Corte di Cassazione Civile sez. III 26/1/2009 n. 1861; Pres. Vittoria P.

Redazione 26/01/09
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PREMESSO IN FATTO

– Il giorno 7.8.2008 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

"1.- Con ricorso al Tribunale di Roma C.A. ha intimato sfratto per morosità a C.G., conduttore di un suo appartamento in (omissis).

Il C.G. ha resistito alla domanda, assumendo di avere sempre versato somme in eccesso (cioè L. 1.600.000 al mese) rispetto al canone dovuto in base al contratto di locazione registrato (L. 700.000 al mese).

Il C.A. ha depositato nuovo ricorso al Tribunale di Roma, lamentando che il suddetto conduttore si fosse autoridotto il canone, versando la somma mensile di Euro 361,52, in luogo di quella dovuta, pari ad Euro 939,64 al mese, e chiedendo il pagamento della differenza.

Il C.G. ha resistito anche al secondo ricorso, proponendo in questa sede domanda riconvenzionale di accertamento dell’equo canone, spettante ai sensi della L. n. 392 del 1978, e di condanna del locatore alla restituzione delle somme percepite in eccesso.

I due procedimenti sono stati riuniti ed il Tribunale di Roma, con sentenza 17 marzo 2006, ha rigettato le domande proposte dal C.A.; ha determinato l’importo dell’equo canone, ma ha ritenuto inammissibile la domanda di restituzione del C. G., perchè del tutto indeterminata.

Su appello del C.G. ed in contraddittorio con il C.A. la Corte di appello di Roma, con sentenza 23 ottobre- 5 dicembre 2007 n. 4365, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il locatore a restituire al conduttore la somma di Euro 63.3 02,18, oltre agli interessi a decorrere dalla data della domanda giudiziale.

Con atto notificato il 19.3.2008 propone due motivi di ricorso il C.A..

Resiste con controricorso il C.G., proponendo a sua volta un motivo di ricorso incidentale.

Il C.A. ha notificato controricorso, in replica al ricorso incidentale.

2.- Con entrambi i motivi il ricorrente censura la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto sufficientemente determinata la domanda del C.G. di restituzione dei canoni, sebbene essa non rispondesse ai requisiti prescritti dalle norme che regolano il processo del lavoro e quello di locazione, in quanto non determinava la somma dovuta, l’entità delle somme pagate e i parametri rilevanti per la determinazione dell’equo canone (superficie, vetustà, caratteristiche dell’immobile, ecc.), nè aveva sufficientemente documentato le sue richieste; sì che essa controparte non era stata messa in condizione di prendere posizione e di svolgere adeguatamente le sue difese.

Con il primo motivo si deduce specificamente l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, nonchè la violazione degli artt. 414, 416, 447 bis e 113 cod. proc. civ.; con il secondo motivo la violazione degli artt. 414 e 416 cod. proc. civ., art. 420 cod. proc. civ., comma 4, art. 132 cod. proc. civ., n. 4; art. 118 disp. att. cod. proc. civ., art. 111 Cost., comma 6, nonchè la nullità della sentenza per omessa motivazione su punti decisivi.

I motivi di ricorso vengono sintetizzati nei seguenti quesiti: Primo motivo: Dica la Corte se il ricorso ex art. 414 cod. proc. civ…………debba contenere, a pena di inammissibilità, tutti gli elementi in modo tale che il convenuto sia posto in grado di prendere posizione in maniera precisa sia con riferimento all’an che al quantum e che il giudice in difetto di contestazioni o di contumacia possa pronunciare la sentenza anche alla prima udienza.

Dica la Corte se, nel ricorso con il rito del lavoro, la motivazione circa la ritualità del ricorso stesso deve concernere tutti i fatti controversi ed essenziali da accertare per raggiungere la decisione e deve riguardare tutti gli elementi indispensabili per la determinazione della domanda e del petitum. Secondo motivo: Dica la Corte se la domanda portata da un ricorso proposto con il rito del lavoro – anche valutato nel suo complesso e integrato con la documentazione allegata – ma che sia privo degli elementi indispensabili per procedere alla quantificazione della pretesa, tanto da non consentire al convenuto di prendere posizione in maniera precisa, deve essere dichiarata inammissibile.

