Corte di Cassazione Civile sez. III 25/3/2010 n. 7170

Redazione 25/03/10
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Svolgimento del processo
Il giorno 28 dicembre 2009 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

1.- Con atto notificato il 10 marzo 2009 il notaio B.C. ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi della L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 158 ter (legge notarile), contro la sentenza n. 1/2009 della Corte di appello di Torino, notificata il 28 gennaio 2009, che l’ha dichiarata colpevole della violazione della legge notarile, art. 147, comma 1, lett. a), irrogandole la sanzione disciplinare della sospensione per un mese dall’esercizio della professione.

L’illecito consisteva nell’avere falsamente attestato al Consiglio notarile, con lettera 19 aprile 2006, di avere partecipato ad un convegno a Milano, nei giorni 30 e 31 marzo 2006, allo scopo di farsi riconoscere quindici crediti formativi.

Il Consiglio aveva accertato che, nei giorni in cui si teneva il convegno, il notaio B. aveva rogato atti, autenticato scritture private, eseguito vidimazioni ed estratti autentici, nel suo studio in Torino, in numero tale da risultare incompatibile con la presenza della stessa al convegno.

Invitata a fornire spiegazioni, con lettera 1^ aprile 2008 la ricorrente aveva dichiarato che la lettera 19.4.2006 di richiesta dei crediti formativi, a cui era allegato l’attestato non veritiero di partecipazione al convegno, era stata trasmessa a sua insaputa, per autonomo operato della sua segreteria.

Il giudizio disciplinare promosso in primo grado dal Consiglio notarile davanti alla Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina (********), si è concluso con l’addebito dell’illecito di cui all’art. 147, 1 comma lett. b) del testo attualmente in vigore, e a titolo di colpa, per avere il notaio sottoscritto la lettera 19.4.2006 senza averla previamente letta e per avere ritenuto che la sua dichiarazione non potesse produrre alcuna conseguenza, in quanto aveva ancora a disposizione molto tempo per conseguire i crediti formativi necessari per il biennio 2006-2007.

La Commissione ha pertanto applicato la sanzione della censura.

Su ricorso di entrambe le parti, la Corte di appello ha invece ravvisato l’esistenza del dolo nella falsa, dichiarazione, quindi l’illecito più grave di cui all’art. 147, lett. a) – sempre nel testo modificato dalla L. n. 249 del 2006 – essendo nella specie rilevante il solo dolo generico.

Il ricorso è affidato a quattro motivi.

Resistono con controricorso il Consiglio notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo ed il Presidente del Consiglio medesimo.

2.- Con il primo motivo, deducendo violazione del D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249, art. 54, comma 2, art. 55, comma 1, art. 30, in relazione alla L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 147, nonchè omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, la ricorrente assume che le norme applicabili alla fattispecie sono quelle di cui al testo originario della Legge Notarile, art. 147, mentre la Corte di appello ha erroneamente applicato il nuovo testo, frutto delle modifiche introdotte dalla L. n. 249 del 2006, entrata in vigore il 26.8.2006, successivamente al compimento degli illeciti rilevanti.

Rileva la ricorrente che, ai sensi della L. n. 249, art. 54, comma 2, le nuove norme sono applicabili agli atti compiuti in data anteriore solo se più favorevoli per l’incolpato; la Corte di appello avrebbe dovuto esporre le ragioni per cui ha applicato il nuovo testo dell’art. 147, sebbene esso sia da ritenere meno favorevole, in quanto punisce i comportamenti illeciti che compromettano "la dignità e reputazione del notaio colpevole o il decoro e prestigio della classe notarile", mentre il testo in vigore all’epoca del fatto richiedeva per la punibilità che venissero congiuntamente lesi la dignità e reputazione del notaio e il decoro e prestigio della classe notarile.

2.1.- Il motivo è inammissibile, essendo la questione coperta da giudicato.

