Corte di Cassazione Civile sez. V 10/2/2010 n. 2937

Redazione 10/02/10
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Svolgimento del processo
Il Centro Servizi Imposte Dirette di Bologna iscriveva a ruolo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, maggiori imposte a carico della società ******* s.r.l. a rettifica della dichiarazione integrativa presentata dalla società ai sensi della L. n. 413 del 1991.

Il contribuente impugnava la cartella esattoriale innanzi la CTP di Parma notificando il ricorso al Centro di Servizio che aveva emesso il ruolo in data 7-4-98. Sosteneva in primo luogo la decadenza della Amministrazione dalla pretesa tributaria per avere notificato la cartella oltre i termini previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, e, nel merito, si doleva della eccessività della liquidazione effettuata dall’Ufficio. Si costituiva in giudizio l’Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Parma. La Commissione con sentenza n. 210/2/99 respingeva il ricorso. Avverso la sentenza proponeva appello la società con atto notificato il 18-11-1999 al Centro Servizi di Bologna.

Il Centro non si costituiva; neppure si costituiva l’Ufficio Imposte dirette di Parma, il quale tuttavia depositava nella cancelleria della Commissione una nota con la quale chiedeva fosse dichiarata la inammissibilità dell’appello per mancata notifica all’Ufficio del relativo atto. La Commissione Tributaria Regionale della Emilia – Romagna con sentenza n. 55/13/00, depositata il 18 maggio 2000, decideva nel merito ed accoglieva l’appello del contribuente. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione il Ministero della Economia e delle Finanze, con tre motivi. Resisteva il contribuente con controricorso. Il P.G. concludeva per la evidente fondatezza del ricorso, ex art. 375 c.p.c..

La Corte, ravvisata la insussistenza del presupposto, rinviava la causa alla pubblica udienza.

Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso, l’Ufficio deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10, 20, 51 e 53, e del D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787, art. 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, in quanto la Commissione aveva ritenuto applicabile anche per il secondo grado di giudizio il disposto di cui al D.P.R. n. 787 del 1980, art. 10, il quale impone di notificare il ricorso al Centro di Servizio che ha emesso il ruolo posto in esecuzione con la cartella esattoriale impugnata, spettando poi al Centro, unitamente al potere di costituzione in proprio, trasmettere l’atto alla Commissione tributaria ed al competente Ufficio delle Imposte, parte sostanziale. Conseguentemente, La Commissione di secondo grado aveva ritenuto necessaria e sufficiente la notifica dell’atto di appello a detto centro, Ad avviso dell’Ufficio tale disposizione, richiamata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, comma 3, trova applicazione solo con riferimento al primo grado di giudizio, laddove per il secondo grado era applicabile l’art. 53, comma 2, del cit. D.Lgs., il quale dispone che", il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all’art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado". Poichè alla prima fase di giudizio aveva partecipato esclusivamente l’Ufficio II.DD di Parma, quale parte sostanziale del rapporto ex art. 10, D.Lgs. citato, la omessa notifica dell’atto di appello a detto Ufficio determinava la inammissibilità del ricorso.

