Corte di Cassazione Civile sez. III 28/11/2007 n. 24759; Pres. Preden R.

Redazione 28/11/07
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I genitori di **** ( P.A. e S.M.L.), in proprio e nella qualità, citavano (il 24 aprile 1989) dinanzi al Tribunale di Lucca, l’ostetrico dr. T.G. e l’ente ospedaliero (USL (omissis)) chiedendone la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni, iure proprio e nell’interesse della neonata, che aveva subito lesioni gravissime nel corso della nascita avvenuta nell’Ospedale il (omissis) dopo le ore 21,45.

Si costituivano i convenuti: l’ostetrico sosteneva che l’intervento venne effettuato in sua assenza da altro sanitario e che nulla gli era imputabile per il ritardato ricovero; l’ente sanitario sosteneva di essere estraneo a qualsiasi titolo di responsabilità.

La domanda di condanna era proposta nei confronti del medico per responsabilità professionale per colpa omissiva e nei confronti della struttura sanitaria sotto il profilo del contatto sociale e della colpa organica del datore di lavoro.

Il Tribunale di Lucca, con sentenza del 15 febbraio 2000, accertava la responsabilità del T. per colpa professionale e quella della ULS di cui il medico era dipendente (c.d. colpa datoriale) e condannava i convenuti in solido al risarcimento dei danni, liquidati in complessivi 300 milioni già versati dall’impresa assicuratrice della Usl. La decisione era appellata con appello principale dal T. e con appello incidentale dai P., anche in punto di condanna dell’ente per contatto sociale e per difettosa gestione del parto, nonchè dalla Usi in punto di responsabilità datoriale.

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 10 febbraio 2003 così decideva: in accoglimento dell’appello principale del T. e di quello incidentale della USL, ed in riforma della sentenza del tribunale di Lucca, rigetta le domande dei P. e li condanna alla rifusione delle spese dei due gradi del giudizio.

Contro la decisione ricorrono i P. e P.E. divenuta maggiorenne, deducendo quattro motivi di censura, illustrati da memoria, cui resistono le controparti con controricorso e memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, in rito devono disattendersi le eccezioni sollevate dal T. circa la ritualità della notifica del ricorso è là difettosità della procura a margine del ricorso, circa la prima eccezione si osserva che essa è avvenuta nel domicilio eletto a mani dello avvocato ******* collega di studio del difensore **********, sicchè la notifica è rituale; quanto alla seconda eccezione si osserva che la procura è a margine della prima pagina del ricorso per cassazione, onde la formula si integra con il contesto, senza possibilità di equivoci anche in ordine alla data.

Nel merito il ricorso dei P. è fondato per il terzo motivo, dovendosi rigettare gli altri, per le seguenti considerazioni.

A. ESAME DEI MOTIVI INFONDATI. Precede l’esame dei motivi infondati, a partire da quarto, che ha carattere preliminare, attenendo alla ammissibilità dello appello incidentale della USL. Nel quarto motivo si deduce l’error in procedendo (per la violazione degli artt. 325, 334, 327 c.p.c.) sul rilievo che è stato proposto appello incidentale adesivo, oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c., e che tale tardività era rilevabile di ufficio.

In senso contrario si osserva che correttamente la Corte di appello ha ritenuto (a ff 14 della motivazione, dove si precisa l’inscindibilità delle posizioni solidali) la ammissibilità, in quanto la impugnazione è avvenuta da parte di litisconsorte solidale e sostanziale e per la responsabilità datoriale. (Cfr: per il contraddittorio sostanziale, Cass. 10 maggio 2002 n. 5957 e per il litisconsorzio processuale, vedi Cass. 29 settembre 2005 n. 19155). Bene poteva la Corte di appello esaminare lo appello incidentale tardivo e valutarne la fondatezza.

Tanto premesso occorre considerare il primo ed il secondo motivo.

Nel PRIMO MOTIVO si deduce l’error in procedendo sulla ammissione dei mezzi di prova, chiesti in appello dal T. ed il vizio della motivazione sul punto.

