Corte di Cassazione Civile sez. III 8/7/2010 n. 16152

Redazione 08/07/10
Scarica PDF Stampa
Svolgimento del processo
Con citazione dell’8.11.1993 il Comune di Costacciaro, per la parte che ancora interessa, conveniva davanti al tribunale di Perugia la Bak s.n.c. per sentire dichiarare la risoluzione di un contratto di locazione di immobile adibito ad uso non abitativo, con condanna al rilascio dei locali.

Il Tribunale rigettava la domanda del Comune di Costacciaro, che condannava al pagamento delle spese processuali sostenute dalla convenuta, con distrazione a favore del difensore.

La Corte di appello di Perugia, adita dall’attore, in riforma dell’appellata sentenza, accoglieva la domanda, ma non pronunziava nel dispositivo sulla domanda di restituzione delle somme corrisposte al difensore distrattario, rilevando in motivazione che non era stata fornita la prova dell’asserito pagamento delle stesse spese.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Costacciaro.

Non ha svolto attività difensiva la parte intimata.

Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, per omessa pronunzia sulla domanda di accertamento nei confronti del procuratore della BAK s.n.c. (distrattario in primo grado) dell’obbligo di restituzione delle somme corrisposte a questi dal Comune soccombente, in forza della sentenza di primo grado riformata in appello.

Secondo la ricorrente era del tutto ininfluente nella fattispecie la ritenuta mancanza di prova circa l’asserito pagamento delle spese, in quanto nella fattispecie era stata richiesta solo una pronunzia dichiarativa di un obbligo che trovava la sua fonte diretta nell’annullamento della sentenza di primo grado, con la quale era stato attribuito al procuratore distrattario il diritto di percepire le spese.

2.1. Il motivo è solo parzialmente fondato.

Va, anzitutto, osservato che, a fronte della richiesta avanzata in appello di "disporre che il procuratore della Bak s.n.c. distratto in primo grado provveda a restituire le somme corrisposte a questi dal Comune", nel dispositivo non vi è alcuna statuizione sul punto.

Ciò integra di per sè il vizio di omessa pronunzia a norma dell’art. 112 c.p.c., essendo irrilevante che nella motivazione la sentenza impugnata dia atto che "In mancanza di prove circa l’asserito pagamento di spese processuali in ottemperanza della sentenza appellata, non si provvede in ordine alla richiesta condanna di restituzione". 2.2. Infatti il principio secondo il quale la portata precettiva di una pronunzia giurisdizionale va individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione, trova applicazione soltanto quando il dispositivo contenga comunque una pronuncia di accertamento o di condanna e, in quanto di contenuto precettivo indeterminato o incompleto, si presti ad integrazione, ma non quando il dispositivo manchi del tutto, giacchè in tal caso ricorre un irrimediabile vizio di omessa pronuncia su una domanda o un capo di domanda denunciabile ai sensi dell’art. 112 c.p.c., non potendo la relativa decisione, con il conseguente giudicato, desumersi da affermazioni contenute nella sola parte motiva (Cass. 25/11/2002, n. 16579; Cass. 24/05/2007, n. 12084).

Va, quindi, l’impugnata sentenza cassata in relazione al suddetto motivo.

3.1. Secondo l’orientamento prevalente di questa Corte relativo all’interpretazione dell’art. 384 c.p.c., già prima della modifica apportata dal D.Lgs. n. 40 del 2006, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., non soltanto nel caso di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali, ma anche nel caso in cui il suddetto vizio attenga a norme processuali, e sempre che non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto. (Cass. civ., Sez. 3^, 12/06/1999, n. 5820; Cass. civ., Sez. 3^, 15.2.2005, n. 2977; Cass. civ., Sez. 3^, 28.3.2006, n. 7073; Cass. n. 7144/2006).

Nella fattispecie la causa si presta ad una decisione nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti o valutazioni fattuali.

La sentenza impugnata ha infatti ritenuto che non era stata fornita la prova da parte del Comune, attuale ricorrente, di aver pagato le spese processuali al difensore distrattario.

Il punto non è stato contestato dall’attuale ricorrente il quale assume tuttavia che tale circostanza dell’avvenuto pagamento è ininfluente, poichè nella fattispecie era stata richiesta una pronunzia meramente dichiarativa di un obbligo di restituzione.

L’argomentazione è infondata.

3.2. Va osservato che le Sezioni Unite di questa Corte, con decisione del 13 giugno 1989, n. 2841, hanno stabilito che l’azione di restituzione di somme pagate in base alla sentenza d’appello poi annullata (e più in generale l’azione di restituzione o riduzione in pristino che in relazione alle "prestazioni eseguite" venga proposta, a norma dell’art. 389 cod. proc. civ., dalla parte vittoriosa nel giudizio di cassazione) non è riconducibile nello schema della condictio indebiti, perchè si collega ad un’esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza e prescinde dall’esistenza o meno del rapporto sostanziale (ancora oggetto di contesa), nè, in particolare, si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell’accipiens, non potendo venire in rilievo stati soggettivi, rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti.

La stessa natura giuridica va riconosciuta alla richiesta di restituzione delle somme, corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata.

Quindi il presupposto di tale domanda di restituzione è appunto l’avvenuta corresponsione delle somme, in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, mentre la natura è quella ripristinatoria della situazione qua ante. Ciò comporta che tale richiesta deve essere formulata, a pena di decadenza, con l’atto di appello, se proposto successivamente all’esecuzione della sentenza, essendo invece ammissibile la proposizione nel corso del giudizio soltanto qualora l’esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell’impugnazione. Resta in ogni caso inammissibile la domanda di restituzione proposta con la comparsa conclusionale in appello, atteso che tale comparsa ha carattere meramente illustrativo di domande già proposte, non rilevando in contrario che l’esecuzione della sentenza sia successiva all’udienza di conclusioni ed anteriore alla scadenza del termine per il deposito delle comparse (Cass. civ., Sez. 3^, 08/08/2002, n. 12011; Cass. civ., Sez. 3^, 03/08/2004, n. 14816).

3.3. Nella fattispecie, non essendo stato provato dal Comune di aver corrisposto al difensore di controparte distrattario le spese processuali, non può essere accolta la domanda di restituzione delle stesse, costituendo tale avvenuto pagamento un presupposto per l’accoglimento di tale richiesta di restituzione. Nè può ritenersi l’ininfluenza di tale presupposto (e quindi della necessità della relativa prova) per il fatto che la domanda sarebbe stata proposta solo ai fini di una pronunzia dichiarativa di un obbligo di restituzione. A parte, infatti, possibili profili di inammissibilità di una pronunzia meramente dichiarativa in relazione ad un’azione strutturata per la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore, va in ogni caso rilevato che anche al fine di dichiarare l’obbligo di restituzione occorre accertare che le somme da restituire siano state effettivamente corrisposte.

4. Ne consegue che la domanda di restituzione delle spese processuali va rigettata.

Nulla per le spese di questo giudizio di cassazione, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso. Cassa, in relazione, la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda di restituzione delle spese processuali nei confronti del difensore distrattario.

Nulla per le spese di questo giudizio di cassazione.

Redazione