Corte di Cassazione Civile sez. V 3/2/2011 n. 2593

Redazione 03/02/11
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Premesso:

– che il contribuente, esercente attività di manifattura di biancheria, personale, propose ricorso avverso avviso, con il quale l’Agenzia, in esito al riscontro della presenza di dipendente non risultante dai libri obbligatori, aveva accertato a suo carico, per l’anno 1998, con metodo induttivo, maggior irpef, iva ed irap;

– che l’adita commissione tributaria, accolse il ricorso con decisione che, in esito all’appello dell’Agenzia, fu, tuttavìa, riformata dalla commissione regionale, che riaffermò la legittimità dell’accertamento;

– che il giudice del gravame – rilevato che "alla base dell’accertamento induttivo v’è un fatto incontestato rappresentato dalla presenza di un dipendente non regolarmente assunto per il quale la stessa contribuente ha ammesso la corresponsione di una retribuzione non contabilizzata fra i costi dell’azienda. Tale circostanza, dunque, appare sufficiente perchè da un lato l’Ufficio elabori un ragionamento logico-giuridico in base al quale presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati e ne determini l’importo in base a parametri riferiti alla qualifica e alle mansioni del lavoratore e dall’altro la contribuente fornisca la prova contraria agli assunti dell’Ufficio" – riscontrò che detta prova non era stata fornita dal contribuente;

rilevato:

– che, avverso tale decisione, la contribuente, illustrando le proprie ragioni anche con memoria, ha proposto ricorso per cassazione in due motivi, deducendo: violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), sul presupposto dell’utilizzo da parte dell’Agenzia di una praesumptio de praesumpto, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia;

– che l’Agenzia ha resistito con controricorso;

osservato:

– che il ricorso è infondato;

– che occorre, invero, rilevare che il divieto di doppia presunzione (c.d. "praesumptio de praesumpto") attiene esclusivamente alla correlazione di una presunzione semplice con altra presunzione semplice e non può ritenersi, invece, violato nel caso, quale quello di specie, in cui da un fatto noto (presenza di un dipendente non regolarmente assunto per il quale la stessa contribuente ha ammesso la corresponsione di una retribuzione non contabilizzata) si risale – peraltro in forza di presunzione legale, seppur relativa (nella specie D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d)), a un fatto ignorato (maggior redditività dell’impresa e, non semplicemente maggior costi per retribuzioni, come prospettta in memoria il contribuente), in relazione alla quale la contribuente non ha assolto l’onere della prova contraria.

– che deve, peraltro considerarsi che, con specifico riguardo al secondo motivo, il ricorso si rivela del tutto carente sul piano dell’autosufficienza, posto che, a fronte del compiuto quadro presuntivo esistente, la contribuente, limitandosi a contestazioni del tutto generiche, non ha fornito alcuna indicazione della ricorrenza di circostanze idonee a confutare in concreto le risultanze dell’accertamento e della loro deduzione nelle pregresse fasi di merito;

ritenuto:

– che, pertanto, il ricorso va respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che, per la soccombenza, la contribuente va condannata al pagamento delle spese di causa, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso; condanna i contribuenti al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessivi Euro 1.300,00 (di cui Euro 1,200,00 per onorari) oltre spese generali ed accessori di legge.

Redazione