Corte di Cassazione Civile sez. V 6/11/2008 n. 26681; Pres. Lupi F.

Redazione 06/11/08
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PREMESSO IN FATTO

Che, il contribuente – avvocato – presentò istanza di rimborso dell’irap pagata per gli anni dal 1999 al 2001 e propose, quindi, ricorso sul silenzio-rifiuto conseguentemente formatosi;

– che il ricorso fu accolto dall’adita commissione provinciale, con decisione, che tuttavia, in esito all’appello dell’Ufficio, fu riformata, dalla commissione regionale;

– che il nucleo della decisione impugnata risulta così testualmente motivata: "… nella fattispecie – contrariamente a quanto asserito dai giudici di prime cure, che hanno accolto il ricorso in quanto il ricorrente ha dimostrato che la sua attività è stata svolta senza l’impiego di personale dipendente e senza l’impiego di rilevanti capitali – gli elementi e dati forniti dal ricorrente ed evidenziati dall’appellante evidenziano l’esistenza di una stabile, efficiente organizzazione che ha consentito al contribuente il conseguimento di ricavi, di entità tale da escluderlo sicuramente dalla categoria dei lavoratori autonomi minori, anche senza l’ausilio di personale alle dirette dipendenze, ma che indubbiamente, tenuto conto dell’attività esercitata, procuratore legale, ai è avvalsa di collaboratori esterni".

RILEVATO IN DIRITTO

– che il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi;

– che l’Agenzia ha resistito con controricorso;

rilevato:

che, con il primo motivo di ricorso, il contribuente – deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e segg., nonchè insufficente e contraddittoria motivazione – ha censurato la decisione impugnata per aver riconosciuto la sussistenza dei presupposti dell’attività professionale autonomamente organizzata in funzione della sola entità dei compensi conseguiti e pur in assenza di complessa organizzazione strutturale e personale;

che, con il secondo motivo di ricorso, il contribuente – deducendo omessa e contraddittoria motivazione – ha censurato la decisione impugnata per aver affermato del tutto apoditticamente la sussistenza di autonoma organizzazione rivelata dall’esistenza di collaboratori esterni;

Osservato:

– che, in materia, questa Corte ha puntualizzato: che, alla luce dell’interpretazione fornita dalla Corte costituzionale nella sentenza 156/01, l’attività di lavoro autonomo, diversa dall’esercizio di impresa commerciale integra il presupposto impositivo dell’irap soltanto ove si svolga per mezzo di una attività autonomamente organizzata; che il requisito organizzativo rilevante ai fini considerati, il cui accertamento spetta al giudice di merito (con valutazione insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato), sussiste quando il contribuente, che sia responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in strutture riferibili alla responsabilità altrui, eserciti l’attività di lavoro autonomo con l’impiego di beni strumentali, eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività autoorganizzata per il solo lavoro personale, o si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui; che è onere del contribuente, che chieda il rimborso di detta imposta, allegare la prova dell’assenza delle condizioni costituenti il presupposto impositivo" (cfr. Cass. 3680/07, 3678/07, 3676/07, 3672/07);

– che, fermo tale principio, la sentenza impugnata appare del tutto inadeguatamente motivata, posto che afferma in termini assolutamente apodittici il ricorso a collaboratori esterni e non rivela l’iter logico attraverso cui è pervenuta alla conclusione della ricorrenza del requisito dell’autonoma organizzazione idoneo a giustificare l’assoggettamente all’irap. Ritenuto:

– che alla luce dei suesposti rilevi, il ricorso del contribuente si rivela manifestamente fondato, sicchè va raccolto nelle forme di cui all’art. 375 c.p.c, secondo le richieste del P.G.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia;

Redazione