Corte di Cassazione Civile sez. III 22/7/2010 n. 17215

Redazione 22/07/10
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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 13 giugno 1998 M.G. e V.C., quali legali rappresentanti del figlio minore M., deducevano che nel pomeriggio del (omissis), al termine delle lezioni di doposcuola, il loro figliolo, nella ressa formatasi all’uscita nel cortile dell’Istituto Elementare di via (omissis), era caduto picchiando con la testa contro un gradino; che, in conseguenza, il detto minore aveva riportato lesioni con postumi, addebitabili al personale scolastico che era rimasto assente al momento del fatto; convenivano quindi in giudizio davanti al Tribunale di S. Maria C. Vetere, sezione di Aversa, il Ministero della Pubblica Istruzione per conseguire il risarcimento di tutti danni oltre accessori e spese processuali.

Radicatasi la lite, il Ministero contestava la domanda e, in ogni caso, chiedeva (ed otteneva) di chiamare in causa la soc. UNIPOL presso cui adduceva di essere assicurato per eventi dannosi del genere dedotto dagli attori.

Si costituiva, quindi, la soc. UNIPOL che resisteva sia alla domanda di garanzia che a quella di manleva.

Il Tribunale adito, con sentenza del 13 marzo 2002, condannava il convenuto Ministero al pagamento, in favore del minore M. come rappresentato, della somma di Euro 8.500,00 oltre interessi e spese processuali; rigettava la domanda di garanzia del Ministero e compensava le spese relative.

Con sentenza pubblicata in data 7 febbraio 2005 la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda, ritenuto che nella specie non fosse invocabile la presuzione di cui all’art. 2048 c.c., ed in assenza di prova sulla dinamica del sinistro, ai sensi degli artt. 2043 e 2697 c.c.; compensava quindi le spese.

Propongono ricorso per cassazione M.M., M.G. e V.C. con quattro motivi.

Resiste con controricorso il Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Motivi della decisione

Con il primo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 324 e 329 c.p.c., nonchè l’omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia non essendo stato impugnato il capo della sentenza del Tribunale che aveva accertato che il ragazzo si era infortunato nella ressa formatasi all’uscita nel cortile dell’Istituto, cadendo e picchiando la testa contro un gradino. Al fatto non sarebbe stato presente alcun insegnante.

Il rilievo non è fondato, posto che il primo motivo di appello formulato dal Ministero della Pubblica Istruzione aveva criticato proprio l’erronea applicazione dell’art. 2048 c.c., comma 2, in relazione al fatto che l’allievo si sarebbe fatto male da solo, e quindi aveva proposto una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella fatta propria dalla sentenza del Tribunale.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2043, 2048 e 2697 c.c. e l’omessa, contraddittoria ed illogica motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni formalizzate per iscritto dalle insegnanti F.A. e B.T., con le quali si dava atto che gli alunni erano stati accompagnati "fuori della classe" e che all’atto della caduta il ragazzo si trovava nei pressi della madre che lo aveva subito soccorso.

La censura si risolve in una diversa valutazione degli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio di merito, ma non vengono poste in luce carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, o ancora, mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi. Si deve rilevare che il ricorso per cassazione non può essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti. Tali aspetti del giudizio, infatti, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento. Diversamente il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e quindi di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di legittimità (Cass. 27 ottobre 2006, n. 23087).

In concreto, la parte ricorrente, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, si limita – in buona sostanza – a sollecitare una diversa lettura, delle risultanze di causa preclusa in questa sede di legittimità.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1218 c.c., nonchè il vizio di motivazione posto che se fosse provato che il ragazzo si fosse danneggiato da solo, sarebbe configurabile un inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c..

Le valutazioni della Corte d’Appello escludono ogni ipotesi di colpa a carico delle insegnanti che stavano accompagnando il ragazzo all’uscita, essendo stato assolto l’obbligo di vigilanza che incombeva alle stesse; al contrario, l’infortunio si era verificato a causa di comportamenti del tutto imprevedibili dello stesso ragazzo e quindi nessuna ipotesi di inadempimento risulta configurabile nella specie.

Con il quarto motivo si denuncia la omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, ossia sulla ricostruzione dell’evento dannoso, sulla base delle dichiarazioni scritte delle insegnati.

Il motivo è assorbito da quanto ritenuto in relazione al secondo motivo.

Il ricorso merita quindi il rigetto; tenuto conto delle non omogenee decisioni assunte dai giudici del merito, appare conforme a giustizia disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta il ricorso; dichiara compensate le spese.

Redazione