Corte di Cassazione Civile Sezione lavoro 10/2/2006 n. 2904; Pres. Mileo V.

Redazione 10/02/06
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 15/03/1993 al Pretore di Latina, M.L., consulente del lavoro, proponeva opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 193 del 1993, con il quale le era stato intimato il pagamento in favore di C.P. della somma di L. 19.023.000 a titolo di differenze retributive e T.F.R. in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato asseritamene intercorso dal (omissis) al (omissis).

Deduceva l’opponente che la C. aveva frequentato il suo studio professionale come praticante, senza alcun vincolo di subordinazione, dal (omissis) al (omissis), data della stipula di un contratto di formazione e lavoro; osservava che la C. si era dimessa senza preavviso il (omissis), per cui dalla somma pretesa andava detratta l’indennità di mancato preavviso; proponeva domanda riconvenzionale di risarcimento per i danni che la C. le aveva provocato svolgendo in modo non diligente le proprie mansioni.

Costituitosi il contraddicono ed espletata l’istruzione, il Pretore, con sentenza n. 1270 del 03/10/1995, rigettava l’opposizione e la domanda riconvenzionale. Entrambe le parti proponevano appello.

Il Tribunale di Latina, disposta una consulenza tecnico contabile, con sentenza non definitiva n. 48 del 10/04/2001, revocava il Decreto Ingiuntivo e condannava la M. al pagamento in favore della C. della complessiva somma di L. 4.275.398 oltre accessori, per differenze retributive; con sentenza definitiva n. 72 del 01/08/2002 condannava la M. al pagamento in favore della C. a titolo di T.F.R. della somma complessiva di Euro 2.574,81 oltre accessori.

Per quanto qui ancora interessa, in ordine alla durata del rapporto di lavoro subordinato il Tribunale, sulla scorta delle testimonianze raccolte, osservava che la C. aveva sostenuto con esito positivo l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro nella sessione (omissis)/(omissis) e che la M. era venuta a conoscenza di tale circostanza solo nel (omissis); da tale data, e fino alla stipula del contratto di formazione e lavoro, secondo il Giudice del gravame era dunque intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato, poichè la C. svolgeva nello studio compiti ben precisi sotto la direzione ed il controllo della M., era tenuta all’osservanza di un orario di lavoro, era retribuita mensilmente con stipendio fisso, ed era in definitiva stabilmente inserita nell’organizzazione dello studio professionale.

Quanto alle differenze retributive dovute dalla M., il Tribunale, assumendo che nel ricorso introduttivo la lavoratrice non aveva presentato un conteggio dettagliato e analitico, limitandosi ad una mera elencazione delle somme pretese, riteneva di poter liquidare alla C. solo le somme riconosciute dalla M. (L. 1.206.475 per due mesi di retribuzione; L. 1.105.940 per ratei 13^ mensilità; L. 278.000 per ratei ferie).

Quanto al T.F.R., il Tribunale, sulla scorta della disposta C.T.U., e tenuto conto della durata del rapporto di lavoro dall'(omissis) al (omissis), nonchè dell’inquadramento nel quinto livello retribuivo del C.C.N.L. dipendenti studi professionali (riconosciuto dal datore di lavoro ed in mancanza di una domanda di inquadramento superiore), liquidava alla lavoratrice la somma di Euro 2.574,81.

Per la cassazione di tali sentenze C.P. ha proposto ricorso sostenuto da tre motivi. M.L. resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, lamentando genericamente violazione di legge e vizi di motivazione, la ricorrente si duole che il Tribunale, con motivazione del tutto illogica e contraddittoria, abbia fatto decorrere il rapporto di lavoro subordinato dall'(omissis), anzichè dalla fine del praticantato, ultimato in data (omissis), pur avendo dato atto di tale circostanza.

Con il secondo motivo la ricorrente si duole del fatto che il Tribunale le ha riconosciuto l’inquadramento nel quinto livello del C.C.N.L. dipendenti studi professionali (fattorini e uscieri), mentre l’esponente aveva svolto sempre le superiori mansioni proprie del terzo livello. Lamenta che il Tribunale ha determinato l’inquadramento senza tener conto delle mansioni effettivamente svolte dalla ricorrente e senza confrontare tali mansioni con quelle precisate nelle declaratorie contrattuali.

Con il terzo motivo la ricorrente censura in primo luogo la sentenza impugnata per aver affermato che i conteggi allegati al ricorso introduttivo non erano utilizzabili perchè del tutto generici.

Sostiene la ricorrente che avendo indicato le mansioni svolte ed il contratto collettivo applicabile il Tribunale poteva superare ogni dubbio disponendo una C.T.U..

Con un secondo profilo di censura contesta, infine, la liquidazione del T.F.R., perchè determinata sulla base di un periodo di lavoro inferiore a quello effettivo e sulla base di un errato inquadramento.

