Corte di Cassazione Civile sez. III 30/9/2008 n. 24344; Pres. Varrone M.

Redazione 30/09/08
Scarica PDF Stampa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 11.5.1987 D.F. G. e M.N. hanno convenuto davanti al Tribunale di Messina la s.r.l. CASUAL Viaggi, la s.a. VARIG e la MEO Viaggi s.n.c., nelle rispettive qualità di organizzatrice, vettore aereo e agente del loro viaggio di nozze in (omissis), chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti ad una serie di disguidi e difetti organizzativi.

I convenuti hanno resistito alle domande: la ********** si è dichiarata mera intermediaria nell’acquisto del viaggio; la Casual ha addebitato l’accaduto alla Varig e quest’ultima ha declinato ogni responsabilità.

Il Tribunale di Messina, con sentenza 21 gennaio 2000, ha condannato al risarcimento dei danni la Varig, nella misura di 800 dollari, e la Casual nella misura di L. 2.000.000, compensando interamente le spese di causa.

Proposto appello principale dagli attori e incidentale dalla Casual, la Varig ha eccepito l’inammissibilità dell’appello principale per intervenuta acquiescenza, chiedendo comunque il rigetto dell’appello nel merito. Per la **********, dichiarata fallita, il curatore non si è costituito.

Con sentenza 2 ottobre 2003 n. 405 la Corte di appello di Messina ha respinto entrambi gli appelli, ponendo a carico degli appellanti principali le spese processuali sostenute da *****.

Con atto notificato il 10 novembre 2004 propongono ricorso per cassazione i D.F., per quattro motivi.

Resiste Varig con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività.

Il ricorso è stato notificato a Casual Viaggi in data 11.11.2004, quindi entro il termine di un anno e quarantasei giorni dalla data del deposito della sentenza impugnata (2.10.2003), sentenza non notificata.

In data 10.11.2004 era stata richiesta anche la notifica del ricorso a Varig, notifica che ha potuto essere perfezionata solo il 23.11.2004, a mezzo posta.

Com’è noto, per quanto concerne il richiedente, la notifica, si intende effettuata alla data della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, non potendosi imputare alla parte gli eventuali ritardi nel compimento di attività riferibili a soggetti diversi. Solo nei confronti del destinatario, ed agli effetti dei termini che lo riguardano, va tenuto conto della data dell’effettiva ricezione dell’atto notificato (cfr. Corte Cost. 22 ottobre 2002 n. 477, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dall’art. 149 cod. proc. civ. e L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3, nella parte in cui dispongono che anche per il notificante la notificazione si perfeziona alla data della ricezione dell’atto).

Nella specie, pertanto, la notifica del ricorso è da ritenere tempestiva.

2.- I ricorrenti hanno contestato agli organizzatori del viaggio ed al vettore i seguenti addebiti: sono stati alloggiati in hotels a tre stelle anzichè a quattro, come previsto dal pacchetto turistico; i loro bagagli sono andati smarriti e non più recuperati; il volo Varig per le cascate di (omissis) è stato dirottato sull’aeroporto di (omissis) per motivi tecnici; qui essi sono rimasti senza informazioni nè assistenza per oltre quattro ore, per essere poi trasportati in pulman ad (omissis), dopo un viaggio di nove ore, della cui durata non erano stati informati; hanno dovuto pagare di tasca propria le due notti di albergo a (omissis), ricevendo il rimborso di una sola notte; sono stati lasciati in aeroporto in attesa dell’aereo di ritorno per un’intera giornata, sempre senza informazioni nè assistenza, per poi essere ritrasferiti in albergo perchè l’aereo non partiva; a seguito di tali vicissitudini hanno perso sei giorni di vacanza, ivi incluso il soggiorno a (omissis), che faceva parte del pacchetto turistico e non potè essere effettuato.

3. – La Corte di appello di Messina ha respinto la domanda di risarcimento dei danni per il mancato atterraggio ad (omissis), ritenendo valido ed autentico il documento prodotto da *****, proveniente dal Ministero dell’aeronautica brasiliano, che attesta che l’aeroporto di (omissis) è rimasto chiuso per due volte il giorno (omissis), e per quattro volte il giorno successivo (cioè nelle date in cui i ricorrenti avrebbero dovuto giungervi e ripartire) per cause di forza maggiore, cioè per le cattive condizioni metereologiche.

Quanto alle altre inadempienze contestate a Casual, ha ritenuto sufficienti le somme liquidate in primo grado, ritenendo che – in mancanza di dolo – il risarcimento debba essere limitato ai danni prevedibili, ai sensi dell’art. 1225 cod. civ.. Quanto alla perdita del bagaglio, ha ritenuto che nulla sia dovuto dalla società organizzatrice del viaggio, in aggiunta a quanto pagato dal vettore aereo, a norma della convenzione di Varsavia.

4.- Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 2697 cod. civ., i D.F. contestano l’efficacia probatoria del documento prodotto da *****, per il fatto che ne risulta la chiusura dell’aeroporto per otto ore e venti minuti, non per 24 ore, sicchè non è dimostrato che il loro aereo non potesse atterrare alle ore 12 del primo giorno.

4.1.- Il motivo è inammissibile, vertendo sulla valutazione delle prove circa gli orari di arrivo, partenza e chiusura dell’aeroporto, giudizio esclusivamente riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione: difetto non ravvisabile nel caso di specie, avendo la Corte di appello correttamente motivato il suo convincimento.