Ed invero, già la Co.Re.Di. aveva esaminato e deciso la controversia alla luce del testo in vigore dopo il 26.8.2006, richiamando esplicitamente l’art. 147, comma 1, lett. b), della legge notarile, mentre il testo anteriore al D.Lgs. n. 249 del 2006, non conteneva alcuna suddivisione in lettere; del suo comma 1.

Con il reclamo in appello la ricorrente non ha sollevato alcuna censura a proposito della legge applicabile, facendo anzi anch’essa riferimento al nuovo testo dell’art. 147, e ponendo a base dei motivi di appello ragioni tutt’affatto diverse. Ha anzi dichiarato che il Co.Re.Di ha correttamente applicato la lett. b), anzichè la lett. a) della norma, ma che la decisione era comunque censurabile, poichè per la punibilità si richiedeva una violazione "non occasionale".

Si ricorda che il D.Lgs. n. 249 del 2006, era già in vigore all’inizio del giudizio di primo grado, e che la mancata applicazione dello ius superveniens non può essere invocata in sede di legittimità qualora le nuove norme fossero già in vigore all’atto della proposizione dell’appello, senza che la sentenza di primo grado sia stata investita di alcuna censura per non averle applicate, dovendo ritenersi sul punto formato il giudicato, e non potendo i motivi del ricorso per cassazione proporre questioni che non abbiano formato oggetto del "thema decidendum" del giudizio di merito (Cass. civ. 23 aprile 2001 n. 5998; Cass. civ. 4 giugno 2003 n. 8933; Cass. civ. 23 luglio 2007 n. 16274).

3.- Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo la ricorrente lamenta l’omessa, o contraddittoria, o insufficiente motivazione, nelle parti in cui la Corte di appello:

a) ha aggravato la sanzione, rispetto a quella inflitta in primo grado, pur avendo ridotto quantitativamente alla metà le contestazioni oggetto di incolpazione, escludendone quanto dichiarato con lettera 1.8.2008;

b) ha valutato l’elemento soggettivo della condotta del notaio B. non ex ante, con riferimento alla data della dichiarazione non veritiera (19.4.2006), ma ex post, rilevando che alla scadenza del biennio entro il quale i crediti dovevano essere acquisiti, essi risultavano essenziali per raggiungere il minimo richiesto (103 crediti nel biennio). Rileva la ricorrente che tale essenzialità non sussisteva al 19.4.2006, allorchè mancavano ancora ventuno mesi per il compimento del biennio;

c) ha dedotto circostanze di fatto incongruenti al fine di smentire e censurare il giudizio di mera negligenza, formulato dal Co.Re.Di.

(tenore della lettera 19.4.2006; sua destinazione al Consiglio notarile, visibilità del suo oggetto; vocazione istituzionale del notaio quale custode della fede pubblica, ecc.).

4.- I motivi non appaiono fondati.

La Corte di appello ha correttamente e logicamente motivato la sua decisione, con ragionamento non suscettibile di censura sotto il profilo logico-giuridico.

E’ appena il caso di ricordare che il giudice di appello ha il potere di riesaminare i fatti e le valutazioni adottate dal giudice di primo grado e di andare in contrario avviso, anche attribuendo diversa rilevanza e diverso peso agli elementi acquisiti al giudizio.

La Corte non ha tenuto conto della lettera 1.4.2008 solo perchè redatta nell’esercizio del diritto di difesa; non perchè l’abbia ritenuta veritiera o credibile, quindi tale da. attenuare la responsabilità dell’incolpata. Al contrario, la sentenza impugnata manifesta palesemente la convinzione che l’affermazione della B. di avere sottoscritto la lettera 19,4.2006 al Consiglio notarile, con il relativo allegato ideologicamente falso, senza leggere nè l’una nè l’altro, non sia credibile nè verosimile.

