Corte di Cassazione Civile sez. III 23/1/2009 n. 1703; Pres. Di Nanni L.F.

Redazione 23/01/09
Scarica PDF Stampa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. M.F., P.D., M.S., R.L., P.V., C.L. P. V. ed altri soci della Cooperativa Alba Rosa con ricorso del 27 aprile 2001 al tribunale di Pavia hanno dichiarato che, come soci della Cooperativa, con atto trascritto il 30 aprile 1997 avevano stipulato contratti preliminari di acquisto di immobili realizzati dalla Cooperativa in (omissis) e, terminata la costruzione, ne avevano acquistato la proprietà con atti pubblici trascritti tra il 3 febbraio ed il 21 aprile 2000. Solo nella primavera del 2001 erano venuti a conoscenza che tale R.F. aveva promosso un procedimento di espropriazione forzata che interessava gli immobili loro assegnati; il procedimento traeva origine da un sequestro conservativo, trascritto il 6 giugno 1996 e convertito in pignoramento del 20 gennaio 1998 sugli immobili realizzati dalla Cooperativa; nel procedimento era intervenuta la Banca Mediocredito, la quale aveva fatto valere un suo credito garantito da ipoteca iscritta il 30 luglio 1992. Tanto premesso, gli interessati hanno proposto opposizione di terzo all’esecuzione ed hanno chiesto al tribunale di dichiarare la loro esclusiva proprietà degli immobili e di disporre la liberazione dalle trascrizioni pregiudizievoli.

Nel giudizio si è costituita la spa Unicredit Banca Mediocredito ed è intervenuta la srl Realim, aggiudi-cataria degli immobili oggetto del giudizio.

3. L’opposizione è stata rigettata dal tribunale e la decisione è stata impugnata da M.F., F. e S. G., eredi di P.D., M.S., R.L., P.V., C.L., Po.

V. e C.G..

Nel giudizio di appello si è costituita la srl Eris Finance come cessionaria del credito azionato nei confronti dei debitori esecutati.

4. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 18 ottobre 2006, ha confermato la decisione del tribunale e, in particolare, ha ritenuto che l’appello proposto da S.G. non fosse ammissibile, perchè proposto da soggetto che alla data dell’impugnazione non aveva raggiunto la maggiore età; nel merito e per quanto è ancora rilevante, ha dichiarato:

a) che i contratti preliminari indicati dagli appellanti erano inefficaci, perchè gli atti di acquisto erano stati stipulati dopo un anno dalla trascrizione di quelli preliminari; b) che i contratti di vendita non erano opponibili al creditore procedente ed a quelli intervenuti, perchè di data successiva alla conversione del sequestro in pignoramento; c) che gli appellanti, come terzi opponenti, non potevano far valere eventuali vizi della procedura esecutiva.

5. M.F., F. e S.G., M. S., R.L., P.V., C.L. e ****** hanno proposto ricorso per cassazione.

Hanno resistito con separati controricorsi la srl Eris Finance e la srl Realim in liquidazione, la quale ha proposto anche ricorso incidentale condizionato. Gli altri intimati Unicredit, Banca mediocredito spa, Cooperativa Alba Rosa, G.N. e L. V. non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso principale n. 3072 del 2007 e quello incidentale n. 5746 del 2007 hanno dato luogo a procedimenti diversi, i quali, previa riunione, debbono essere decisi con unica pronuncia, perchè riguardano impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).

2. Le principali censure contenute nel ricorso principale prospettano questioni di nullità della procedura esecutiva e di efficacia dei contratti preliminari e definitivi di acquisto da parte dei ricorrenti.

2.1. La nullità della procedura esecutiva è oggetto del primo motivo dello stesso ricorso principale. I ricorrenti lamentano che (il tribunale e) la Corte di appello non ha dato risposta alle eccezioni che l’esecuzione era affetta da nullità perchè la Cooperativa Alba Rosa non era stata mai invitata a comparire davanti al Giudice dell’esecuzione, che essi avevano contestato la legittimità e la fondatezza dell’esecuzione sotto il profilo sostanziale e sotto quello della regolarità formale degli atti del procedimento, che l’esecuzione era stata promossa ed era proseguita con soggetti che non avevano titolo per farlo, che creditore intervenuto non era provvisto di titolo esecutivo e non aveva compiuto un autonomo atto di pignoramento, che non era stata presa in considerazione la rinuncia, all’esecuzione da parte del creditore originario, che l’Istituto mutuante non aveva erogato alla Cooperativa somme con le forme indicate dalla legge: censura di violazione degli artt. 619 e 112 c.p.c..

