Corte di Cassazione Civile Sezione lavoro 24/11/2008 n. 27877

Redazione 24/11/08
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Svolgimento del processo

Con sentenza del 10 dicembre 2004 la Corte d’ Appello di Napoli, in riforma della decisione emessa dal Tribunale, dichiarava l’illegittimità del provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro intercorso tra il Ministero dei Beni culturali ed ambientali e I. L., della quale la stessa Corte d’ Appello ordinava la reintegrazione nel posto di lavoro, con condanna al risarcimento del danno.
La Corte d’ Appello notava che la stessa I. L.era stata assunta nel (Omissis), quale invalida civile ai sensi della Legge del 2 aprile 1968 n. 482, sulla base di un accertamento della Commissione Invalidi Civili di (Omissis), verbalizzato ed accertativo di miopia bilaterale e scoliosi dorso lombare.
Il Ministero con decreto del 30 ottobre 1998 aveva dichiarato la decadenza dall’impiego per produzione originaria di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Adita l’autorità giudiziaria con ricorso del 26 marzo 1999, il Tribunale aveva accertato un’infermità inferiore al minimo richiesto dalla L. 482/1968, e, tuttavia, la Corte d’ Appello riteneva illegittimo il provvedimento di risoluzione del rapporto a causa essenzialmente della pubblica amministrazione-datrice di lavoro, contrario a buona fede.
Infatti questa aveva lasciato trascorrere circa tredici lunghi anni prima di verificare le condizioni di salute della lavoratrice ed aveva risolto il rapporto senza che la lavoratrice avesse potuto esaurire i rimedi amministrativi o avesse inosservato l’onere di produrre i prescritti documenti; per di più gli accertamenti officiosi erano stati compiuti da una Commissione costituita presso l’ Azienda Sanitaria Locale e non invece dalla competente commissione del Ministero del Tesoro.
La Corte d’ Appello riteneva altresì inattendibile la consulenza tecnica medica compiuta nel primo grado di giudizio, contrastata da una consulenza oculistica esperita dall’ Azienda Universitaria Policlinico.
Contro questa sentenza ricorrono per Cassazione i Ministeri dei Beni Culturali ed Ambientali nonchè dell’ Economia e delle Finanze, entrambi parti nel giudizio di merito, mentre resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria, la signora I. L..