Addebitando l’illecito a titolo di dolo, i giudici di appello hanno dimostrato di considerarlo ben più grave di quanto ritenuto dal Co.Re.Di., anche a prescindere dalla rilevanza della lettera 1.8.2008; sicchè l’applicazione di una maggiore pena non entra in conflitto con la logica interna alla motivazione.

L’art. 147 del resto (sia nel vecchio che nel nuovo testo) prevede come pena edittale per tal genere di comportamenti la sospensione fino ad un anno dall’esercizio della professione e il Consiglio notarile aveva chiesto la sospensione per sei mesi.

Infliggendo un solo mese la Corte di merito ha applicato la pena minima entro l’ambito del più grave illecito che ha ritenuto di individuare.

Nè appare rilevante l’asserita valutazione ex post dell’elemento soggettivo, poichè non si può escludere che anche molti mesi prima della scadenza del biennio l’interessata potesse avere interesse ad acquisire i quindici crediti, se non altro per mettersi al riparo dal rischio di non farcela a completare il numero richiesto entro il termine (ciò che peraltro sembra essersi per l’appunto verificato).

In definitiva, la ratio della decisione impugnata sta nel fatto che, ad avviso della Corte di appello, non si può ammettere nè giustificare che un notaio – tenuto per dovere professionale alla garanzia della veridicità degli atti da lui compiuti – possa rendere al suo stesso Consiglio notarile una dichiarazione falsa, allegando un falso attestato; nè che possa sottoscrivere, senza prima avere letto, una dichiarazione di tal genere.

Non è consentito a questa Corte entrare nel merito delle suddette valutazioni, nè la relativa motivazione può essere accusata di illogicità o insufficienza.

5.- Ritengo che il ricorso debba essere rigettato, con la procedura camerale prevista dalla legge".

La decisione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rinvio della causa alla pubblica udienza.

La ricorrente ha depositato memoria, chiedendo anch’essa il rinvio alla pubblica udienza.

– Disposto dal Collegio il rinvio della discussione ad altra udienza in Camera di consiglio, la ricorrente ha depositato una seconda memoria.

Motivi della decisione
1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso e delle memorie difensive, nonchè delle conclusioni del P.G., rileva in primo luogo che la richiesta di trattazione della causa in pubblica udienza non può trovare accoglimento, poichè la legge impone che i procedimenti disciplinari a carico dei notai siano trattati in camera di consiglio (L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 156, oggi Legge citata, art. 158 ter, comma 4, introdotto dal D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249, ed applicabile ratione temporis, trattandosi di procedimento disciplinare iniziato successivamente al 1^ giugno 2007: cfr. anche Cass. civ. Sez. 3^, 18 luglio 2008 n. 19927).

2.- Con la seconda memoria il difensore della ricorrente ha prospettato la sua intenzione di rinunciare al primo motivo di ricorso, rinuncia che ha confermato e formalizzato nel corso dell’udienza in camera di consiglio.

La rinuncia è ammissibile, pur in mancanza dei requisiti di cui all’art. 390 cod. proc. civ., trattandosi di scelta che non comporta rinuncia all’impugnazione, ma ad un singolo motivo; che quindi è frutto di una valutazione delle esigenze di difesa, che rientra nell’ambito della discrezionalità tecnico-professionale del difensore e che può essere compiuta sulla base dei poteri conferiti con la procura alle liti (Cass. civ. 23 ottobre 2003 n. 15962; Cass. civ. 15 maggio 2006 n. 11154).

Non vi è luogo a provvedere, quindi, sul primo motivo, in relazione al quale peraltro il Collegio conferma la soluzione prospettata dal relatore circa la necessaria applicazione al caso di specie del nuovo testo della L. n. 89 del 1913, art. 147, come modificato dal D.Lgs. n. 249 del 2006, considerato che la stessa appellante e odierna ricorrente aveva chiesto, con i motivi di impugnazione, che la Corte di appello accertasse l’insussistenza del secondo addebito di falsa dichiarazione di cui alla lettera 1^ aprile 2008, "da intendere come inoltrata senza il proprio dovuto controllo e non a propria insaputa, trattandosi comunque di una dichiarazione resa a titolo di precisazione difensiva " (sentenza impugnata, p. 5).