2.2. Problema sostanzialmente analogo è posto con il quarto motivo del ricorso, con il quale alla Corte di appello è addebitato l’errore di avere travisato la documentazione prodotta e le domande proposte in tema di corretta osservanza da parte della banca mutuataria delle norme in tema di contratto condizionato di mutuo e della corrispondente annotazione delle somme garantite: censura di violazione degli artt. 619 e 112 c.p.c..

2.3. Il problema dell’efficacia dei contratti preliminari e di quelli definitivi di acquisto da parte dei ricorrenti è contenuto nel secondo motivo dello stesso ricorso principale con il quale è denunciato che l’eccezione, sollevata dalla difesa della srl Realim secondo la quale i contratti preliminari erano stati trascritti dopo la trascrizione del sequestro conservativo in danno della Cooperativa Alba Rosa e quelli definitivi erano stati trascritti oltre l’anno dalla trascrizione di quelli preliminari, è stata proposta per la prima volta in grado di appello: censura di violazione dell’art. 345 c.p.c..

2.4. Collegato con questo è il terzo motivo sempre del ricorso principale, con il quale gli interessati si riferiscono al punto in cui la decisione impugnata ha dichiarato che i contratti preliminari erano inefficaci, perchè gli atti di acquisto erano stati stipulati dopo un anno dalla trascrizione di questi. Essi sostengono che il termine annuale previsto dall’art. 2645 bis c.c., non è perentorio e deve essere coordinato con quello triennale previsto dalla stessa norma e che, quindi, doveva essere ritenuta l’efficacia dei contratti preliminari: censura di violazione di legge.

3. Nell’ordine logico debbono essere esaminati prima i motivi secondo e terzo, i quali pongono il comune problema dell’efficacia, rispetto al pignoramento, degli atti di acquisto dei beni oggetto di esecuzione.

La sentenza impugnata, come è stato anticipato, ha negato il diritto prevalente dei ricorrenti rispetto al pignoramento, dichiarando che i contratti preliminari erano inefficaci ai sensi dell’art. 2645 bis c.c., comma 3, perchè gli atti di acquisto erano stati stipulati dopo un anno dalla trascrizione di quelli preliminari e perchè gli effetti del pignoramento eseguito il (omissis) risalivano al 6 giugno 1996, data di convalida di questo, per effetto della trascrizione della domanda di sequestro. I ricorrenti sostengono che l’eccezione di inefficacia dei contratti preliminari doveva essere dichiarata inammissibile, perchè introdotta per la prima volta in grado di appello (secondo motivo), e anche che l’eccezione non era fondata, perchè il cit. art. 2645 bis c.c., deve essere interpretato nel senso che la norma contiene il termine ultimativo di tre anni per l’efficacia del contratto preliminare; termine non interamente trascorso.

Le censure sono inammissibili.

3.1. Dalla sentenza impugnata si ricava che l’opposizione proposta dagli attuali ricorrenti è stata rigettata con la doppia motivazione: a) che i contratti preliminari erano inefficaci ai sensi dell’art. 2645 bis c.c., comma 3, poichè gli atti di acquisto erano stati stipulati oltre l’anno dalla data contrattualmente prevista, b) che gli effetti del pignoramento, retrodatato alla data di convalida del sequestro, prevalevano su quelli della trascrizione dei contratti preliminari.

In questo contesto, torna applicabile il principio secondo il quale, nel caso in cui la decisione impugnata sia fondata su una pluralità di ragioni tra loro distinte ed autonome, ciascuna logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, l’impugnazione deve essere rivolta contro ciascuna di queste, poichè l’eventuale accoglimento di essa non toccherebbe le ragioni non censurate e la decisione impugnata resterebbe ferma in base ad esse, come questa Corte ha ripetutamente affermato: sentenze 9 dicembre 1994, n. 10555, 23 settembre 1996, n. 8405; 26 marzo 2001, n. 4349, 24 settembre 2004, n. 19200, tra le altre.

Nella fattispecie, la duplicità delle ragioni del decidere è messa in evidenza dall’uso nella sentenza dell’avverbio inoltre adoperato nel significato di aggiunta alla ragione precedente e delle due ragioni del decidere i ricorrenti hanno impugnato soltanto la prima.

Ciò vuoi dire che la sentenza impugnata si regge sulla giustificazione che l’efficacia del pignoramento prevaleva rispetto ai contratti preliminari e rispetto agli atti di acquisto.

Pertanto, non è necessario esaminare il secondo e terzo motivo del ricorso principale prima indicati.

4. Si deve, nondimeno, verificare l’efficacia dell’acquisto dei ricorrenti rispetto al pignoramento dei beni sottoposti ad esecuzione ed è necessario qualificare l’opposizione proposta.