Motivi della decisione

Col primo motivoi ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 1, L. 662/1996, L. 482/1996, L. 15/1968, sostenendo la legittimità del provvedimento di risoluzione del rapporto emesso dal Ministero- datore di lavoro, ancorchè la lavoratrice avesse osservato l’onere di periodica autocerticazione dello stato di invalidità e non versasse in mala fede.
Analoghi argomenti i ricorrenti svolgono nel secondo motivo, con riguardo all’irrilevanza dello stato di affidamento del prestatore di lavoro sulla continuità del rapporto, in atto da molti anni ancorchè infirmato in origine, oppure dei vizi di legittimità degli atti di gestione del rapporto da parte della P.A.-datrice di lavoro (violazione art. 4 d. Lgs. n. 29 del 1993).
I due motivi, da esaminare insieme perchè connessi, sono fondati.
La controversia tra ente pubblico- datore di lavoro e lavoratore assunto quale invalido civile ai sensi della L. 482/1968, avente per oggetto la sussistenza degli elementi costitutivi del rapporto, ed in particolare dell’invalidità civile nella misura minima ivi prevista (art. 6), non riguarda la legittimità dei provvedimenti di gestione del rapporto o dei relativi procedimenti, salvo che l’illegittimità di essi riveli, anche per sintomi, l’insussistenza di quegli elementi sostanziali.
Ciò equivale a dire che le regole della correttezza e della buona fede valgono nella fase dell’attuazione del rapporto obbligatorio e non in sede di accertamento della sua valida costituzione.
Di conseguenza l’asserita contradditorietà del provvedimento di risoluzione del rapporto ai principi di correttezza e buona fede non vale a sanare l’inesistenza dell’invalidità civile nella misura minima di legge.
La previsione normativa contenuta all’art. 1 L. 662/1996, relativa alla mancata presentazione della dichiarazione di responsabilità circa la persistenza dei reuisiti per l’assunzione obbligatoria, e sulla quale la controricorrente insiste soprattutto in memoria, è estranea alla presente fattispecie, di difetto originario di uno dei prescritti requisiti e comunque non esclude il potere di accertamento della pubblica amministrazione datrice di lavoro (V. anche: Consiglio di Stato, Sez. I, 17 settembre 1997, n. 1429).
Col terzo motivo i ricorrenti deducono vizi di motivazione nell’affermazione di inattendibilità della consulenza tecnica medica del primo grado, che aveva accertato l’insussistenza dell’invalidità civile minima nel momento dell’assunzione, ancorchè fosse sopravvenuto un aggravamento nel corso del rapporto, e che la Corte d’ Appello non ha contestato con argomenti sufficienti.
Anche questo motivo è fondato.
Il rapporto di lavoro con imprese private o con enti pubblici viene costituito in modo obbligatorio sulla base non soltanto di invalidità fisiche o di altre situazioni di svantaggio sociale, ma anche di una valutazione comparata nell’ambito di una pluralità di aspiranti.
Ciò comporta che nella controversia giudiziaria l’accertamento del diritto deve essere compiuto con riferimento al tempo della contestata costituzione del rapporto, senza che abbia rilievo la sopravvenienza di alcuno dei requisiti nel corso del processo.
Nel caso di specie, la consulenza tecnica medica di primo grado accertò la mancanza del requisito sanitario minimo al tempo della costituzione del rapporto stesso ed il giudice d’appello non l’ha disattesa sulla base di una non-meglio precisata "relazione di consulenza oculistica dell’ Azienda universitaria Policlinico, con la quale si sottolinea un deficit della motilità oculare (1) ed esiti di cheratite (2) che impediscono la piena correzione del difetto visivo, sia con lenti tradizionali, sia con lenti corneali".
Non dice la Corte di merito quale origine abbia codesta relazione, di parte o d’ufficio, ma, quel che più conta, essa non distingue tra grado di insufficienza visiva (grado già accertato insufficiente per la nascita del diritto in questione) e possibilità di correggerla, ossia di diminuirne la gravità.
Ciò si risolve in motivazione insufficiente, dando luogo a cassazione della sentenza impugnata.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa con rinvio alla Corte d’ Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.

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(1) La motilità oculare è un processo estremamente complesso e regolare, governato da quattro leggi fondamentali.
La prima è la legge di *********** (legge dell’innervazione reciproca).
E’ una legge valida per tutti i muscoli striati del corpo umano e prevede che per ogni azione compiuta da un muscolo definito agonista, ne avvenga una contraria ad opera di un altro muscolo detto antagonista.
La seconda, conosciuta come legge di ****** o legge della corrispondenza motoria, è valida solo per i muscoli oculari e stabilisce che ogni muscolo di un occhio ha un corrispondente nell’altro occhio che compie la stessa azione. Questo vuol dire che gli impulsi motori arrivano ai due occhi in modo integrato, identico, sia nel caso inducano una contrazione, sia nel caso inducano un rilassamento. I due muscoli vengono detti "aggiogati" o sinergisti collaterali.
La terza legge è la legge di Donders, la quale prevede che per ogni posizione dell’occhio, e quindi per ogni posizione dell’asse dello sguardo, sia possibile un unico orientamento dei meridiani della retina, in modo che non siano possibili orientamenti casuali dell’occhio intorno all’asse di sguardo. Quando guardiamo in un punto, o in una direzione, il nostro sguardo non deve oscillare, altrimenti avremmo una visione simile alle riprese di una videocamera amatoriale.
L’ultima legge è conosciuta come legge di Listing. In sostanza è una ripresa della legge di Donders: dice che ogni movimento oculare che sposti il bulbo dalla posizione iniziale deve avvenire secondo i meridiani retinici, senza torsione. Questo vale tanto per le deviazioni orizzontali e verticali, quanto per quelle "oblique".
Le quattro leggi e la loro concomitanza sono indispensabili per una corretta motilità oculare. In caso contrario, infatti, si vedono comparire forme di strabismo più o meno gravi: da quelle che comportano soltanto un deficit estetico a quelle che provocano scompensi funzionali alla vista.
(2) La cheratite è infiammazione della cornea, lo strato più esterno del bulbo oculare a contatto con l’aria. Si manifesta con dolori e vasodilatazione sulla membrana congiuntiva (i sintomi sono simili a quelli della congiuntivite). Si può verificare offuscamento della vista.

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