Corte di Cassazione Civile Sezione lavoro 12/9/2007 n. 19107

Redazione 12/09/07
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Anche l’infarto miocardico insorto durante il lavoro, a causa dello stress subito dal lavoratore, può costituire “evento violento” con conseguente diritto dell’interessato o dei suoi eredi al trattamento INAIL. Mezzo idoneo all’accertamento del nesso causale tra l’evento lesivo e l’attività lavorativa svolta è la consulenza tecnica d’ufficio.

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 23.4.2004 S.C., in proprio e quale esercente la potestà di genitore nei confronti di B.M. e B.F., proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento 2.10.2003, la quale aveva respinto la domanda volta a conseguire la rendita ai superstiti per il decesso di B.P., rispettivamente marito e padre delle attrici, avvenuto a causa di infortunio sul lavoro del 19.2.2000. Previa costituzione ed opposizione dell’INAIL, la Corte di Appello confermava la sentenza di primo grado, così motivando:

– in data 19.2.2000, B.P., autista alle dipendenze della società Etna Trasporti, mentre era alla guida di un autobus di linea, a causa di un malore perdeva il controllo del mezzo, urtava una pensilina e finiva contro un palo di cemento;

– secondo le attrici, il decesso sarebbe avvenuto a causa delle lesioni riportate nel trauma; dalle certificazioni rilasciate dall’ospedale di Gela e dall’ASL n. (OMISSIS) il lavoratore risulta invece deceduto per infarto del miocardio;

– i testi escussi hanno riferito che il B. giungeva all’ospedale di Gela in arresto cardiaco; inoltre egli fu visto accasciarsi sul sedile di guida e successivamente perdere il controllo dell’automezzo;

– le lesioni esterne erano superficiali, tali da non giustificare il decesso;

– si deve ritenere che il decesso non sia intervenuto a causa del trauma, ma dell’infarto che si verificò prima dell’incidente;

non sussiste collegamento causale tra l’evento e l’attività lavorativa, sicchè il fatto "è estraneo alla nozione di occasione di lavoro"; le spese non sono ripetibili.
2. Hanno proposto ricorso per Cassazione le attrici, deducendo un morivo. Resiste con controricorso l’INAIL.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con l’unico motivo del ricorso, le ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 del D.P.R. n. 1124 del 1985, artt. 2, artt. 113,116 e 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5 Deducono le ricorrenti che anzitutto la Corte di Appello avrebbe dovuto rilevare come anche l’infarto sia insorto in occasione di lavoro, presumibilmente a causa dello "stress" da guida e che anche un infarto miocardico insorto durante il lavoro può costituire evento violento in occasione di lavoro. Le produzioni effettuate (buste paga) dimostrano il sovraccarico di orario cui il B. era sottoposto. La sentenza non può stabilire l’estraneità dell’evento mortale rispetto al lavoro sulla base di semplici referti medici, in mancanza di autopsia e di idonea consulenza tecnica di ufficio.

4. Nel controricorso, l’INAIL eccepisce che le deduzioni avversarie comportano un inammissibile riesame del merito della causa, essendo incensurabile l’individuazione compiuta dal giudice di merito del nesso di causalità tra l’evento lesivo denunciato e l’attività lavorativa svolta. Deduce ancora l’INAIL che la prospettazione di un infarto da "stress" costituisce modificazione (inammissibile) del fatto posto a base della domanda giudiziale.

5. Il ricorso è fondato e va accolto. Prendendo le mosse dalle considerazioni formulate per ultime dalle ricorrenti, va sottolineato come una sentenza di merito, per poter escludere l’occasione di lavoro ed il nesso causale relativamente ad un infortunio mortale occorso durante il lavoro, deve basarsi su prove certe, congruamente apprezzate, e su di un "iter" logico scevro da lacune o contraddizioni. Nella specie, la principale lacuna consiste nel non avere il giudice di merito disposto idonea consulenza tecnica di ufficio, atta a fugare ogni dubbio circa la ricollegabilità dell’evento mortale ad occasione di lavoro. Nè i referti medici possono supplire al riguardo, essendo mancato ogni riscontro in ordine a presumibili lesioni interne presentate dal paziente ed in ordine al momento in cui insorgeva l’infarto, se anteriore o successivo al trauma, non essendo allo scopo sufficienti le dichiarazioni di testimoni i quali avrebbero visto il B. accasciarsi sul sedile di guida, senza ovviamente poter dire se l’infarto fosse già in atto. Apodittica ed indimostrata rimane quindi l’affermazione, anch’essa contenuta nella sentenza impugnata, che "il fatto è estraneo alla nozione di occasione di lavoro". 6. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata ed il processo va rinviato alla Corte di Appello di Caltanissetta, anche per le statuizioni circa le spese.

P.Q.M.

La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Caltanissetta.

Redazione