4.1. L’opposizione proposta dai ricorrenti è un’opposizione di terzo all’esecuzione ai sensi dell’art. 619 c.p.c..

Elementi di questa forma di opposizione sono: la deduzione dell’opponente di essere proprietario dei beni sottoposti ad espropriazione, la volontà da lui dichiarata di voler sottrarre i beni all’esecuzione in corso, l’accertamento che all’opponente non si addice la qualifica di terzo assoggettato alla esecuzione ai sensi dell’art. 602 c.p.c..

I ricorrenti, nella specie, indicando i titoli di acquisto dei beni pignorati, hanno dichiarato di essere proprietari dei beni e di voler sottrarre i beni all’espropriazione. Nel processo, inoltre, non è contestato che agli stessi ricorrenti non si applicano le disposizioni sull’esecuzione contro il terzo assoggettato all’esecuzione di cui al citato art. 602 c.p.c., con riferimento alla proposizione di opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi. Il terzo che, in pendenza dell’esecuzione e dopo la trascrizione del pignoramento, ha acquistato a titolo particolare il bene pignorato, infatti, soggiace alla disposizione dell’art. 2913 c.c., il quale gli nega la possibilità di svolgere le attività processuali inerenti un suo subingresso nella qualità di soggetto passivo dell’esecuzione (Cass. 18 febbraio 1969 n. 559 e 24 ottobre 1975 n. 3532, isolatamente contraddetta da Cass. 4 settembre 1985, n. 4612). Egli, poichè non assume sin dall’origine la veste di soggetto passivo dell’azione esecutiva nè è avvisato dell’esecuzione, non è legittimato neppure a proporre opposizione agli atti esecutivi (Cass. 14 aprile 1993, n. 4409).

Tanto basta avere verificato ai fini della qualificazione dell’opposizione come opposizione di terzo all’esecuzione.

4.2. Da questa qualificazione deriva che i ricorrenti non possono esercitare i poteri propri del debitore esecutato, di contestare l’azione esecutiva promossa dal creditore procedente o da quelli intervenuti, nè di far valere vizi del processo esecutivo in sè, giacchè il cit. art. 2913 c.c., dichiarando che gli atti di disposizione dei beni pignorati non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti, non riconosce agli opponenti il ruolo di interlocutori rispetto ai creditori, essendo loro interlocutore semmai solo il debitore esecutato dal quale possono pretendere il residuo della somma ricavata dalla vendita. la censura riguardante a nullità della procedura esecutiva, contenuta nel primo motivo e riguardante la nullità della procedura esecutiva, così è rigettata.

4.3. La censura, contenuta nel quarto motivo, riguardante l’osservanza da parte di uno dei creditori delle norme in tema di contratto condizionato di mutuo e della corrispondente annotazione delle somme garantite, indipendentemente dalla sua inammissibilità per difetto di autosufficienza, non può essere esaminata, poichè, come è stato precisato, nel giudizio di opposizione di terzo all’esecuzione alcuna indagine può essere svolta sulla legittimità dell’esecuzione.

I primi quattro motivi del ricorso principale, in conclusione, sono rigettati.

5. Sanatoria della minore età di S.G..

5.1. La sentenza impugnata ha verificato che al momento in cui propose appello lo S. non aveva ancora compiuto diciotto anni ed ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello da lui proposto.

L’interessato, con il quinto motivo del ricorso principale ha dichiarato di avere raggiunto la maggiore età nel corso del giudizio di appello e che la circostanza operava da sanatoria della impugnazione: cen-sura di violazione dell’art. 75 c.p.c..

II motivo non è fondato.

5.2. La sanatoria, infatti, poteva operare nel corso del giudizio di appello, dando la dimostrazione a quel Giudice del raggiungimento della maggiore età e della costituzione nel giudizio.

Questa dimostrazione non è stata data al Giudice di appello e non può valere in questa sede, giacchè il difetto di legittimazione è stato dichiarato con riferimento al precedente giudizio, nel quale il potere di impugnazione si era consumato.

6. Istanza di sospensione. Con l’ultimo motivo del ricorso principale è proposta istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata.

Il motivo è inammissibile, perchè l’istanza per la sospensione di cui all’art. 373 c.p.c., deve essere proposta al Giudice che ha pronunciato la decisione impugnata.

Ne deriva che l’istanza proposta alla Corte di cassazione, come in questa fattispecie, è inammissibile, giacchè la Corte non è titolare di poteri cautelari, a meno che norme espresse non glieli attribuiscono: sent. 22 febbraio 2007, n. 4112.

7. In conclusione, il ricorso principale è rigettato.

Il ricorso incidentale proposto dalla srl Realim in liquidazione, siccome condizionato, non può essere esaminato.

Le spese di questo giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito l’esame di quello incidentale, compensa le spese di questo giudizio.

Redazione