Corte di Cassazione Civile sez. V 26/6/2009 n. 15110; Pres. Lupi F.

Redazione 26/06/09
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 22504/2007 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

"1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 100/06/2006, pronunziata dalla CTR di Roma Sez. n. 06 il 25-05-2006 e DEPOSITATA il 04 luglio 2006.

Il ricorso si articola in due motivi: il primo, con il quale si lamenta omissione e insufficienza della motivazione sul punto decisivo relativo alla verifica della effettività dell’autonoma organizzazione, nel caso insussistente posto che i beni strumentali posseduti dal contribuente, erano solo quelli indispensabili all’esercizio della professione; il secondo, con cui si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 4 ed 8, si conclude con il seguente quesito: dica la Corte "se ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2, 3, 4 ed 8, siano soggetti ad IRAP i redditi relativi ad un’attività professionale svolta da un avvocato in una stanza della propria abitazione, con l’utilizzo di libreria, fax ed apparecchio per videoscrittura a memoria elettronica e senza l’ausilio, neppure occasionale, di alcun collaboratore". 2 – L’Agenzia Entrate, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

3 – A tali quesiti deve risponderai con il richiamo a guanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui "a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui". (Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007).

4 – La decisione impugnata non appare in linea con il richiamato e condiviso orientamento giurisprudenziale, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni dopo avere affermato, che "ogni attività abituale, autonomamente organizzata, è soggetta all’IRAP, a prescindere dal suo carattere imprenditoriale o meno", e ritenendo integrato il presupposto impositivo sulla base di elementi, quali lo studio ubicato nell’abitazione ed arredato con libreria, fax e videoscrittura, l’importo dei compensi dichiarati e le spese esposte, senza valutarne la rilevanza alla stregua del principio anzi trascritto.

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la relativa trattazione in Camera di Consiglia e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., proponendosi l’accoglimento dell’impugnazione per manifesta fondatezza. il Relatore Cons. *****************".

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso, il controricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide tutte le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto, per manifesta fondatezza;

Considerato che, per l’effetto, va cassata l’impugnata decisione e che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, – incontestata la circostanza che il professionista svolgeva l’attività "nella propria abitazione", utilizzando una libreria, il fax ed un apparecchio per videoscrittura – la causa – dovendo escludersi che tali elementi siano idonei a configurare i presupposti impositivi, desumibili dai richiamati principi, può essere decisa nel merito, con l’accoglimento dell’originario ricorso e della domanda di rimborso del contribuente;

Considerato, altresì, che, avuto riguardo all’epoca del consolidarsi degli applicati principi, le spese del presente giudizio di legittimità e dei gradi di merito vanno interamente compensate;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso e la domanda di rimborso del contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio.

Redazione