Corte di Cassazione Civile sez. III 25/5/2010 n. 12728

Redazione 25/05/10
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Svolgimento del processo
1.- Nel 1987 L.M. convenne in giudizio proprietario ed assicuratore ( M.E. e ***** s.p.a.) della vettura coinvolta in un incidente dell'(omissis) nel quale aveva riportato lesioni come passeggero del motoveicolo 125 condotto da D.V. (o D.S., com’è scritto nella sentenza in questa sede impugnata).

I convenuti chiamarono in causa il D. e l’assicuratrice del veicolo Allsecures s.p.a., che eccepì l’inoperatività della polizza ed agì in rivalsa nei confronti del D., per avere trasportato sul motoveicolo un passeggero benchè fosse infradiciottenne.

Con sentenza n. 317/96 l’adito tribunale di Rimini determinò in L. 285.000.000 il danno subito dal L. e condannò M. e ***** al relativo pagamento, nonchè D. ed Allsecures a rimborsare agli stessi la metà di quanto i primi due avrebbero pagato al L..

Allsecures interpose appello nei soli confronti del D., dolendosi dell’omessa condanna del medesimo al pagamento in proprio favore della somma di L. 161.750.000, che aveva versato in esecuzione della sentenza di primo grado.

2.- La corte d’appello di Bologna, con sentenza depositata l’1.4.1999, rigettò l’appello per ragioni afferenti alla procura conferita al difensore dell’appellante. La relativa sentenza è stata cassata con rinvio da questa corte di legittimità (Cass., n. 16333/01) in accoglimento del ricorso di Axa Assicurazioni s.p.a. (incorporante di Alssecures).

Riassunto il giudizio, la corte d’appello di Bologna ha accolto il gravame di Axa con sentenza n. 253 del 28.2.2006, condannando il D. a rimborsare alla stessa la somma di Euro 85.536,90 (equivalenti a L. 161.750), oltre agli interessi dal 20.12.1996 al saldo ed alle spese dell’intero processo (primo e secondo grado, giudizio di cassazione e giudizio di rinvio).

3.- Ricorre per cassazione D.V., affidandosi a tre motivi illustrati anche da memoria, cui resiste con controricorso la Axa Assicurazioni s.p.a., che ha depositato a sua volta memoria illustrativa.

Motivi della decisione
1.- Il ricorrente si duole dell’accoglimento della domanda di rivalsa svolta nei suoi confronti dalla società assicuratrice, che aveva sostenuto l’inoperatività della polizza per avere il D. trasportato sul motociclo un passeggero senza abilitazione alla guida.

Col primo motivo censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 371, 346 e 394 c.p.c., nella parte in cui la corte d’appello adita in sede di rinvio ha affermato, dopo essersi riferita all’eccezione con la quale il D. aveva invece dedotto che la polizza era operativa, che le eccezioni non riprodotte nel grado successivo (che fu, nella specie, quello di legittimità) devono ritenersi abbandonate.

*****è la corte territoriale abbia poi esaminato l’eccezione nel merito, adottando una soluzione che è fatta oggetto del secondo motivo di ricorso, fondatamente il ricorrente rileva che la parte concretamente vittoriosa nel giudizio di appello non ha l’onere di proporre ricorso incidentale per far valere domande o eccezioni non accolte dal giudice del merito, rispetto alle quali siano pregiudiziali o preliminari o alternative le questioni sollevate col ricorso principale, poichè, in difetto di una norma che, per il giudizio di legittimità, fissi una regola analoga a quella di cui all’art. 346 c.p.c., l’accoglimento di quest’ultimo ricorso, ancorchè in mancanza di quello incidentale, comporta la possibilità di riproposizione nel giudizio di rinvio di dette domande o eccezioni (ex plurimis, Cass., nn. 7487/91, 12166/95, 12386/00, 3341/01, 1691/06; e v. anche, Cass. n. 15362/08).

Il principio, dal quale la Corte non ritiene di doversi discostare, pienamente si attaglia al caso di specie, giacchè col ricorso per cassazione l’Axa s’era doluta della decisione della corte d’appello di Bologna (di cui alla sentenza depositata in data 1.4.1999) che aveva ravvisato il difetto di procura del suo difensore in ordine all’esercizio della domanda di manleva nei confronti de D. ed aveva per questo ritenuto inesistente la citazione del medesimo e nulli gli atti del giudizio da essa dipendenti, senza dunque esaminare il merito. La questione era infatti pregiudiziale, con la conseguenza che il D. non aveva alcun onere di riproporre la questione in sede di legittimità, ma solo nel giudizio di rinvio a seguito della cassazione di quella sentenza (da parte di Cass., n. 16333/01). E tanto ha appunto fatto.