3.- Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., a causa dell’erronea formulazione dei quesiti.

Le tre proposizioni esprimono tutte, in realtà, il medesimo quesito:

cioè quali siano le caratteristiche di completezza del ricorso proposto con il rito speciale per le locazioni.

Ma i quesiti sono formulati in termini eccessivamente generici e astratti, e risultano privi di ogni carattere di decisorietà, nel senso che, pur se confermati, non varrebbero comunque a dimostrare in quali errori sia incorsa la Corte di merito e che cosa debba essere modificato nella sua decisione.

Manca ogni riferimento alla fattispecie concreta ed ai termini in cui l’asserita, mancata specificazione della domanda da parte del conduttore abbia indotto in errore il giudice.

La Corte di appello ha ampiamente e logicamente motivato la sua decisione, secondo cui le domande e le circostanze di fatto dedotte in giudizio dal C.G. erano più che sufficienti a delineare i termini della controversia e a consentire l’accoglimento della domanda di restituzione delle somme pagate in eccesso; tanto che ha potuto essere esperita apposita CTU per la determinazione dell’equo canone e che, in base ad essa, la Corte ha potuto determinare l’importo della somma spettante.

Il ricorrente contesta la veridicità delle suddette affermazioni, ma non deduce alcun elemento concreto diretto a dimostrare che la CTU abbia utilizzato parametri errati o arbitrariamente determinati; che l’importo dell’equo canone sia stato erroneamente individuato a causa della mancanza di specifici dati e dell’incompleta formulazione della domanda; che per le stesse ragioni il giudice abbia erroneamente individuato la somma dovuta, ecc..

Appare poi artificioso il richiamo ad asserite difficoltà di difesa, dovute alla mancata precisazione dei dati relativi all’immobile, rilevanti ai fini della determinazione dell’equo canone, considerato che il locatore non poteva certo ritenersi all’oscuro delle caratteristiche di un immobile di sua proprietà, e che i termini in cui dette caratteristiche incidono sulla determinazione del canone sono dettagliatamente regolate dalla legge n. 392 del 1978.

4.- Con l’unico motivo del ricorso incidentale il C.G. – deducendo violazione dell’art. 2033 cod. civ. e L. n. 392 del 1978, art. 79, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione – lamenta che la Corte di appello abbia applicato al il locatore la presunzione di buona fede, condannandolo al pagamento degli interessi sulla somma da restituire a decorrere dalla data della domanda, anzichè dalla data del pagamento.

Rileva il ricorrente che il locatore non solo ha violato le norme imperative di legge in vigore all’epoca circa l’importo del canone, ma ha addirittura predisposto deliberatamente i mezzi per eluderle, stipulando due contratti di locazione coevi: uno simulato, per il canone inferiore, ed altro dissimulato, che indicava il canone realmente richiesto e riscosso.

5.- Il motivo è fondato.

E’ da ritenere che il comportamento delle parti deliberatamente diretto ad eludere l’applicazione di norme imperative di legge valga di per sè a superare la presunzione di buona fede, agli effetti della restituzione dell’indebito.

L’eccezione del controricorrente (e ricorrente principale), secondo cui mancherebbe un atto di costituzione in mora anteriore alla domanda giudiziale e pertanto gli interessi sarebbero dovuti solo da tale data, non sono in termini.

Sul pagamento indebito di somme di denaro maturano infatti in ogni caso gli interessi corrispettivi, anche ove manchino gli estremi per il pagamento di interessi moratori.

Al quesito proposto dalla ricorrente deve essere data, pertanto, risposta positiva, nel senso che:

Il comportamento delle parti diretto ad eludere l’applicazione di norme imperative di legge, allo scopo di conseguire somme non dovute (nella specie, il pagamento di un canone superiore a quello esigibile ai sensi della L. n. 392 del 1978) vale di per sè a superare la presunzione di buona fede dell’accipiens, agli effetti della restituzione dell’indebito, ove si concretizzi in atti che inequivocabilmente dimostrino la consapevolezza dell’esistenza della norma imperativa ed il deliberato intento di eluderne gli effetti.

