Corte di Cassazione Civile sez. III 24/4/2008 n. 10668; Pres. Preden R.

Redazione 24/04/08
Scarica PDF Stampa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 15 luglio 1993 S.R., nella veste di danneggiata, in relazione a prestazioni sanitarie a pagamento, conveniva dinanzi al Tribunale di Milano il dottor B.S. V., e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, per lesioni gravi determinate da un errato trattamento chirurgico odontoiatrico, protrattosi per ben due anni. Il B. si costituiva, contestando il fondamento delle domande e proponeva domanda riconvenzionale in relazione al mancato pagamento delle prestazioni.

Il Tribunale, istruita la lite ed espletata consulenza medico legale, con sentenza del 31 gennaio 2 002 accertava la responsabilità grave del professionista e lo condannava alla restituzione di tutti gli acconti ricevuti ed alla rifusione delle spese di lite. La decisione era appellata dal professionista, che ne chiedeva la riforma, con accoglimento della riconvenzionale; resisteva la danneggiata chiedendo la conferma della decisione.

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 28 ottobre 2003, così decideva: in parziale accoglimento dell’appello riduce il danno ad Euro 6757,88; conferma nel resto la sentenza impugnata e compensa per l/3 le spese di secondo grado, ponendo il resto a carico dell’appellante.

Contro la decisione ricorre il medico con unico articolato motivo di ricorso; resiste la controparte con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non merita accoglimento.

Nell’unico motivo il ricorrente deduce il vizio della motivazione, da ritenersi omessa (ff 15 del ricorso) su punti decisivi, per non aver tenuto alcun conto delle censure mosse dalla difesa del ricorrente in ordine alle consulenze tecniche, in punto di nesso di causalità tra le lesioni accertate e le prestazioni sanitarie.

In relazione a tali censure doveva essere svolta ulteriore consulenza, che ne tenesse conto ai fini della metodologia di accertamento, (ff 13 a 22 del ricorso).

Il motivo, nei termini in cui è proposto (vizio per omessa motivazione) non risulta giuridicamente fondato, posto che l’omesso esame di un fatto o di una serie di fatti (in relazione alla anamnesi patologica remota) è riconducibile nell’ambito del difetto di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, e comporta la cassazione della sentenza, solo allorchè tale omissione possa essere decisiva, e cioè tale da determinare, con certezza, e non già in termini di probabilità, una diversa decisione (cfr. Cass. 12 settembre 2005 n. 18109, Cass. 17 novembre 2005 n. 23286; Cass. 13 gennaio 2003 n. 322 tra le tante).

La motivazione del giudice del riesame, peraltro, non è omessa o insufficiente, ma è congrua ed analitica (cfr. ff 5 a 8) evidenziando la grave colpa professionale del medico che aveva mantenuto per oltre diciotto mesi nella bocca del paziente, protesi eseguite con caratteri di provvisorietà e fissate con cementi provvisori che determinarono, in difetto di manutenzione e controlli e cure, la sofferenza delle mucose circostanti e le successive e consequenziali complicanze rilevate dalle consulenze medico legali.

Non senza rilevare che almeno in parte le censure del professionista sono state accolte nella rideterminazione della entità del danno, che è stato ridimensionato.

La censura appare dunque infondata traducendosi in una inammissibile critica del convincimento del giudice; del merito, il cui iter logico risulta chiaramente espresso e fondato su consulenze medico legali che non contengono devianza dalle nozioni della scienza medica in corpore applicata. (Cfr. Cass. 25 agosto 2005 n. 17324: Cass. 20 agosto 2004 n.16392: Cass. 22 agosto 2002 n. 12406 per utili riferimenti).

La responsabilità professionale inoltre deve ritenersi di natura contrattuale e non gratuita e per inadempimento, e quindi, trattandosi di prestazioni routinarie, di non particolare difficoltà, la colpa professionale del dentista, nella fattispecie in esame, si configura per negligenza, imperizia ed omissione di cautele e di cure delle protesi rimovibili, ed è per grave violazione della diligenza del buon professionista, medico dentista, anche in ordine alla precisa conoscenza delle condizioni di salute del paziente, che dovevano essere evidenziate in apposita cartella clinica (cfr. art. 1223 c.c., comma 2, e art. 2236 c.c. in rapporto di integrazione per complementarietà: cfr. Cass. 15 gennaio 2001 n. 499; Cass. 24 novembre 2003 n. 17781).

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente B.S.V. in favore della resistente S.B.R., delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3100,00 di cui Euro 3000,00 per onorari, oltre accessori e spese generali come per legge.

Redazione