Corte di Cassazione Civile sez. V 6/3/2009 n. 5549; Pres. Prestipino G.

Redazione 06/03/09
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FATTO E DIRITTO

Rilevata preliminarmente l’inammissibilità del ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze: nel caso di specie al giudizio di appello ha partecipato l’Ufficio periferico di Genova (omissis) dell’Agenzia delle Entrate (successore a titolo particolare del Ministero) e il contraddittorio è stato accettato dal contribuente senza sollevare alcuna eccezione sulla mancata partecipazione del dante causa, che così risulta, come costantemente ha rilevato la giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, v. Cass. n. 3557/2005), estromesso implicitamente dal giudizio, con la conseguenza che la legittimazione attiva a proporre il ricorso per cassazione spettava alla sola Agenzia.

Rilevato che la controversia concerne l’accertamento di un maggior reddito tassabile ai fini ILOR a carico della società di persone "SAIPA di *************** & *********" per l’anno 1996, il quale, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, determina automaticamente l’imputazione di un maggior reddito di partecipazione tassabile ai fini IRPEF a carico dei soci;

Visto il principio affermato da queste Sezioni Unite secondo cui: "In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio" (Cass. S.U. n. 14815 del 2008);

Preso atto che nel caso di specie il giudizio è stato celebrato senza che fosse disposta nè l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorzi necessari, nè la riunione dei ricorsi separatamente proposti dalla società e dai soci;

Considerato che la sentenza impugnata deve essere, quindi, ritenuta affetta da nullità e deve essere cassata unitamente a quella di primo grado con la conseguente remissione della causa al primo giudice;

Ritenuto che in ragione della novità del principio affermato vadano compensate le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara l’inammissibilità del ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e quella di primo grado e rinvia la causa innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Redazione