Corte di Cassazione Civile sez. III 8/10/2008 n. 24810; Pres. Vittoria P.

Redazione 08/10/08
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – La controversia è sorta nel corso di un processo di espropriazione forzata immobiliare iniziato dalla società Fonspa in confronto di R.L..

Le operazioni di vendita sono state delegate ad un notaio.

L’immobile è stato aggiudicato al prezzo di L. 207.680.000.

E’ stata peraltro presentata offerta dopo l’incanto, ma il giorno della gara l’offerente in aumento non si è presentato, mentre si è presentato l’aggiudicatario.

Il notaio gli ha allora definitivamente aggiudicato l’immobile al precedente prezzo di L. 207.680.000.

2. – Contro questa aggiudicazione la debitrice R.L. ha proposto una prima opposizione agli atti esecutivi.

L’opposizione è stata però dichiarata inammissibile.

Il giudice dell’esecuzione, sulla base dell’aggiudicazione già deliberata, ha quindi emesso il decreto di trasferimento, che è stato notificato a R.L. il 13.4.2004 e contro il quale la parte ha proposto opposizione agli atti esecutivi con ricorso depositato il 19.4.2004 (in giorno successivo a precedente giorno festivo).

3. – L’opposizione è stata rigettata dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Il tribunale ha respinto un primo motivo, incentrato sul punto che il giudice dell’esecuzione non aveva ritenuto di sospendere l’emissione del decreto applicando l’art. 586 cod. proc. civ.: ha osservato che il prezzo d’aggiudicazione non appariva notevolmente inferiore a quello di mercato.

Nel respingere un secondo motivo d’opposizione, ha osservato che la sostenuta invalidità dell’aggiudicazione definitiva perchè fatta a prezzo già superato dall’offerta in aumento di sesto – non poteva essere ancora dedotta come ragione di nullità del decreto di trasferimento, una volta che la parte per dolersi di tale aggiudicazione doveva e non aveva sperimentato il mezzo del reclamo.

A questo riguardo ha considerato che regola generale in tema di nullità processuali è che la parte, se ha un rimedio per far valere la nullità, lo deve sperimentare prima e non dopo che il processo sia passato ad una fase logicamente successiva.

4. – La sentenza è stata pronunciata il 17.3.2005.

R.L. ne ha chiesto la cassazione, dichiarando nel ricorso che la sentenza le è stata notificata il 26.5.2005.

Il ricorso è stato notificato il 25.7.2005 a O.G..

Questi vi ha resistito con controricorso notificato il 18.10.2005.

5. – Il ricorso è stato chiamato all’udienza pubblica del 9.1.2008, in cui il collegio ha ordinato che il contraddittorio fosse integrato in confronto delle parti rimaste contumaci in primo grado, indicate nell’epigrafe della sentenza, ed ha assegnato il termine di novanta giorni per provvedervi.

L’ordinanza è stata notificata alla ricorrente il 14.1.2008.

L’ordine è stato eseguito mediante notifiche chieste a mezzo del servizio postale il 11.4.2008; sono stati depositati l’atto di integrazione del contraddittorio, il 18.4.2008, e successivamente gli avvisi di ricevimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso è ammissibile.

Come ha rilevato **** – nel suo controricorso, che è ammissibile perchè la procura, stesa a margine dell’atto, è specifica – il ricorso non era stato notificato a tutte le parti del giudizio di primo grado.

In considerazione di ciò è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio.

La ricorrente ha documentato d’averla tempestivamente eseguita non però anche in confronto di P.C., parte del giudizio di primo grado.

Dagli atti del processo appare però che costei non era che usufruttuaria del bene pignorato in danno di R.L. e come tale priva di interesse a contraddire all’accoglimento della opposizione.

2. – La ricorrente vi sostiene che la sentenza presenta due vizi.

3. – Pregiudiziale è la discussione relativa al secondo vizio, di violazione dell’art. 617 cod. proc. civ., che è esposto nella parte finale della illustrazione delle ragioni per cui è chiesta la cassazione.