La coeva stipulazione di due contratti di locazione; uno simulato, recante l’indicazione del canone conforme alla legge, ed altro dissimulato, recante l’indicazione del canone realmente richiesto, integra gli estremi di cui sopra ed impedisce di applicare la presunzione di buona fede in favore del locatore che abbia indebitamente riscosso il canone maggiore.

3.- La causa può essere avviata alla decisione camerale, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale e per l’accoglimento del ricorso incidentale".

– La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Il ricorrente ha depositato memoria.

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi (art. 335 cod. proc. civ.).

2.- Il collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che le ragioni esposte nella memoria dal ricorrente principale non valgono ad infirmare.

L’inammissibilità non viene dichiarata sulla base di una o di altra possibile interpretazione dei quesiti, come dedotto dal ricorrente, ma a causa dell’inidoneità delle proposizioni formulate come quesiti ad esprimere il problema giuridico e pratico al quale la Corte deve dare soluzione.

Ove anche si rispondesse in senso affermativo a tutti i quesiti proposti dal ricorrente principale, non sarebbe possibile trarre dalla decisione i principi ai quali il giudice di rinvio si dovrebbe uniformare, nella decisione del caso, non risultando in alcun modo quali siano "gli elementi mancanti", "i fatti controversi ed essenziali da accertare per raggiungere la decisione…", negli elementi indispensabili per procedere alla quantificazione della pretesa…, ecc., che dimostrerebbero l’inammissibilità della domanda riconvenzionale e che la sentenza impugnata avrebbe disatteso.

Si ricorda che l’art. 366 bis cod. proc. civ., impone al ricorrente di indicare nel quesito l’errore di diritto della sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (cfr, fra le altre, Cass. civ. S.U. 9 luglio 2008 n. 18759; Cass. civ. S.U. 14 febbraio 2008 n. 3519) e che il quesito di diritto non può essere desunto dal contenuto del motivo, poichè – in un sistema processuale che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata – la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c., consiste proprio nell’imporre una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, nella redazione del motivo, diretta alla formazione immediata e diretta del principio di diritto, in vista del migliore esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità (Cass. civ. Sez. 1^, 27 luglio 2008 n. 20409).

La sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 5/2007, citata dal ricorrente, non è in termini, riguardando questioni del tutto estranee a quella in esame.

Quanto al ricorso incidentale, va confermato il principio di diritto enunciato nella relazione, principio che non implica alcuna valutazione in fatto – come affermato dal ricorrente in memoria – nè può essere disatteso sulla base dei rilievi in fatto contenuti nella memoria, circa la persona che ebbe materialmente a redigere o a sottoscrivere i contratti di locazione e quanto allo scopo ed agli interessi realmente perseguiti dalle parti: questioni tutte che potranno essere sottoposte al giudice di rinvio, ove proponibili a termini di legge.

3.- In conclusione, il ricorso principale va dichiarato inammissibile. Il ricorso incidentale deve essere accolto, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, affinchè decida sulle domande proposte uniformandosi al seguente principio di diritto:

"Il comportamento delle parti diretto ad eludere l’applicazione di norme imperative di legge, allo scopo di conseguire somme non dovute (nella specie, il pagamento di un canone superiore a quello esigibile ai sensi della L. n. 392 del 1978) vale di per sè a superare la presunzione di buona fede dell’accipiens, agli effetti della restituzione dell’indebito, ove si concretizzi in atti che inequivocabilmente dimostrino la consapevolezza dell’esistenza della norma imperativa ed il deliberato intento di eluderne gli effetti".

"La coeva stipulazione di due contratti di locazione: uno simulato, recante l’indicazione del canone conforme alla legge, ed altro dissimulato, recante l’indicazione del canone realmente richiesto, integra gli estremi di cui sopra ed impedisce di applicare la presunzione di buona fede in favore del locatore che abbia indebitamente riscosso il canone maggiore".

4. – La Corte di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso principale. Accoglie il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, la quale deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.

Redazione