Corte di Cassazione Civile Sezione lavoro 10/11/2008 n. 26935; Pres. De Luca M.

Redazione 10/11/08
Scarica PDF Stampa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 2571/2003 il Giudice del lavoro del Tribunale di Genova respingeva la domanda proposta da R.A. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, avente ad oggetto il riconoscimento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza, in alternativa, da uno dei diversi contratti a termine intercorsi tra le parti, e quindi la condanna della società convenuta a riammetterla in servizio ed a corrisponderle le retribuzioni maturate quantomeno a far data dalla ricezione della raccomandata con la quale aveva messo a disposizione della società le sue energie lavorative.

Avverso la detta sentenza proponeva appello il R. chiedendo l’accoglimento della domanda.

L’appellata si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Genova, con sentenza depositata il 31.8.2004, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiarava che tra le parti intercorreva un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1.12.1998 e condannava la società a corrispondere al R. la retribuzione maturata dalla data di ricezione della raccomandata 20.3.02, oltre rivalutazione e interessi.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con due motivi.

Il R. ha resistito con controricorso.

La società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va respinta l’eccezione, avanzata dal controricorrente, di inammissibilità del ricorso in quanto proposto da parte di un "soggetto privo dei necessari poteri di rappresentanza" e con procura "priva del requisito della specialità".

Sotto il primo profilo va rilevato che la procura a margine del ricorso risulta rilasciata dal prof. C.E. nella sua "qualità di Presidente e legale rappresentante prò tempore di Poste Italiane s.p.a." in data (OMISSIS), allorquando pacificamente il prof. C. possedeva tale qualifica.

La sostituzione del rappresentante legale della ricorrente avvenuta nel maggio del 2005 non determina alcuna conseguenza sulla procura precedentemente rilasciata al prof. C. ai difensori nominati, non essendo intervenuta nelle more alcuna revoca.

Peraltro, poichè "il principio della irrilevanza del mutamento dell’organo investito della rappresentanza processuale della persona giuridica sulla regolarità del procedimento iniziato in forza di procura rilasciata dal precedente rappresentante trova applicazione anche quando il suddetto mutamento avviene dopo che la procura è stata rilasciata ma prima che il processo (o il grado del processo sia attivato con il deposito in cancelleria o con la notificazione dell’atto" (v. Cass. 16.12.1999 n. 14137), neppure rileva la circostanza che alla data del ricorso e della notifica dello stesso il prof. C. non rivestisse più la citata qualifica. Del resto neppure può dubitarsi che correttamente e validamente i difensori redigenti il ricorso abbiano indicato nell’atto il prof. C. come legale rappresentante della società, con implicito riferimento all’epoca di conferimento della procura, che conservava la sua validità.

Del pari infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso sotto il secondo profilo, essendo senz’altro sufficiente per la specialità della procura il richiamo al "presente giudizio dinanzi a codesta Suprema Corte di Cassazione", contenuto nella procura de qua (v. fra le altre Cass. 15.3.2006 n. 5620).

Così rilevata la ammissibilità del ricorso, osserva il Collegio che con il primo motivo la società, da un lato, contesta l’interpretazione data dalla Corte di merito all’accordo integrativo del 25.9.97 ed agli accordi attuativi deducendo che questi ultimi avevano natura meramente ricognitiva; sotto altro profilo la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che il termine fissato dalle parti (al 30.4.98 con l’accordo 16.1.98, e poi con l’accordo 27.4.98 e con l’addendum all’art. 7 del c.c.n.l. del 1998 al 31.12.98) facesse riferimento alla durata massima dei contratti.

La censura deve essere rigettata, anche se la motivazione della sentenza merita di essere parzialmente corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2. Correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che la contrattazione collettiva abbia fissato termini di scadenza dell’autorizzazione alla stipula di contratti a termine per l’ipotesi de qua.

Con numerose sentenze questa Corte Suprema (cfr., ex plurimis, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378), decidendo su fattispecie sostanzialmente identiche a quella in esame, ha confermato le sentenze dei giudici di merito che hanno dichiarato illegittimo il termine apposto a contratti stipulati, in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997 sopra richiamato (esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione), dopo il 30 aprile 1998.

Richiamato quanto già affermato circa la configurabilità, in relazione alla L. n. 56 del 1987, art. 23, di una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati nell’individuazione di nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, e premesso altresì che in forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione dei Giudici di merito che, con riferimento al distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data ed al successivo accordo attuativo sottoscritto in data 16 gennaio 1998, ha ritenuto che con tali accordi le parti abbiano convenuto di riconoscere la sussistenza fino al 31 gennaio 1998 (e poi in base al secondo accordo attuativo, fino al 30 aprile 1998), della situazione di cui al citato accordo integrativo, con la conseguenza che, per far fronte alle esigenze derivanti da tale situazione, l’impresa poteva procedere (nei suddetti limiti temporali) ad assunzione di personale straordinario con contratto tempo determinato; da ciò deriva che deve escludersi la legittimità dei contratti a termine stipulati dopo il 30 aprile 1998 in quanto privi di presupposto normativo.

Questa Corte ha osservato in particolare che la suddetta interpretazione degli accordi attuativi non viola alcun canone ermeneutico atteso che il significato letterale delle espressioni usate è così evidente e univoco che non necessita di un più diffuso ragionamento al fine della ricostruzione della volontà delle parti; infatti nell’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, nel cui ambito rientrano sicuramente gli accordi sindacali sopra riferiti, si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, è precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti (cfr., ex plurimis, Cass. n. 28 agosto 2003 n. 12245, Cass. 25 agosto 2003 n. 12453).

