c., per come da questa Corte interpretato.

11 secondo motivo è inammissibile.

A norma, infatti, dell’art. 366 bis c.p.c. deve ritenersi inammissibile il motivo di ricorso per cassazione in cui il quesito di diritto si risolve in un’enunciazione di carattere generale ed astratto inidonea a individualizzare l’errore di diritto ascritto alla sentenza impugnata e a costituire, al tempo stesso, una regala iuris suscettibile di trovare applicazione anche in casi ulteriori a quello deciso dalla sentenza impugnata (v. SU. n. 26020/2008; SU n. 26014/2008).

Per come è di tutta evidenza nella fattispecie, se si considera che il quesito formulato (se il giudice di secondo grado abbia "violato l’art. 112 c.p.c. ai fini della pronuncia relativa al dedotto concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c., comma 1, per non aver effettuato d’ufficio l’indagine, anche attraverso i propri poteri istruttori di cui all’art. 421 c.p.c.") si risolve in un quesito, del tutto astratto, sui criteri che presiedono all’interpretazione della legge, privo di collegamento col caso controverso e con le censure stesse svolte in seno al motivo.

Il ricorso va, dunque, rigettato.

Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 23 dicembre 2009.

Redazione