Corte di Cassazione Civile sez. III 8/7/2010 n. 16110

Redazione 08/07/10
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Svolgimento del processo

– che – con ricorso resistito dalla sola R.T.I. – il ***********, magistrato in servizio (all’epoca del fatto) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, ha impugnato per cassazione la sentenza in data 6 dicembre 2005, con cui la Corte di Bologna, in riforma della statuizione di primo grado, ha respinto la domanda da lui proposta nei confronti dell’allora deputato S. V. e della R.T.I. Reti Televisive Italiane spa: dei quali aveva egli chiesto la condanna al risarcimento del danno arrecatogli dal lamentato contenuto ingiurioso e diffamatorio di dichiarazioni dello S., rese nella trasmissione, della serie televisiva "(omissis)", messa in onda, il (omissis), dalla emittente convenuta. Dichiarazioni, con le quali, quel conduttore aveva rappresentato esso C., e la collega B., come magistrati mediocri che, mossi da ostilità verso altro magistrato (il ********) di gran lunga di loro più meritevole e capace, gli avevano impedito una importante progressione in carriera, rendendo all’organo di autogoverno della magistratura "dichiarazioni" tali da "bloccargli" la strada;

che – con riguardo, in particolare, alla statuizione di esclusa responsabilità dell’onorevole S., motivata da quel Collegio in ragione della "Delib. 10 febbraio 2005, con la quale la Camera di appartenenza ha ritenuto applicabile al deputato la scriminante di cui all’art. 68 Cost., nell’ambito del giudizio civile introdotto da B.I., avverso S.V. e la società R.T.I relativamente al medesimo fatto (trasmissione "(omissis)" del (omissis))" – l’odierno ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione del citato art. 68, ha, nell’ordine sostenuto, che abbia, rispettivamente, errato la Corte territoriale:

a) nel ritenere rilevante nel presente giudizio la riferita Delib. camerale 10 febbraio 2005, "attinente alla diversa causa promessa dalla *************";

b) nel non rilevare l’illegittimità, comunque, della delibera stessa, per assoluto difetto di motivazione sul "nesso funzionale" – che necessariamente deve sussistere ai fini della operatività dell’esimente in parola – tra le dichiarazioni rese (come nella specie) dal Parlamentare extra moenia e precedenti suoi atti tipici;

e, conseguentemente, nel non sollevare, in ragione di ciò, conflitto di attribuzione nei confronto della Camera dei deputati.
Motivi della decisione

– che non è, ad avviso del Collegio, contestabile l’applicabilità al presente giudizio della su menzionata delibera di insindacabilità. La quale, se pur formalmente resa in relazione alla causa in precedenza promossa dalla ***********, sostanzialmente e oggettivamente si riferisce ai medesimi giudizi, di mediocrità, ed ai medesimi addebiti, di preconcetta ostilità verso il collega più meritevole, contestualmente ed identicamente rivolti dall’on.le S. sia alla *********** che al Dott. C.; atteso anche che – nel ritenere dette esternazioni, del deputato conduttore della trasmissione in questione, scriminate della prerogativa della insindacabilità di cui all’art. 68 Cost. – la Camera di appartenenza si è limitata a recepire il parere della Giunta che quelle dichiarazioni aveva delibato considerandone destinatario proprio il C. – che appunto in ragione di tale innegabile riferibilità al fatto oggetto della presente causa, la delibera di che trattasi è stata, del resto, in questa invocata dallo S., e correttamente, quindi, la Corte di Bologna ne ha tenuto conto;

– che quella delibera della Camera dei deputati è effettivamente, però, affetta dai vizi denunciati dal ricorrente;

che, infatti, – per tralaticia giurisprudenza della Corte costituzionale (ex plurimis, nn. 89/98, 329/99; 10, 11, 56, 58, 320, 420/00; 137, 289/01; 50, 51, 79, 207, 257, 294, 448, 509, 521/02;