In senso contrario si osserva che la Corte di appello (ff 7 ed 8 della motivazione) abbia rilevato da un lato che i mezzi di prova dedotti non risultavano rinunciati e d’altro lato la rilevanza ai fini del decidere, sicchè le prove dedotte in appello dallo ostetrico si sono svolte nel contraddittorio tra le parti.

Nel SECONDO MOTIVO si deduce invece l’error in iudicando e il vizio della motivazione in punto di valutazione delle prove. In senso contrario si osserva come la censura intenda contrastare la analitica ricostruzione delle vicende che precedettero il ricovero e della condotta tenuta dall’ostetrico che ebbe a ricevere le telefonate della sua paziente (v. diffusamente da pag. 8 a pag. 11 della motivazione) per inferire l’assenza di una colpa omissiva causalisticamente determinata alla produzione dell’evento nefasto a carico della neonata.

SI TRATTA di un prudente apprezzamento delle prove, analiticamente e congruamente motivato e non più sindacabile in questa sede.

B. ESAME DEL TERZO MOTIVO DEL RICORSO INERENTE ALLA RESPONSABILITA’ DELLO ENTE OSPEDALIERO. Il motivo deduce: "Violazione e falsa applicazione di legge, difetto illogicità e contraddittorietà della motivazione, sul punto della responsabilità contrattuale dello ente, ai sensi dell’ art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5".

Il motivo è fondato ed in vero correttamente deducono i ricorrenti che sin dallo atto introduttivo la responsabilità civile dell’ente ospedaliero è stata dedotta sia per il fatto del proprio dipendente, sia per la inadempienza dell’obbligo contrattuale, gravante sull’ente di fornire adeguata prestazione assistenziale attraverso la predisposizione di strutture e risorse umane efficienti.

Risulta anche che nella costituzione del giudizio di appello, promosso tardivamente dalla USL, i P. ebbero ad insistere anche su tale specifica causa petendi. Appare allora evidente l’errata pronuncia (ff 13) della Corte di appello, che tiene conto del devolutimi incidentale della USL, per escluderne la responsabilità datoriale, avendo esclusa la responsabilità dello ostetrico per colpa omissiva e sotto il profilo causale, ma non del devolutum dei genitori della neonata e delle pretese della menomata divenuta nel frattempo maggiorenne, circa la valutazione della prestazione di garanzia dell’ente sanitario, a seguito di contatto sociale (o di contratto con contenuto di garanzia sociale) che appare gravemente carente, e che esige una congrua valutazione iuxta alligata et probata, incluse le valuta-zioni e le descrizioni delle modalità del parto e dello staff medico intervenuto in emergenza.

L’accoglimento del ricorso su tale motivo determina cassazione con rinvio.

La Corte del rinvio dovrà attenersi al seguente principio di diritto: accerti la Corte, iuxta allegata et probata, e tenendo conto del dovolutum delle parti ed lese (vittima primaria e suoi genitori), se la gestione del parto podalico in condizioni di emergenza, ma in struttura pubblica, sia avvenuta in modo da adempiere agli standard di efficienza e sicurezza, esigibili all’epoca del fatto, tenendo conto che in tema di inadempimento contrattuale è l’ente che ha l’onere della prova di dimostrare di aver adempiuto esattamente secondo gli standards di professionalità, o di aver operato in condizioni di emergenza tali da procurare un danno iatrogeno, giustificato dall’intento di salvare la vita alla neonata ed alla gestante (cfr. artt. 1218 e 2236 c.c., tra di loro coordinati e Cass. 22 gennaio 1999 n. 589, costituente ‘incipit della teoria del contatto sociale, e successive tra cui Casa. 29 settembre 2004 n. 19654 e 21 giugno 2004 n. 11488, Cass. 26 maggio 2006 n. 1698).

All’accoglimento del terzo motivo segue la cassazione con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, che si atterrà al principio di diritto come sopra enunciato, provvedendo anche sulle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo del ricorso, rigetta gli altri, cassa in relazione e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.

Redazione