2.- Il giudice del rinvio ha, peraltro, esaminato la questione, rilevando che " D.S.V. venne contravvenzionato in quanto, essendo all’epoca del fatto minore degli anni 18 e quindi sprovvisto di patente, non poteva trasportare un passeggero a bordo di un motoveicolo di cilindrata pari a 125 c.c."; e concludendo che "da tanto consegue la mancanza di copertura assicurativa ed il diritto della compagnia assicurativa di rivalersi" contro il responsabile del danno ex art. 1203 c.c., n. 3, per avere pagato (ex lege) un debito non proprio siccome relativo ad un danno estraneo ai rischi assicurati.

Di questo il ricorrente si duole col secondo e col terzo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 79 C.d.S., lett. c, e art. 80 C.d.S., comma 15, vigente all’epoca del sinistro, nonchè vizio della motivazione su punto decisivo.

Sostiene che, essendo del tutto pacifico e risultante dal rapporto dai carabinieri in atti che il D. era in possesso del foglio rosa con attestazione di aver sostenuto gli esami con esito favorevole per patente di categoria A, egli era in possesso del titolo abitativo. La circostanza che, essendo minore degli anni 18, non avrebbe potuto trasportare altre persone, non consentiva di ritenerlo privo dell’abilitazione, ma lo rendeva solo responsabile della violazione amministrativa contemplata dall’art. 79 C.d.S., comma 4, all’epoca ((omissis)) vigente, con la conseguenza che non sussistevano i presupposti per l’applicazione della clausola di polizza che escludeva la garanzia assicurativa per i danni verificatisi nel caso in cui il conducente non sia abilitato alla guida. (Aggiunge poi che era stato anche documentalmente provato che la patente era stata rilasciata dal prefetto di Forì il (omissis), 45 giorni prima dell’incidente).

2.1.- Le censure sono fondate alla luce del principio – condiviso dal collegio e che va anche in quest’occasione ribadito – secondo il quale "in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida non è idonea ad escludere l’operatività della polizza ed il conseguente obbligo risarcitorio dell’assicuratore, se detto conducente, legittimamente abilitato alla guida, si sia limitato a non rispettare prescrizioni e cautele imposte dal codice della strada, come nel caso di soggetto munito di foglio rosa in vista del conseguimento della patente di tipo A, e minore degli anni diciotto, che abbia guidato un motoveicolo di cilindrata non superiore ai 125 cmc., trasportando però altra persona in violazione dell’art. 79 C.d.S. abrogato. Ciò in quanto, per mancanza di abilitazione alla guida deve intendersi l’assoluto difetto di patente, ovvero la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di validità e di efficacia della stessa (sospensione, revoca, decorso del termine per la conferma, sopravvenienza di condizioni ostative), onde, ove esista un’abilitazione alla guida, l’inosservanza di prescrizioni o limitazioni eventualmente imposte dal legislatore non si traduce in una limitazione della validità od efficacia del titolo abilitativo, ma integra una ipotesi di mera illiceità della guida" (ex coeteris: Cass., nn. 19657/05, 1786/98, 2115/96). Il principio è stato di recente riaffermato da Cass., n. 12270/09 che, in fattispecie relativa a sinistro stradale avvenuto nel 1993, ha affermato che la clausola di una polizza assicurativa della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli che escluda la copertura assicurativa nel caso in cui il conducente non sia abilitato alla guida può trovare applicazione nel caso in cui al momento del sinistro il conducente non avesse mai conseguito la patente di guida, ovvero la validità o l’efficacia di essa fossero venute meno per qualsiasi ragione, ma non quando il conducente, in possesso di regolare abilitazione alla guida, violi le prescrizioni di essa o del codice della strada, come allorchè non osservi il divieto di trasportare passeggeri su un ciclomotore, potendo tale circostanza escludere la garanzia assicurativa solo se l’ipotesi sia espressamente prevista dalle condizioni di contratto.

La sentenza impugnata s’è discostata dagli enunciati principi e va dunque cassata.

3.- Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con il rigetto della domanda di manleva proposta dall’Axa (all’epoca Allsecures) nei confronti del D. e con la conseguente condanna della società assicuratrice al rimborso delle spese sostenute dal D. per l’intero processo. Tali spese si liquidano, per i quattro gradi svoltisi, nelle stesse misure che la sentenza cassata (App. Bologna, n. 253/06) aveva correlativamente determinato in favore dell’Axa, gravandone il D..

P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di manleva proposta da Axa Assicurazioni s.p.a. (già Allsecres s.p.a.) nei confronti di D.V. e la condanna a rimborsargli le spese dell’intero processo che, per i gradi svoltisi, liquida nelle misure determinate nel dispositivo della sentenza gravata e, per il presente, in Euro 8.200, di cui 8.000 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge sulle somme liquidate per diritti ed onorari sia nel presente giudizio che in quelli precedenti.

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