La circostanza che non risulti la coincidenza fra l’orario di chiusura dell’aeroporto e quello di arrivo del volo dei ricorrenti è irrilevante: a fronte del documento, infatti, sarebbe stato onere dei ricorrenti dimostrare che il loro volo era arrivato nelle ore di apertura. Nè appare probabile o credibile che la Varig avesse un qualunque interesse a non fare atterrare il suo aereo nel porto di destinazione, ove fosse stato possibile farlo, affrontando essa per prima maggiori oneri e spese per lo spostamento altrove.

5.- Con il secondo motivo, denunciando omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, i ricorrenti lamentano che la Corte di appello non abbia in alcun modo preso in esame la loro domanda di risarcimento dei danni nei confronti di Varig e di Casual, per gli ulteriori disservizi conseguenti al mancato atterraggio a (omissis). In particolare, per la mancanza di assistenza e di informazioni, nelle lunghe ore di attesa all’aeroporto, per gli ulteriori disservizi incontrati nella gita ad (omissis), a cui era seguito anche lo smarrimento dei bagagli, per l’assegnazione di alberghi di categoria inferiore a quella convenuta, ecc..

6.- Con il terzo motivo, deducendo violazione degli artt. 1223 e 1225 cod. civ., i ricorrenti censurano la mancata condanna di Casual, quale corresponsabile di Varig, per le suddette vicende, avendo essa abbandonato i viaggiatori a se stessi, nonostante le specifiche richieste di intervento inoltrate tramite l’agenzia (omissis); non avendo messo a loro disposizione la guida che, secondo il programma, avrebbe dovuto accompagnarli per tutto il percorso; ed avendo scelto come vettore la Varig, da ritenere poco affidabile, anzichè una delle compagnie menzionate nel contratto di viaggio.

Erroneamente, poi, la Corte avrebbe limitato il risarcimento ai danni prevedibili, non ravvisando il dolo, sebbene l’inadempimento di Casual fosse da ritenere doloso e non colposo, laddove non ha fornito nè l’assistenza di una guida, nè il trattamento alberghiero promesso.

La somma liquidata in risarcimento dei danni sarebbe da ritenere comunque irrisoria, rispetto al danno effettivo, considerato che essi ebbero a perdere sei giorni di viaggio, fra i disguidi della gita a (omissis) e le pratiche relative allo smarrimento dei bagagli.

5.- I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati perchè connessi, sono in parte fondati.

Giustamente rilevano i ricorrenti che la Corte di appello ha omesso ogni motivazione sulla responsabilità sia di Varig che di ****** per gli inadempimenti e i disguidi che si sono verificati, in aggiunta e a prescindere dall’atterraggio in località diversa da (omissis).

Accertato, infatti, che lo spostamento dell’atterraggio da (omissis) ad (omissis) non era imputabile al vettore aereo, la Corte di appello avrebbe dovuto esaminare le ulteriori doglianze degli odierni ricorrenti, relative a circostanze di fatto che non risultano specificamente contestate – smarrimento dei bagagli, mancanza della guida, mancanza di ogni assistenza nella situazione di emergenza, prestazioni di classe inferiore a quella promessa, ecc. – che indubbiamente costituiscono inadempimento imputabile all’organizzatore del viaggio, quanto alle prestazioni promesse e non rese, ed imputabili anche al vettore, quanto alla trascuratezza e all’incuria nei confronti dei viaggiatori, lasciati senza assistenza e senza informazioni, a seguito dello spostamento dell’aeroporto di arrivo e del volo di ritorno da (omissis).

La Corte di appello ha altresì omesso ogni motivazione sull’adeguatezza delle somme liquidate in risarcimento dei danni, in relazione agli inadempimenti di cui sopra ed a quelli che ha ritenuto accertati. Manca ogni motivazione sui parametri adottati per quantificare il danno conseguente allo smarrimento dei bagagli, anche alla luce delle convenzioni internazionali in materia, sì da rendere oggettivamente controllabile la fondatezza della decisione adottata non si spiega perchè la somma dovuta da ****** sia quantificabile in L. 2.000.00 ed in che relazione sia detta somma con il valore complessivo del viaggio e con le maggiori spese affrontate dai viaggiatori.

E’ appena il caso di ricordare che la liquidazione equitativa dei danni non deve consistere in una liquidazione arbitraria, priva di ogni riferimento ai parametri concretamente utilizzati per determinare la somma attribuita e per dimostrarne il carattere satisfattivo.

Risulta parimenti apodittica l’affermazione secondo cui si tratterebbe di conseguenze imprevedibili dell’inadempimento, di cui il contraente non è tenuto a rispondere. Manca infatti ogni indicazione delle ragioni per cui gli effetti pregiudizievoli dell’attribuzione di una categoria alberghiera inferiore a quella pattuita, della mancanza di una guida, della mancata assistenza a fronte dei disagi di un rilevante spostamento del percorso, della perdita di un’escursione programmata, ecc. – tutti inconvenienti tipici dei viaggi organizzati – sarebbero da considerare imprevedibili.

6.- In accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, affinchè decida la controversia sulla base dei principi sopra enunciati e con adeguata motivazione provvedendo anche in ordine alle spese della presente fase di legittimità. 7.- Il quarto motivo, con cui si censura la pronuncia sulle spese, risulta assorbito.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il primo motivo di ricorso. Accoglie il secondo e il terzo motivo. Assorbito il quarto. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, che deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

Redazione