Corte di Cassazione Civile sez. III 25/1/2010 n. 1283

Redazione 25/01/10
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(omissis)
Premesso in fatto
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dal tribunale di Foggia in data 20.6.2006 e depositata  il 28.7.2006 in materia di opposizione all’esecuzione – opposizione agli atti esecutivi.
Il ricorso contiene due motivi.
I motivi rispettano i requisiti richiesti dall’art. 366 bis c.p.c.. La cassazione vi è chiesta per violazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c.,  n. 3, in relazione agli artt. 111 Cost., 282 c.p.c.) e vizi di motivazione.
I quesiti posti alla Corte sono esposti alle pagg. 8 e 9 del ricorso.
Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5) ed accolto, perché fondato, in base al principio della c.d. “ragione più liquida”, per il quela la domanda può essere decisa nel merito sulla base della soluzione di una questione assorbente senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre (v. anche Cass. 16.5.2006 n. 11356).
Va, quindi, enunciato il seguente principio di diritto: “A norma dell’art. 282 c.p.c., nella formulazione novellata dalla L. n. 353 del 1990, art. 33, che ha introdotto nell’ordinamento la regola dell’immediata efficacia endoprocessuale di qualsiasi pronuncia di condanna, sono provvisoriamente esecutivi tutti i capi della sentenza che contengono una condanna, compreso il capo contenente la condanna alle spese del giudizio, anche nei casi in cui la sentenza accolga azioni non di condanna oppure rigetti qualsiasi tipo di domanda (Cass. 10.11.2004 n. 21367; cass. 3.8.2005 n. 16262; cass. 3.8.2005 n. 16263; cass. Ord. 20.2.2008 n. 4306; cass. 13.6.2008 n. 16003; cass. 3.11.2008 n. 26415).
Nella specie, il giudice del merito, dopo avere dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione agli atti esecutivi, ha, erroneamente, dichiarato l’illegittimità del pignoramento presso terzi e posto nel nulla l’ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione, sul presupposto che la procedura esecutiva era stata promossa sulla base di un titolo non provvisoriamente esecutivo, ex art. 282 c.p.c., costituito dalla sentenza di accoglimento della domanda emessa in un giudizio possessorio, con condanna al pagamento delle spese processuali.
La provvisoria esecutività del provvedimento di condanna alle spese contenuto nella sentenza comporta l’erroneità della sentenza adottata dal giudice di merito”.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, né alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.
Il resistente ha presentato memoria.

Ritenuto in diritto
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memoria – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
Ha ritenuto di dovere osservare.
I rilievi proposti dal resistente con la memoria non possono essere condivisi.
Infatti, secondo un indirizzo ormai consolidato (v. per tutte Cass. 13.6.2008 n. 16003; cass. 20.2.2008 n. 4306), del resto in linea con una tendenza resa manifesta dal disposto dell’art. 669 septies terzo comma, c.p.c., la condanna alle spese di giudizio comporta la provvisoria esecutività del relativo capo della sentenza, ex art. 282 c.p.c., indipendentemente dalla natura (di condanna, costitutiva o di mero accertamento) e dal sogno (accoglimento, rigetto, etc.) della decisione principale, cui la statuizione sulle spese accede.
Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto; la sentenza cassata e la causa rinviata al tribunale di Foggia in persona di diverso magistrato.
Le spese vanno rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Foggia in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, il giorno 3 dicembre 2009, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione.
(omissis)

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