Con il secondo motivo, in via subordinata, sosteneva la violazione e falsa applicazione dell’art. 291 c.p.c., e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, artt. 31 e 54, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, in quanto ad avviso del ricorrente, ove la notificazione dell’appello al solo Centro di Servizio costituisse causa di nullità e non di inesistenza della notificazione, la Commissione avrebbe dovuto integrare necessariamente il contraddittorio disponendo la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., applicabile anche al giudizio tributario. Nè valore sanante poteva essere attribuita alla costituzione dell’Ufficio nel secondo grado, in quanto lo stesso non aveva accettato il contradditorio nel merito, insistendo unicamente sulla inammissibilità del gravame. Con il terzo motivo, svolto in via ulteriormente subordinata, l’Ufficio lamentava un vizio di ultrapetizione, in quanto nell’originario ricorso il contribuente aveva sostenuto che la iscrizione a ruolo era stata effettuata oltre il termine decadenziale di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, assunto non condiviso dal giudice di primo grado, ed in appello aveva invece svolto il diverso assunto che il termine quinquennale predetto si riferiva non già alla iscrizione a ruolo, ma alla notifica della cartella, svolgendo conciò domande nuove vietate dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57; nonostante ciò il giudice di 2^ grado aveva accolto il ricorso sulla base di una asserita violazione da parte dell’Ufficio del termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, rilevata d’ufficio. Sosteneva infine che tale conclusione oltre che affetta da vizio di ultrapetizione era errata come applicazione della legge, in quanto il termine citato non poteva ritenersi perentorio, quindi a pena di decadenza. La società contribuente nel controricorso sostiene la applicabilità anche al secondo grado della procedura disposta per il primo grado e la inesistenza nella sentenza impugnata del rilevato vizio di ultrapetizione. Osserva la Corte che appare condivisibile l’assunto dell’Ufficio che la disposizione di cui al D.P.R. n. 787 del 1980, art. 10, sia applicabile al primo grado di giudizio, in cui la particolare procedura è giustificata dalla esigenza che l’Ufficio che ha emesso il ruolo ed è competente per l’eventuale rimborso possa valutare in via prioritaria il ricorso proposto dal contribuente, spettando a tale ufficio la delibazione della fondatezza del ricorso ai fini dell’accoglimento diretto, totale o parziale, della istanza ovvero della resistenza in giudizio, tramite le modalità di cui al comma 3, del citato articolo, ovvero la trasmissione dell’originale del ricorso alla segreteria della Commissione tributaria e del fascicolo al competente ufficio delle imposte; attività del tutto superflue nel giudizio di appello, essendosi la situazione processuale già consolidata in primo grado.

Ed infatti, il richiamo operato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, al citato art. 10, non trova riscontro nelle norme che regolano il procedimento di secondo grado. La questione, tuttavia, non può considerarsi definita alla luce delle considerazioni che precedono. Infatti la norma applicabile, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, impone di notificare il ricorso " a tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado" intendendosi con ciò anche le parti citate che in concreto non si sono costituite. Occorre rilevare, al di là della definizione teorica delle parti processuali di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10, in cui è citata come parte, quando l’atto è stato emesso da un Centro di servizio, solo il competente Ufficio delle Entrate, che la procedura delineata dal D.P.R. n. 787 del 1980, art. 10, che regola la proposizione dei ricorsi,dimostra che in realtà il Centro di servizio non si limita a regolare la fase extraprocessuale, ma svolge anche una funzione diretta nel procedimento, in quanto, a seguito della richiesta della Segreteria della Commissione Tributaria presso cui è stato incardinato il ricorso, trasmette l’originale del ricorso medesimo, che le era stato notificato, "unitamente alle proprie deduzioni" di cui ovviamente deve tenersi conto nel processo anche da parte dell’Ufficio che assume il ruolo di parte sostanziale. Ne consegue che il Centro di servizio e l’Ufficio finanziario costituiscono una endiadi di enti autonomi ed entrambi attivi nella causa. Tale anomala posizione funzionale del Centro di Servizio, ha determinato una giurisprudenza oscillante della Corte, che in alcune pronunce (ad es. Cass. n. 12862 del 2004) ha ritenuto il Centro di Servizio parte anche del processo di primo grado, con conseguente necessità di notificazione del ricorso in appello sia al Centro che all’Ufficio delle Entrate, in applicazione dell’art. 53 citato, con integrazione necessaria, anche di ufficio, del contraddittorio qualora il ricorso sia stato notificato, come nel caso di specie, ad una sola di esse, ex art. 331 c.p.c.. In altre ha invece escluso la natura di parte processuale de Centro di Servizio, ritenendo insuperabile il dato testuale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10, (Cass. 18508 del 2003; 9059/05; 6403/05). Corollario di tale assunto, che può ritenersi maggioritario e che questa Corte condivide, è che l’unica parte processuale in primo grado è l’Ufficio delle Entrate, e pertanto solo a questo deve essere notificato il ricorso in appello.