246/04; 28, 105, 164/05) e di questa Corte di legittimità (da ultimo, nn. 13346/04; 4582/06; 8626/06; 18689/07; 29859/08), ormai consolidata in termini di diritto vivente – escluso, in premessa, che l’immunità ex art. 68 cit., possa coprire qualsiasi comportamento del parlamentare, così trasformandosi in un privilegio personale (nn. 375/97; 289/98; 10 e 11, 56, 82/00 citt.), il presupposto, per la sua operatività, va individuato nella "connessione tra le opinioni espresse e l’esercizio delle attribuzioni proprie del parlamentare; per cui proprio, ed esclusivamente, tale nesso funzionale marca la differenza fra le varie manifestazioni dell’attività politica dei deputati e senatori e le opinioni che godono della garanzia dell’immunità. Con l’ulteriore specificazione – per quanto attiene alla ipotesi in particolare (nella fattispecie ricorrente) di dichiarazioni rese extra moenia – che il nesso funzionale, delle opinioni manifestate con l’attività parlamentare, deve consistere non già in una semplice forma di collegamento di argomenti o di contesto con l’attività stessa, ma più precisamente nella identificabilità della dichiarazione quale espressione, e forma divulgativa, di tale attività. Per cui, appunto, occorre che nell’opinione manifestata all’esterno sia riscontrabile una corrispondenza sostanziale di contenuti con l’atto parlamentare, non essendo sufficiente, a questo riguardo, una mera comunanza di tematiche. Con la conseguenza che resta esclusa dalla copertura della insindacabilità quella opinione che non sia collegata da nesso con l’esercizio delle funzioni parlamentari, ancorchè riguardante temi al centro di un dibattito politico (paradigmatica, per tal profilo, è in particolare Corte cost. n. 10/2000 cit., secondo cui "la semplice comunanza di argomento fra la dichiarazione che si pretende lesiva e le opinioni espresse dal deputato o senatore in sede parlamentare non può bastare a fondare l’estensione alla prima dell’ immunità che copre le seconde. Tanto meno può bastare a tal fine la ricorrenza di un cotesto genericamente politico in cui la dichiarazione si inserisca". (Nello stesso senso, Corte Cost. nn 56,82/00 cit.);

che, dunque, tali essendo i presupposti, identificativi e delimitativi, della immunità parlamentare manifesta ne è l’obliterazione nella delibera in esame. Con la quale la Camera dei deputati – nel valutare gli "sgarbi" (per così dire) del deputato nei confronti della B. e del C. – ha omesso di considerarne il contesto, non riconducibile ad alcun atto tipico (interpellanza, interrogazione, mozione ecc.) del parlamentare ed avulso da qualsiasi connotazione istituzionale, trattandosi propriamente invece di mera vetrina televisiva nella quale quel deputato prestava, dietro corrispettivo, la propria attività privatistica di conduttore; e nessun rilievo, altresì ha dato alla circostanza che quello che l’on.le S. ha definito il c.d. "caso M." (e cioè la vicenda della progressione in carriera di quel magistrato che egli accusava la B. e il C. di avere per malanimo ostacolato), argomento della trasmissione del (omissis), non aveva "corrispondenza sostanziale di contenuti" con alcun atto parlamentare precedentemente posto in essere dell’on. S., del quale le esternazioni televisive potessero avere finalità divulgativa. E si è limitata invece quella Camera, nella delibera di che trattasi, a valorizzare, ai fini della ritenuta insindacabilità, il mero contesto, genericamente A politico, in cui le dichiarazioni per cui è causa si inserirebbero (testualmente argomentando che "il tema toccato dal deputato è quello dell’attività dei magistrati, argomento oggetto di perdurante polemica politica"). Con ciò di fatto individuando quindi, ex suo ore, quella Camera, nella suddetta sua delibera, una ipotesi paradigmatica di esclusa configurabilità della immunità (cfr. ancora Corte cost. nn. 10, 56, 82/2000).

Dal che, conclusivamente, la illegittimità della delibera stessa e il suo carattere invasivo delle attribuzioni del potere giudiziario, che induce questo Collegio a sollevare il presente conflitto.
P.Q.M.

– Visti l’art. 134 Cost. e L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; dispone la sospensione del giudizio civile iscritto al n.r.g. 13821/06 su ricorso principale di C.G. ed incidentale di R.T.I. spa; ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sollevando conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato e chiede che la Corte:

– dichiari ammissibile il presente conflitto;

e, nel merito, dichiari che non spettava alla Camera dei deputati deliberare che le dichiarazioni del deputato S.V. rese nella trasmissione "(omissis)" del (omissis), oggetto della domanda risarcitoria in relazione alla quale pendono ricorsi per cassazione, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni ai sensi dell’art. 68 Cost., comma 1.

Ordina che a cura della cancelleria la su estesa ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Pubblico Ministero, nonchè al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Redazione