Il primo motivo del ricorso, relativo alla data di decorrenza del rapporto di lavoro subordinato, è fondato. Sul punto specifico la motivazione della sentenza impugnata si presenta, infatti, contraddittoria ed insufficiente.

Sostiene il Tribunale che il rapporto di lavoro subordinato abbia avuto inizio dal (omissis), cioè da quando la M. venne a conoscenza del positivo superamento dell’esame di abilitazione professionale da parte della C., mentre l’attività prestata dalla C. nello studio della M. prima del conseguimento dell’abilitazione rientrava nell’addestramento professionale indispensabile per sostenere il relativo esame. Il Giudice del gravame, inoltre, riporta il contenuto delle deposizioni testimoniali dalle quali ha tratto la prova delle mansioni svolte dalla C. nel corso della sua collaborazione presso lo studio professionale e conclude che dal momento in cui la M. venne resa edotta del conseguimento dell’abilitazione professionale "l’attività della C. non fu più impiegata quale necessario strumento perchè la stessa potesse acquisire le nozioni necessarie per conseguire il titolo professionale, ma divenne un elemento interno al sinallagma contrattuale mutando la causa del contratto nel mero scambio tra prestazione e retribuzione".

Il Tribunale, però, non ha tenuto conto del fatto che la C. aveva cessato la pratica professionale in data (omissis), come da certificato dal Consiglio Provinciale Albo Consulenti del Lavoro del (omissis), allegato al ricorso per Decreto Ingiuntivo, per cui l’attività prestata dall’attuale ricorrente nello studio professionale dal (omissis) al (omissis) con identiche modalità – circostanza questa che non risulta contestata da controparte – non era più sorretta dalla causa dell’apprendimento professionale. In presenza di tale certificazione del Consiglio dell’Ordine, che attesta la data di compimento del periodo di pratica professionale, non è sufficiente affermare che il praticantato può svolgersi anche per un tempo superiore a due anni. Sta di fatto che nel caso di specie il praticantato è stato completato alla data indicata dal Consiglio dell’Ordine. Il Giudice del gravame non ha spiegato perchè non ha ritenuto di tener conto di tale circostanza di fatto, risultante dalla documentazione versata in atti dalla C., nè ha chiarito i motivi per i quali le prestazioni rese dopo il compimento del praticantato e fino al (omissis) non configurassero esse stesse un rapporto di lavoro subordinato.

Sono dunque fondate le doglianze espresse dalla ricorrente con il primo motivo di ricorso, che va dunque accolto.

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del terzo, nella parte in cui la ricorrente lamenta che la liquidazione del TFR è stata effettuata sulla base di un periodo di lavoro inferiore a quello effettivamente prestato.

Sono invece infondati il secondo motivo ed il terzo motivo, quest’ultimo nella parte in cui la ricorrente lamenta la mancata utilizzazione dei conteggi contenuti nel ricorso per Decreto Ingiuntivo.

Per quanto concerne l’inquadramento nel quinto livello del C.C.N.L. dipendenti studi professionali, oggetto del secondo motivo, va rilevato che il Tribunale ha correttamente osservato che la C. nell’atto introduttivo non aveva rivendicato un livello superiore, neppure per l’esercizio di fatto di mansioni superiori ex art. 2103 c.c., nè tale richiesta era stata avanzata successivamente, per cui alla lavoratrice andava attribuito il livello riconosciutole dalla datrice di lavoro. La ricorrente in modo del tutto infondato addebita in ricorso al Tribunale il mancato accertamento d’ufficio delle mansioni in concreto svolte dalla lavoratrice e del suo corretto inquadramento, dimenticando che anche nel rito del lavoro l’attività del Giudice è vincolata dalle domande delle parti.

Per quanto concerne poi la mancata utilizzazione dei conteggi riportati nel ricorso per Decreto Ingiuntivo, oggetto parziale del terzo motivo di ricorso, il Tribunale ha dato adeguata motivazione della sua decisione rilevando che di detti conteggi non era possibile tener conto, perchè privi della indicazione del contratto che si invocava come applicabile, e quindi dei parametri di riferimento, nonchè della qualifica rivestita o rivendicata e delle somme già percepite. Trattasi di una valutazione in fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità, sia perchè congruamente motivata, sia perchè la ricorrente non ha riprodotto nell’impugnazione i conteggi allegati al ricorso introduttivo, sicchè la Corte, che non è abilitata all’esame diretto degli atti processuali, non è in condizione di valutare la decisività delle doglianze.

In definitiva, deve essere accolto il primo motivo, mentre il secondo motivo ed il primo profilo di censura del terzo devono essere respinti, restando assorbito il secondo profilo di censura del terzo motivo. Di conseguenza le sentenze impugnate devono essere cassate in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad altro Giudice, designato in dispositivo, che provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo ed il primo profilo di censura del terzo; dichiara assorbito il secondo profilo di censura del terzo motivo; cassa le sentenze impugnate in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di Roma.

Redazione