Corte di Cassazione Civile sez. III 9/12/2010 n. 24862

Redazione 09/12/10
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Svolgimento del processo
Con sentenza 6 – 20 maggio 2005 la Corte d’appello di Napoli, in accoglimento dell’appello principale proposto da ************* spa avverso la decisione del locale Tribunale, rigettava la domanda di risarcimento proposta dai figli (ed eredi) di A.V., deceduto a seguito di incidente stradale del (omissis), mentre attraversava la sede stradale di Via (omissis).

Osservavano i giudici di appello che unico responsabile dell’incidente doveva considerarsi il pedone, che era stato travolto dalla autovettura Volkswagen Golf (omissis) di proprietà di L.A., condotta da M.G. ed assicurata con la Nuova Tirrena spa. Il Tribunale di Napoli, sottolineava la Corte territoriale, era giunto ad una sentenza di condanna in sede civile, stravolgendo l’accertamento dei fatti compiuto in sede penale.

Infatti la Corte d’appello penale, con sentenza 16 febbraio 2001, aveva precisato che "deve logicamente ritenersi che l’incidente si verificò solo perchè il povero A.V., dopo essere sceso dal marciapiede, accingendosi ad attraversare, avvistata l’auto condotta dal M., vi risalì per poi rinunciarvi e poi, distrattamente, ridiscese ed andò ad urtare contro la fiancata destra dell’auto del M. stesso".

I giudici penali, pertanto, avevano concluso che "l’investimento sia da ascrivere ad esclusiva colpa del pedone" in quanto "il pedone nell’indietreggiare aveva chiaramente manifestato il proposito di non più procedere all’attraversamento" sicchè doveva essere esclusa ogni indecisione del pedone stesso.

La Corte territoriale, nella sentenza qui impugnata, sottolineava che la Corte d’appello penale aveva adottato una formula assolutoria impropria ("perchè il fatto non costituisce reato" in luogo di quella corretta "perchè il fatto non sussiste") essendo il fatto riconducibile solo ed esclusivamente al comportamento dell’ A. V..

Doveva, pertanto, escludersi la possibilità di una nuova valutazione del fatto da parte del giudice civile.

Avverso tale decisione, non notificata, i ricorrenti (tra questi gli eredi di A.R., deceduta nelle more del giudizio) hanno proposto ricorso per cassazione.

Resiste la Nuova Tirrena con controricorso.

Motivi della decisione
Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 651, 652, 654 c.p.p., e art. 75 c.p.p., comma 2.

L’autonomia del giudizio civile e di quello penale è espressamente riconosciuta dagli artt. 651 e 652 c.p.p. che introducono la possibilità di giungere a giudicati contraddittori in sede civile ed in quella penale.

Infatti mentre l’art. 651 c.p.p. espressamente stabilisce che la sentenza irrevocabile di condannai ha efficacia di giudicato nel giudizio risarcitorio pendente nei confronti del condannato e del responsabile civile citato o intervenuto nel processo penale, tale principio non opera quando il giudizio penale si concluda non con una sentenza di condanna ma con una di assoluzione e il danneggiato dal reato abbia esercitato l’azione in sede civile, ai sensi dell’art. 75 c.p.p., comma 2.

In questo secondo caso, pertanto, il giudice civile non è vincolato dalla sentenza assolutoria pronunciata un sede penale.

Numerose pronunce di questa Corte hanno riconosciuto che in caso di assoluzione in sede penale perchè il fatto non costituisce reato, compete al giudice civile il potere di accertare autonomamente e con pienezza di cognizione i fatti dedotti in giudizio e di giungere a soluzioni e qualificazioni non vincolate all’esito del giudizio penale.

Osserva il Collegio:

Il ricorso è privo di fondamento.

Le diverse conseguenze giuridiche che, nel giudizio civile di risarcimento del danno, discendono dalle diverse formule assolutorie penali, e importano che il giudice civile, senza essere vincolato dalla formula, adottata dal giudice penale, possa direttamente desumerla dalla relativa "ratio decidendi", interpretando il dispositivo con la corrispondente motivazione.

E’ incensurabile in Cassazione, ove sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logici o giuridici, l’accertamento del giudice di merito civile, secondo cui la formula assolutoria della sentenza penale non riflette l’elemento materiale del reato ma, invece, l’elemento soggettivo della colpa o del dolo, derivando tale accertamento dalla interpretazione di un giudicato esterno formatosi in altro processo e risolvendosi in un apprezzamento di mero fatto.

Analoghe considerazioni valgono, evidentemente, nel caso inverso, in cui il giudice civile esclude la sussistenza del fatto materiale (Cass. 28 febbraio 2006 n. 11404).

Osservano i ricorrenti che "In tema di rapporto tra giudizio penale e giudizio civile – come disciplina dal vigente codice di procedura penale del 1998 (artt. 652 e 654), a differenza da quello previgente (art. 25) – l’azione civile per danni è preclusa (ai sensi dell’art. 654 c.p.p., cit.) – secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 3330/98, 11605, 14770, 17401/2004, 9235 del 20 aprile 2006) – dal giudicato penale, che rechi un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza o del fatto o della partecipazione dell’imputato".

Rileva il Collegio che deve essere corretta la affermazione, pure contenuta nella decisione impugnata, secondo la quale – in caso di assoluzione dell’imputato con formula ampia perchè il fatto non sussiste dovrebbe escludersi la possibilità di una nuova valutazione degli stessi fatti da parte del giudice civile.

La giurisprudenza più recente di questa Corte, ha preso correttamente atto delle profonde modifiche introdotte dal nuovo codice di procedura penale con riguardo ai rapporti tra azione penale e civile per i danni conseguenti ad un reato, sancendo l’autonomia delle due azioni; nonchè dell’insegnamento di questa Corte, secondo il quale l’assoluzione dell’incolpato nel giudizio penale con la formula "fatto non sussiste" non esonera il giudice civile davanti al quale sia stata proposta l’azione per il risarcimento dei danni, dal riesame dei fatti emersi nel procedimento penale ai fini propri del giudizio civile, quando il titolo della responsabilità civile sia, come nel caso di specie, diverso da quello della responsabilità penale (Cass. 20 aprile 2007 n. 9508, 15 febbraio 1999, n. 1678).

Nel caso di specie, in effetti, il giudice civile (al di là della affermazione di principio contraddetta in concreto) non si è limitato a richiamare gli accertamenti compiuti in sede penale, ma ha espressamente dichiarato di condividerli, così compiendo un autonomo e diverso giudizio in sede civile.

In tal modo i giudici di appello hanno confermato, sia pure sulla base degli accertamenti compiuti in sede penale, che il comportamento dell’ A. era stato del tutto imprevedibile, sicchè nessuna responsabilità può essere addebitata al conducente dell’autovettura che nessuna manovra di emergenza fu in grado di compiere per evitare l’incidente.

Poichè il dispositivo della sentenza impugnata è in linea con la giurisprudenza più recente, il ricorso deve essere rigettato.

Sussistono giusti motivi, in relazione alle questioni dibattute, per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso.

Compensa le spese del giudizio.

Redazione