Corte di Cassazione Civile sez. V 4/5/2009 n. 10177; Pres. Cicala M.

Redazione 04/05/09
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FATTO

La società a r.l. La Regionale Service impugnava l’avviso di accertamento per Irpef ed ilor 1991 emesso dall’Ufficio II DD di Firenze assumendo, tra l’altro, che ne era nulla la notificazione, avvenuta nel giugno e reiterata nell’agosto del (omissis) presso la residenza dell’amministratore anzichè presso la sede legale della società. L’Ufficio opponeva che, prima delle notificazioni al domicilio dell’amministratore, l’avviso era stato ritualmente notificato presso la sede sociale ex art. 140 c.p.c. in data 23.4.1994, ed era divenuto definitivo non essendo stato impugnato nei termini. Sopravvenuta l’iscrizione a ruolo, nel (omissis) la contribuente impugnava anche la cartella di pagamento, perchè non preceduta da valida notifica dell’avviso. La Commissione tributaria provinciale riuniva i ricorsi e li accoglieva. Sull’appello dell’Ufficio la CTR affermava per contro la validità della notificazione del 23.4.1994 e dichiarava inammissibili i ricorsi perchè tardivi.

La società (ora denominata Il Pellicano s.r.l.) ricorre per la cassazione della sentenza della CTR con un motivo. L’Amministrazione finanziaria non si è difesa.

MOTIVI

La stampiglia in calce all’atto di accertamento prodotto dall’Ufficio recita che esso è stato notificato in data 23 aprile 1994 alla s.r.l. La Regionale Service con sede in via (omissis) "mediante deposito nella Casa Comunale e affissione dell’avviso di deposito all’Albo Pretorio D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e)". La società contribuente ha sostenuto nei gradi di merito (e sostiene col motivo di ricorso) la nullità di tale notificazione perchè i presupposti di applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e) non ricorrevano. In temporanea assenza di persona addetta al ritiro, avrebbe dovuto applicarsi l’art. 140 c.p.c., procedendo alla affissione dell’avviso alla porta della azienda e dandosene comunicazione con raccomandata. La CTR ha ritenuto la validità della notificazione affermando che "fra le disposizioni richiamate (dell’art. 140 c.p.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e)) non vi è antinomia, ma complementarietà. Esclusa l’applicabilità dell’art. 143 c.p.c. (art. 60, comma 1, lett. f) è evidente che la lettera e) trova applicazione nei casi disciplinati dall’art. 140 c.p.c. (irreperibilità, incapacità, rifiuto), che presuppone l’effettività della sede o del domicilio e la momentanea irreperibilità di persone idonee a ricevere la notifica, ma in tal caso l’avviso di deposito non deve essere affisso alla porta del notificando come nella generalità dei casi, ma all’albo del comune, come vuole la norma tributaria".

La ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle indicate disposizioni normative, affermando che "contrariamente a quanto ha affermato la Commissione Tributaria Regionale, non vi è alcuna complementarietà tra le suddette norme in quanto esse regolano fattispecie del tutto diverse e non possono essere quindi applicate simultaneamente e in modo coordinato". Essendo nota la sede, e solo temporaneamente assente persona idonea al ritiro, non avrebbe potuto procedersi D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, lett. e), come se la contribuente fosse stata irreperibile.

11 motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, la notificazione dell’avviso di accertamento Tributario deve essere effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario ma non si sia potuto eseguire la consegna perchè questi (o altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, da dove tuttavia non risulta trasferito; mentre deve essere effettuata applicando la disciplina di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), – sostitutivo, per il procedimento tributario, dell’art. 143 cod. proc. civ. – quando il messo notificatore non reperisca il contribuente che, dalle notizie acquisite all’atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto (v. tra le altre Cass. n. 10189 del 2003, n, 7268 del 2002, n. 10799 del 1999, n. 4587 del 1997). Poichè il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 non esclude l’applicabilità dell’art. 140 c.p.c., e non prevede neppure implicitamente una diversa disciplina per le ipotesi contemplate nella suddetta disposizione del codice, deve invero ritenersi, in virtù del generale richiamo alla disciplina stabilita dall’art. 137 e ss. c.p.c., che nel caso di assenza, incapacità o rifiuto di ricevere la copia da parte delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c., la notifica vada effettuata, a norma del citato art. 140 c.p.c., seguendo esattamente la procedura ivi indicata (deposito di copia, affissione di avviso di deposito e invio di raccomandata), mentre solo nella diversa ipotesi in cui il contribuente risulti trasferito in luogo sconosciuto, disciplinata nel codice di rito dall’art. 143 c.p.c. – poichè tale norma è stata espressamente esclusa da quelle applicabili – occorre fare riferimento alla disciplina dettata dal D.P.R. citato, citato art. 60, lett. e).

Va dunque accolto il ricorso; cassata la sentenza impugnata e – decidendo nel merito (giacchè non sono necessari altri accertamenti di fatto – respinto l’appello proposto avverso la decisone di primo grado.

Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle fasi di gravame.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e – decidendo nel merito – rigetta l’appello proposto avverso la decisione di primo grado. Dichiara compensate le spese delle fasi di gravame.

Redazione