Inoltre è stato rilevato che tale interpretazione è rispettosa del canone ermeneutico di cui all’art. 1367 c.c., a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anzichè in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno; ed infatti la stessa attribuisce un significato agli accordi attuativi de quibus (nel senso che con essi erano stati stabiliti termini successivi di scadenza alla facoltà di assunzione a tempo, termini che non figuravano nel primo accordo sindacale del 25 settembre 1997); diversamente opinando, ritenendo cioè che le parti non avessero inteso introdurre limiti temporali alla deroga, si dovrebbe concludere che gli accordi attuativi, così definiti dalle parti sindacali, erano "senza senso" (così testualmente Cass. n. 14 febbraio 2004 n. 2866).

Infine, questa Corte ha ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai Giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo del 18 gennaio 2001 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto del soggetto si era già perfezionato; ed infatti, ammesso che le parti abbiano espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25 settembre 1997 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la suddetta conclusione è comunque conforme alla regula iuris dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12 marzo 2004 n. 5141).

In base a tale orientamento ed al valore dei relativi precedenti, pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (cfr. Cass. 29.7.2005, n. 15969, Cass. 21.3.2007 n. 6703), va pertanto confermata la nullità del termine apposto al contratto in esame (del 1.12.98).

Appare invece inesatta la statuizione della Corte territoriale secondo cui gli accordi attuativi ebbero a stabilire, non i termini entro i quali era consentita l’adozione del tipo contrattuale, ma proprio i termini che legittimamente potevano essere apposti ai contratti individuali.

Questa Corte Suprema (v. Cass. 10.1.2006 n. 166), decidendo su un ricorso avverso una sentenza della Corte d’Appello di Genova basata sulla medesima interpretazione dell’accordo in data 27 aprile 1998 e del c.d. addendum all’art. 7 del c.c.n.l. del 1998, ha ritenuto tale interpretazione viziata per violazione delle regole sull’interpretazione dei contratti; in particolare ha osservato che l’interpretazione accolta dalla Corte di merito ha finito per attribuire all’accordo 27.4.98 l’effetto di chiarire l’intento delle parti al di là del significato letterale di altre previsioni pattizie, precedenti e persino successive, in violazione dell’art. 1362 c.c., e con motivazione insufficiente e contraddittoria.

Anche tale orientamento deve essere in questa sede pienamente ribadito.

Tuttavia (v. da ultimo Cass. 28.3.2008 n. 8121) il conseguente accoglimento della censura sotto questo profilo non determina la cassazione della sentenza impugnata, atteso che il dispositivo in essa contenuto deve ; ritenersi conforme a diritto; infatti, essendo stato accertato in fatto che il contratto de quo è stato stipulato dal 1.12.98, lo stesso, come si è in precedenza rilevato, doveva ritenersi comunque illegittimo in quanto successivo alla scadenza del termine concordato fra le parti con i c.d. accordi attuativi.

Del pari va respinto il secondo motivo, con il quale la ricorrente censura la decisione della Corte di Appello che ha respinto la difesa subordinata delle Poste incentrata sulla risoluzione per mutuo consenso tacito del rapporto di lavoro, lamentando, in sostanza, una insufficienza della motivazione.

Orbene, sul punto, la Corte territoriale ha fornito una motivazione, in fatto, congrua, adeguata e priva di vizi logici, evidenziando che il periodo trascorso tra la cessazione della attività (31.1.99) e l’invio della raccomandata del 20.3.2002 non è "così esteso da dimostrare la sussistenza di disinteresse", tanto più che, in base alle circostanze, la scelta del lavoratore "di attendere per un certo periodo poteva anche essere determinata dalla aspettativa della possibilità di essere nuovamente assunto".

Tale decisione è conforme al principio più volte affermato da questa Corte secondo cui "nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento di un contratto a tempo indeterminato (sul presupposto dell’illegittima apposizione del termine scaduto) per la configurabilità di una risoluzione del rapporto per mutuo consenso è necessario accertare – sulla base del lasso di tempo lasciato trascorrere dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè alla stregua delle modalità di tale conclusione, del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali significative circostanze – che sia presente una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di volere, d’accordo tra loro, porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al Giudice del merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto" (v. Cass. 11.12.2001 n. 15628, Cass. 17.12.2004 n. 23554, Cass. 13.4.2007 n. 8903, Cass. 28.9.2007 n. 20390).

Infine osserva il Collegio che sul caso in esame non incide lo ius superveniens di cui al D.L. n. 112 del 2008, art. 21, comma 1 bis, nel testo convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008, che ha inserito nel D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4 bis, prevedendo che "con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1, 2 e 4, il datore di lavoro è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8, e successive modificazioni".

Tale norma, infatti, è espressamente riferita soltanto alle ipotesi di "violazione delle disposizioni di cui al cit. D.Lgs. artt. 1, 2 e 4", nel quale è inserita, e, per la sua evidente natura eccezionale, non può essere interpretata estensivamente nè può essere applicata al di fuori dei casi contemplati. La norma stessa non trova, pertanto applicazione, alle controversie che – come nella specie – non abbiano ad oggetto il sistema sanzionatorio per la violazione delle dette disposizioni.

Ne consegue, quindi, anche la irrilevanza, al fine della definizione del presente giudizio, di ogni questione di legittimità costituzionale della norma medesima.

Il ricorso va pertanto respinto, e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese, in ragione della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate in Euro 20,00, oltre Euro 2.000,00, per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA.

Redazione