Corte di Cassazione Civile sez. III 25/3/2008 n. 7821; Pres. Varrone M.

Redazione 25/03/08
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza ora impugnata per cassazione il giudice di pace di Avellino ha accolto l’opposizione proposta dal C. avverso il decreto con il quale il giudice stesso gli aveva ingiunto di pagare una somma di danaro in favore della S.R..

In particolare, il giudice ha ritenuto: che l’opposta non avesse conferito mandato al suo difensore per il giudizio d’opposizione, in quanto a questo non poteva estendersi il mandato conferito in calce al ricorso per decreto ingiuntivo; che la sentenza sulla base della quale era stato richiesto il decreto ingiuntivo "non era munita di esecutorierietà, in guanto, ai sensi dell’art. 282 c.p.c. solo la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti";

che, inoltre, era emersa la volontà del C. di adempiere, sicchè non poteva ritenersi sussistere la mora debendi.

Propone ricorso per cassazione la S.R. a mezzo di otto motivi. Risponde con controricorso il C..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo la sentenza è censurata, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per nullità conseguente alla mancata esposizione dei fatti di causa e dei temi di discussione e di decisione.

La stessa censura è mossa, nel secondo motivo, in ordine alla mancata esposizione dei motivi, in fatto e diritto, della decisione.

Il terzo motivo sostiene che la procura conferita nel ricorso per decreto ingiuntivo è valida anche per il successivo giudizio d’opposizione.

Con il quarto motivo la ricorrente sostiene che la sentenza in forza della quale era stato chiesto il decreto ingiuntivo (quella della Corte d’appello di Napoli n. 1782/00) era passata in giudicato nel capo in relazione al quale il decreto stesso era stato richiesto.

Il quinto motivo sostiene che, comunque, la prova scritta posta a base del decreto può essere costituita da qualsiasi documento; se questo, poi, è una sentenza, il decreto può essere dichiarato provvisoriamente esecutivo.

Il sesto motivo sostiene che la mora debendi non è un presupposto per l’emissione del decreto ingiuntivo.

Con il settimo motivo la ricorrente deduce che il giudice dell’opposizione ha il dovere di statuire sulla pretesa azionata, anche nel caso in cui il decreto sia stato emesso fuori dai casi previsti dalla legge.

L’ottavo motivo censura, infine, la sentenza per violazione del giudicato costituito dalla menzionata sentenza d’appello; giudicato formatosi mentre era in corso il giudizio d’opposizione a decreto ingiuntivo.

2. – Preliminare è l’esame del terzo motivo (censura che pone una questione processale e che, dunque, è ammissibile rispetto alla pronunzia d’equità del giudice di pace), il quale deve essere accolto in ragione del consolidato principio secondo cui la procura al difensore rilasciata a margine o in calce al ricorso per decreto ingiuntivo abilita lo stesso al patrocinio non solo nella fase monitoria, ma anche nell’eventuale giudizio di opposizione, che non da luogo ad un processo autonomo, ma integra un’ulteriore fase del procedimento iniziato dal creditore istante con il ricorso per ingiunzione (tra le varie, cfr. Cass. 6 giugno 2006, n. 13258).

Altrettanto fondati sono i motivi primi e secondo del ricorso, dovendosi rilevare che il provvedimento impugnato non contiene la pur minima esposizione dei termini della controversia e delle ragioni in fatto ed in diritto in base alle quali il giudicante è pervenuto alla decisione. La verifica dell’assoluta carenza della motivazione (censura anch’essa ammissibile in sede di legittimità rispetto alla sentenza d’equità del giudice di pace) comporta anch’essa la cassazione dell’impugnata sentenza.

Gli altri motivi restano assorbiti dalla disposta cassazione.

Il giudice del rinvio, designato nel dispositivo, provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, accoglie i primi tre motivi del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia al giudice di pace di Avellino, nella persona di diverso magistrato, il quale provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Redazione