Da tale conclusione, tuttavia, non discende l’accoglimento del motivo. Preso infatti atto di una disciplina processuale controvertibile, idonea a trarre in inganno il contribuente in ordine alla identificazione dell’Ufficio cui indirizzare il ricorso, viene in considerazione il principio di affidamento del contribuente, sancito nella L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, ritenuto immanente nel diritto e nell’ordinamento tributario già prima della introduzione di detta norma (Cass. n. 17576 del 2002). Secondo tale principio "i rapporti tra il contribuente e la Amministrazione Finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede". Ne consegue che la Amministrazione è tenuta nei confronti del contribuente, in caso, come nella fattispecie, di errore nelle identificazione dell’Ufficio, ad una condotta collaborativa, vieppiù facile trattandosi di uffici facenti parte della stessa Amministrazione e funzionalmente tra loro collegati. Pertanto, ricevuto il ricorso in appello, il Centro di Servizio in ottemperanza al dovere di collaborazione, era tenuto a trasmetterlo al competente Ufficio delle Entrate (nella specie, l’Ufficio delle Imposte Dirette di Parma) anzichè mantenere una condotta inerte, sicchè la mancata tempestiva costituzione in giudizio dell’Ufficio competente è imputabile non al contribuente bensì alla stessa Amministrazione, per violazione del predetto principio (v, per un caso analogo Cass. n. 16346 del 2009).

Deve pertanto ritenersi che nella specie la notifica al Centro di Servizio deve ritenersi sufficiente a determinare una corretta instaurazione del rapporto processuale in appello.

Il secondo motivo deve essere rigettato, in quanto non vi è alcuna nullità di notificazione, bensì una notificazione valida al Centro di Servizio cui non è correlata alcuna notificazione all’Ufficio delle Imposte; fattispecie nella specie non rilevante per quanto sopra detto.

Il terzo motivo è invece fondato.

E’ invero pacifico che la società contribuente nel ricorso di primo grado si era limitata a dedurre la decadenza della Amministrazione dalla pretesa impositiva per avere iscritto a ruolo il tributo oltre i termini previsti dal D.P.R. n. 603 del 1973, artt. 17, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, (che assumeva necessari anche ai fini della notificazione della cartella). A seguito di apposita istruttoria, detto termine risultava rispettato.

A seguito di ciò, la società contribuente, nell’atto di gravame, con memoria aggiuntiva, eccepiva il mancato rispetto del termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, (notifica della cartella al contribuente non avvenuta entro il quinto giorno del mese successivo a quello della consegna del ruolo all’esattore).

La Commissione Regionale, respinti gli altri motivi di appello di merito con decisione non impugnata in via incidentale dalla intimata, accoglieva tale motivo aggiunto annullando la cartella esattoriale.

E’ quindi assodato che la contribuente ha formulato una domanda nuova in appello, con ciò contravvenendo al disposto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, conforme all’art. 345 c.p.c.. La novità della domanda nella fattispecie in caso di doglianza originaria esclusiva con riferimento al D.P.R. n. 603 del 1973, art. 17, è principio consolidato di questa Corte (v. Cass. n. 6150 del 2009). Nè appare condivisibile come causa legittimante tale nuova doglianza l’assunto della società in controricorso, di avere svolto il motivo a seguito di un mutamento giurisprudenziale di questa Corte in merito alla perentorietà del termine di cui al citato art. 25 prima non assodato.

Ne deriva che il motivo di appello doveva essere dichiarato inammissibile dalla Commissione regionale.

La sentenza deve quindi essere cassata. Non essendo necessari altri accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente. La sussistenza di incertezze giurisprudenziali di merito e la peculiare situazione trattata rendono equa la compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.
La Corte respinge il primo ed il secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2010.

Redazione