Corte di Cassazione Civile sez. III 26/1/2010 n. 1524

Redazione 26/01/10
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Svolgimento del processo
Il Tribunale di Trento condannò l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) a risarcire i danni subiti dal D. per la morte della madre avvenuta a seguito di intervento chirurgico.

La sentenza, appellata da ambedue le parti, è stata parzialmente riformata dalla Corte di Trento, la quale: ha confermato il giudizio di responsabilità a carico dei sanitari; ha escluso la sussistenza del danno patrimoniale a carico del D.; ha proceduto alla diversa liquidazione del danno non patrimoniale.

Propone ricorso per cassazione il D. a mezzo di cinque motivi. Risponde con controricorso l’APSS, la quale propone anche ricorso incidentale svolto in un unico motivo ed illustrato da memoria.

Motivi della decisione
I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.

Preliminarmente deve essere esaminato il ricorso incidentale dell’Azienda, che censura la sentenza per violazione di legge e vizi della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità dei medici.

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. E’ inammissibile nei punti in cui si risolve nella richiesta, in sede di legittimità, di una nuova valutazione del merito della causa e degli elementi probatori raccolti nel corso dell’istruttoria. E’ infondato, quanto ai lamentati vizi, nella considerazione che il giudice s’è correttamente adeguato ai consolidati principi giurisprudenziali in tema di responsabilità concorrente (contrattuale ed extracontrattuale) dell’Azienda e di onere probatorio a carico della vittima (prova a carico di questa della stipulazione del contratto e dell’inadempimento del professionista, con onere, invece, a carico della struttura di provare che la prestazione sia stata eseguita in modo idoneo e che gli esiti letali siano dipesi da evento imprevisto ed imprevedibile). Per il resto, la motivazione della sentenza si manifesta congrua e logica.

Quanto, infine, alla doglianza del mancato accertamento, sia pure incidentale, del fatto reato, basti dire che da tempo la consolidata giurisprudenza ha escluso la necessità del collegamento tra danno non patrimoniale e fatto illecito costituente reato.

Passando al ricorso principale del D., il suo primo motivo concerne il punto in cui la sentenza ha escluso il diritto dell’attuale ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale, sul presupposto "che il solo invio di denaro – che fra l’altro per quanto consta in atti non necessariamente avveniva ogni mese ma con scadenze variabili – da parte della madre non è sufficiente a dimostrare una necessità del figlio incapace o impossibilitato a provvedere al proprio mantenimento… ben potendo rappresentare invece, come avviene nella maggior parte dei casi, una semplice elargizione, pur ripetuta nel tempo, che l’anziana genitrice intendeva effettuare in favore del figlio lontano quale supporto economico, onde consentirgli un magici agio economico… onde i versamenti possono ragionevolmente ritenersi semplici elargizioni a titolo grazioso… senza che in capo all’appellante fosse maturato alcun diritto".

Il motivo è fondato.

In tema, la giurisprudenza ha già avuto modo di spiegare che il fatto che il figlio della vittima, deceduta a seguito di un fatto illecito altrui, sia maggiorenne ed economicamente indipendente non esclude la configurabilità (e la conseguente risarcibilità) del danno patrimoniale da lui subito per effetto del venir meno delle provvidenze aggiuntive che il genitore gli destinava, posto che la sufficienza dei redditi del figlio esclude l’obbligo giuridico del genitore di incrementarli, ma non il beneficio di un sostegno durevole, prolungato e spontaneo, sicchè la perdita conseguente si risolve in un danno patrimoniale, corrispondente al minor reddito per chi ne sia stato beneficato (Cass. 8 ottobre 2008, n. 24802; 14 luglio 2003, n. 11003).

La sentenza impugnata – come può evincersi dal brano sopra trascritto – ha disatteso questo principio, confondendo l’obbligo alimentare (necessario al sostentamento del figlio) con la spontanea elargizione di somme di danaro (che sembra accertato essere state ripetute abitualmente nel tempo) comportante l’incremento patrimoniale del reddito del figlio. Essa va, dunque, cassata sul punto ed il giudice del rinvio procederà ad un suo nuovo esame, adeguandosi al principio di diritto sopra enunciato.

Inammissibile è il secondo motivo con il quale il ricorrente sostiene che il giudice, nella liquidazione del danno, non avrebbe dovuto far riferimento alle tabelle in uso presso il Tribunale di Trento, bensì a quelle in uso presso il Tribunale di Rovereto (le quali prevederebbero una liquidazione superiore del 30% o 40%), dove (per ragioni non spiegate) si sarebbe dovuto radicare il contenzioso. Non è configurabile alcun diritto del danneggiato a vedere applicata l’una o l’altra tabella nella liquidazione del danno subito, posto che quello tabellare è un mero criterio di stima e di calcolo tendente ad uniformare l’attività liquidatoria a casi che tra di loro prospettano similitudini e che presuppone il determinante ragguaglio delle tabelle stesse alle peculiarità del caso concreto.

Nella caso in esame, il giudice ha scelto d’utilizzare la tabella del Tribunale di Trento, spiegando che essa ha il pregio di essere più personalizzata, con riferimento non solo all’età della vittima ed al rapporto di parentela, bensì anche alla convivenza o meno del danneggiato con il congiunto deceduto (nella specie la vittima era ultrasettantenne ed il figlio adulto viveva da anni in Colombia).

Infondato è il terzo motivo (nel quale si sostiene che il giudice avrebbe ridotto l’importo liquidato dal primo giudice a titolo di danno non patrimoniale senza che sul punto fosse stata proposta specifica impugnazione), in considerazione del fatto che l’appello incidentale dell’Azienda tendeva (cfr. le conclusioni trascritte nell’epigrafe della sentenza) al totale rigetto della domanda del D. o, in subordine, alla riduzione della precedente condanna.

Inammissibile è il quarto motivo, con il quale il ricorrente lamenta che il giudice si sia esclusivamente interessato dei profili attinenti alla responsabilità del personale sanitario in sede di intervento chirurgico e non anche di "quello postoperatorio, comprensivo delle affrettate dimissioni e del successivo ricovero d’urgenza caratterizzato da una totale incapacità diagnostica per non dire da vero e proprio panicò.

A riguardo, basti dire che la sentenza attribuisce l’esclusiva e totale responsabilità del sinistro alla condotta dei sanitari operatori e la parte (totalmente vittoriosa sul punto) non ha interesse al coinvolgimento di altri soggetti e di altre eventuali responsabilità.

Assorbito (in considerazione della cassazione qui disposta) è il quinto motivo, attinente alla parziale compensazione delle spese del giudizio operata dal giudice d’appello.

In conclusione, devono essere respinti i motivi dal secondo al quarto del ricorso principale, nonchè il ricorso incidentale, deve essere dichiarato assorbito il quinto motivo del ricorso principale, deve essere accolto il primo motivo del ricorso principale, con cassazione sul punto della sentenza impugnata.

P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso incidentale, nonchè i motivi dal secondo al quarto del ricorso principale, dichiara assorbito il quinto motivo del ricorso principale, accoglie il primo motivo del ricorso principale ed, in relazione ad esso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Trento in diversa composizione, anche perchè provveda sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2009.

Redazione