Corte di Cassazione Civile sez. III 27/1/2010 n. 1688

Redazione 27/01/10
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Svolgimento del processo
Ottenuta dal pretore di Taranto la condanna della ditta Gervaso Calzature e della Unipol Ass.ni s.p.a. al risarcimento del danno, il S. propose appello per il mancato riconoscimento, da parte del primo giudice, dell’anticipazione dell’IVA sulle riparazioni da effettuare sul veicolo, nonchè del danno da "fermo tecnico".

Il Tribunale di Manduria respinse l’impugnazione sul presupposto della mancata prova sia in ordine all’avvenuta riparazione del veicolo, sia in ordine al suo mancato utilizzo.

Il S. propone ricorso per cassazione a mezzo di tre motivi.

Non si difendono gli intimati.

Motivi della decisione
I primi due motivi – attraverso i quali il ricorrente lamenta la mancata condanna dei convenuti al pagamento dell’IVA sulle riparazioni da effettuare sulla vettura, nonchè la mancata liquidazione del danno da fermo tecnico – sono fondati.

Occorre, infatti, ribadire il consolidato principio giurisprudenziale, di ordine generale, in ragione del quale il risarcimento del danno da fatto illecito ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l’evento lesivo e, quindi, trova presupposto e limite nell’effettiva perdita subita da quel patrimonio in conseguenza del fatto stesso, indipendentemente dagli esborsi materialmente effettuati (tra le varie, cfr. Cass. 5 luglio 2002, n. 9740).

Più in particolare ed in applicazione di questo stesso principio, è stato affermato che, poichè il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l’IYA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta – e a meno che il danneggiato, per l’attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell’IVA versata – perchè l’autoriparatore, per legge (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 18), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente (Cass. 14 ottobre 1997, n. 10023).

Con riferimento poi al cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell’autovettura danneggiata a causa della impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, è stato affermato che è possibile la liquidazione equitativa di detto danno anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato. L’autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetta a un naturale deprezzamento di valore, del veicolo (Cass. 9 novembre 2006, n. 23916).

La sentenza, che non s’è adeguata agli enunciati principi, deve essere, dunque, cassata sul punto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., può emettere la decisione nel merito, come da dispositivo.

Resta assorbito il terzo motivo di ricorso che concerne le spese di causa, dovendosi in questa sede provvedere sulle spese dell’intero processo.

Sussistono i giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese dell’intero processo.

P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata nel punto in cui ha respinto la domanda di condanna dei convenuti al pagamento dell’IVA sulle riparazioni e del danno da c.d. "fermo tecnico" e condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell’attore degli importi per tali voci, così come indicati nella CTU, oltre interessi e rivalutazione alla data della presente sentenza. Compensa interamente tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2009.

Redazione