La ricorrente afferma che il tribunale ha violato la norma richiamata, quando ha ritenuto di non esaminare il fondo della questione posta con l’opposizione, ovverosia la violazione degli artt. 584 e 586 cod. proc. civ., e di non poterlo fare per il motivo che in precedenza era stata rigettata l’opposizione agli atti da lei proposta contro l’atto di aggiudicazione formato dal notaio delegato.

Quel giudizio, rileva la ricorrente, s’era concluso con una sentenza di inammissibilità e non con una sentenza di rigetto.

3.1. – Questo motivo è però inammissibile.

3.2.1. – Le operazioni di vendita erano state delegate ad un notaio.

Il notaio ha aggiudicato l’immobile pignorato e contro tale aggiudicazione l’attuale ricorrente ha reagito con un’opposizione agli atti, dove ha sostenuto che l’aggiudicazione non avrebbe potuto farsi al prezzo offerto da chi era risultato vincitore nell’incanto nè a quest’ultimo offerente, perchè v’era stata una offerta in aumento di sesto nè rilevava che l’offerente in aumento di sesto non si fosse presentato alla gara.

Questa opposizione era stata dichiarata inammissibile dal tribunale e ciò perchè contro l’aggiudicazione si sarebbe prima dovuto proporre reclamo.

Muovendo da questa situazione processuale, nell’esaminare la nuova opposizione, questa volta proposta contro il decreto di trasferimento, il tribunale ha giudicato che, non avendo la parte utilizzato il pertinente strumento processuale, ovverosia il reclamo, per far valere il vizio dall’aggiudicazione, la parte non poteva tornare a far valere il vizio dell’aggiudicazione con la opposizione rivolta contro il decreto.

Dunque, la ragione in base alla quale il tribunale ha deciso in questa causa è stata che, delegate le operazioni di vendita al notaio, i vizi dell’aggiudicazione dichiarata dallo stesso notaio debbono essere fatti prima valere con il reclamo e poi possono esserlo contro l’ordinanza del giudice, che rigettando il reclamo, assume a contenuto del proprio atto esecutivo quello dell’aggiudicazione notarile, sicchè, non fatti valere in questo modo non possono poi esserlo impugnando l’atto successivo, il decreto di trasferimento.

3.2.2. – Orbene, questa ragione del decidere non è colta nè criticata nel motivo di ricorso.

Non lo è perchè, come si desume dalla esposizione del motivo, la ricorrente, affermando che la precedente sentenza non è stata una sentenza di merito e dunque non avrebbe precluso l’esame del fondo della opposizione, non coglie che l’ostacolo a tale esame è stato individuato dal tribunale non nel fatto che vi fosse stata una precedente decisione negativa sull’esistenza del vizio della aggiudicazione voluto dedurre dalla ricorrente, ma nel fatto che, delegate al notaio le operazioni di vendita, la eliminazione dei vizi incorsi in tale procedimento deve essere prima tentata col mezzo del reclamo, mancato il quale non possono esserlo proponendo opposizione contro i successivi atti esecutivi del giudice, che presuppongono il risultato delle operazioni di vendita compiute dallo stesso notaio.

Mancando una pertinente critica di questa ragione della decisione, la sua conformità a diritto non può essere verificata.

4. – Resta assorbito il primo dei due motivi di ricorso.

Con il quale la ricorrente aveva chiesto la cassazione della sentenza per il vizio di violazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 584 e 586 c.p.c.), sostenendo che – nella disciplina delle offerte dopo l’incanto secondo il testo dell’art. 584 anteriore alla riforma del 2005 – una volta indetta la gara a seguito della offerta in aumento di sesto, l’offerta, che era riuscita la maggiore nell’incanto, essendo stata superata, perdeva efficacia e non poteva fondare l’aggiudicazione al prezzo superato.

5. – Il ricorso è rigettato.

6. – La Corte ritiene che le ragioni poste a base della sentenza impugnata si esponessero a ragionevole critica e che ciò giustifichi la compensazione delle spese di questo grado del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Redazione