In quella sede, prospettando la riduzione degli addebiti a quello risalente al 2006, l’appellante avrebbe potuto e dovuto chiedere l’applicazione della normativa ritenuta più favorevole, in vece e luogo di quella applicata.

Tanto più quando si consideri che la relativa decisione avrebbe richiesto nuovi accertamenti in fatto, al fine di stabilire quale fosse – in concreto, e non in astratto – tale disciplina di favore:

questione suscettibile di diversa soluzione con riferimento alle diverse fattispecie. (Nel senso che la normativa attuale sarebbe più favorevole cfr., per esempio, Cass. civ. Sez. 3^, 18 luglio 2008 n. 19927).

Sotto ogni profilo, pertanto, la questione proposta con il primo motivo di ricorso avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile.

3.- Quanto al secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, va premesso che la trattazione della vertenza in Camera di consiglio – essendo imposta in ogni caso, da apposita norma della legge notarile – non è subordinata all’accertamento della "manifesta infondatezza" dei motivi.

Risultano pertanto irrilevanti le censure della ricorrente, secondo cui non sarebbero ravvisabili gli estremi di cui all’art. 375 cod. proc. civ..

3.1.- Quanto al merito, il Collegio ritiene fondate le censure di cui al secondo e al terzo motivo.

La motivazione della sentenza impugnata appare effettivamente insufficiente al fine di giustificare il notevole aggravamento della sanzione inflitta alla ricorrente.

Vero è che la responsabilità è stata imputata a titolo di dolo, anzichè a titolo di colpa, come ritenuto in primo grado.

Ma da un lato l’oggettiva offensività del comportamento è rimasta immutata. La sentenza impugnata ha qualificato l’illecito come "evidente compromissione della dignità e reputazione personale, oltre che del decoro e del prestigio della classe notarile" in termini sostanzialmente apodittici, ove si consideri che la comunicazione inveritiera è rimasta circoscritta ai rapporti interni fra la notaia ed il Consiglio notarile, senza ricevere alcuna diffusione o notorietà all’esterno, sicchè quanto meno la compromissione del decoro della classe notarile non appare di immediata evidenza (ferma restando la valutazione indubbiamente negativa del comportamento individuale).

Dall’altro lato e soprattutto la Corte ha dedotto a giustificazione dell’aggravamento della sanzione circostanze che avrebbero dovuto giustificare una certa clemenza, quali il fatto che l’illecito riguardava "esclusivamente la falsità ideologica della lettera 19 aprile 2006, come pure lo stato di incensuratezza del notaio B.".

Ed ancora, se è pur vero che l’illecito di false dichiarazioni è configurabile in base al solo dolo generico – come ha affermato la sentenza impugnata per controbattere le difese dell’incolpata circa l’irrilevanza pratica della falsa dichiarazione – è altresì indubbio che la mancanza di un dolo specifico rende meno grave l’illecito disciplinare.

Nella specie non si trattava di decidere in ordine alla rilevanza penale oggettiva del comportamento, bensì solo di valutarne il profilo disciplinare, in relazione al grado di scorrettezza e di propensione a commettere illeciti che se ne potevano desumere a carico dell’incolpata: aspetti che avrebbero dovuto essere tenuti presenti nel graduare la sanzione.

In sintesi, la motivazione della Corte di appello non appare sufficiente a giustificare l’aggravamento, qualitativo e quantitativo, della sanzione inflitta, in particolare per quanto concerne la personalità dell’incolpata e l’oggettiva dannosità dell’illecito.

4.- Per questa parte la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Torino in diversa composizione, affinchè decida la controversia con adeguata motivazione.

5.- Il giudice di rinvio deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso e rigetta gli altri motivi.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2010.

Redazione