Corte di Cassazione Civile sez. V 6/11/2008 n. 26543; Pres. Miani Canevari F.

Redazione 06/11/08
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.G. propone ricorso per Cassazione, illustrato da successiva memoria, in base ad un motivo, contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte che, accogliendo l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, ha rigettato il ricorso da lui proposto contro una cartella di pagamento emessa, in relazione all’anno di imposta 1998, a seguito di controllo formale del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 ter.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il contribuente, con l’unico motivo di ricorso, censura la sentenza impugnata per avere negato – in conformità alla tesi dell’Ufficio – la spettanza, invocata in ragione del rapporto di convivenza familiare e comunque nella dedotta qualità di comodatario, della detrazione dall’imposta lorda prevista dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 1, comma 1, per le spese di ristrutturazione di un immobile, di proprietà della convivente B.G..

In particolare il ricorrente si duole che il giudice tributario: a) abbia ritenuto significativa la circostanza che esso contribuente non abitasse, alla data di comunicazione di inizio lavori, nell’immobile oggetto di recupero edilizio; b) non abbia tenuto alcun conto dell’esistenza di un contratto di comodato inter partes; c) non abbia considerato che la detenzione dell’immobile deve sussistere nel momento in cui vengono sostenute le spese e non nel momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori.

1.1.- Il mezzo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

Il contribuente, a sostegno del ricorso, invoca la propria qualità di comodatario dell’immobile, che trarrebbe fonte vuoi dal rapporto di convivenza con la proprietaria, vuoi da uno specifico negozio anteriore all’erogazione delle spese di recupero edilizio, di cui il giudice tributario non avrebbe tenuto adeguato conto.

La censura relativa all’esistenza di un contratto di comodato non coglie nel segno, in quanto la Commissione tributaria regionale ha negato qualsiasi efficacia al negozio nei confronti dell’amministrazione finanziaria sotto il profilo (non oggetto di ricorso) che esso non risulta da atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Quanto al rapporto di convivenza more uxorio, il giudice tributario non ne ha negato la rilevanza ai fini fiscali, ma – muovendo dal presupposto che la posizione del convivente sarebbe eventualmente assimilabile a quella del coniuge – ha ritenuto assorbente la circostanza che, alla data dell’invio della comunicazione di inizio lavori (5/5/98), il contribuente risultava residente in altro Comune, ritenendo che, anche per quanto riguarda il coniuge, può dirsi sussistente il possesso o la detenzione dell’immobile solo nel caso in cui il contribuente vi abiti stabilmente con l’altro coniuge proprietario.

Il principio affermato dal giudice d’appello è corretto, atteso che il rapporto di coniugio non determina, ai fini della detrazione di cui si tratta, una situazione di compossesso (o di detenzione comune) di tutti gli immobili di proprietà di ciascun coniuge, ma solo di quello (o quelli) concretamente utilizzato anche dal coniuge non proprietario, alla data di inizio dei lavori, a nulla rilevando la circostanza che le spese di ristrutturazione siano eventualmente sostenute dal coniuge non proprietario. L’applicazione al convivente more uxorio del medesimo principio comporta ovviamente l’onere per il contribuente di dimostrare la detenzione dell’immobile da epoca anteriore all’inizio dei lavori, circostanza che nella specie non risulta confermata da alcun mezzo di prova ed è anzi contraddetta dalle certificazioni anagrafiche di residenza.

2.- Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.600,00 di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.600,00 di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Redazione