Corte di Cassazione Civile sez. III 22/2/2008 n. 4604; Pres. Varrone M., Est. Bisogni G.

Redazione 22/02/08
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Svolgimento del processo

G.R., acquirente dallo Studio Erre di P. R. di un dipinto di proprietà del signor C.A., attribuito al maestro S.M., conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma il C. e la P. deducendo che a seguito di una perizia il dipinto si era dimostrato non autentico.

Chiedeva pertanto la risoluzione del contratto di compravendita del dipinto, e la condanna dei convenuti alla restituzione del prezzo di L. 18.000.000 e al risarcimento dei danni.

Si costituiva P.R. chiedendo il rigetto delle domande della G. e deducendo che il dipinto le era stato consegnato per la ricerca di possibili acquirenti e con la attribuzione al S. da parte di C.M.A. (meglio nota come C.M.) unica persona autorizzata dal maestro S. a valutare l’autenticità delle opere attribuite a lui attribuite.

Si costituiva altresì C.A. che veniva autorizzato a chiamare in garanzia G. e I.M.A., titolari della galleria d’arte Cortina presso la quale, a sua volta, aveva acquistato il dipinto.

Il giudizio veniva interrotto e riassunto nei confronti di P. A.R., erede di P.R..

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 47013/02, rigettava la domanda della G. in quanto quest’ultima aveva effettuato l’acquisto sull’esclusivo presupposto dell’autenticazione del dipinto da parte della C.M..

La Corte di appello di Roma con sentenza dell’8 febbraio – 22 giugno 2006 ha riformato la decisione di primo grado e dichiarato risolto il contratto di compravendita del dipinto intercorso fra la G. e il C. che ha condannato alla restituzione della somma di Euro 9.296,22 con interessi legali dalla data dell’acquisto (24 febbraio 1987) al saldo. La Corte di appello ha inoltre respinto l’appello incidentale dei Sigg.ri I., ha compensato interamente le spese processuali dei due gradi di giudizio fra la G. e la A. e per una metà fra la G. e il C. che ha condannato al pagamento della restante quota.

Ricorre per cassazione il C. affidandosi a cinque motivi di impugnazione. Si difende con controricorso la G..

Entrambe le parti depositano memorie ex art. 378 c.p.c., e, all’udienza del 28 gennaio 2008, la difesa del C. presenta brevi osservazioni scritte sulle conclusioni del Pubblico Ministero ex art. 379 c.p.c..


Motivi della decisione

Va rilevato che in ordine ai primi quattro motivi di ricorso è cessata la materia del contendere in quanto il C., versando la somma di 9.296,22 euro in data 2 ottobre 2006, ha dato esecuzione alla sentenza che non intende più contestare relativamente all’accertamento della non autenticità del dipinto e alla risoluzione del contratto di compravendita. Da parte sua la G. ha ricevuto il pagamento e restituito il quadro al C..

Rimane invece controversa la questione relativa agli interessi legali che la Corte di appello di Roma ha riconosciuto spettanti alla G. dall’acquisto del dipinto (24 febbraio 1987) alla data di restituzione del prezzo. Tali interessi non sono stati corrisposti dal C. che sul punto si riporta al quinto motivo del suo ricorso.

Con tale motivo di ricorso si deduce infatti da parte del C. la violazione dell’art. 1282 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Secondo il ricorrente è illegittima la condanna emessa dalla Corte di appello al pagamento degli interessi legali sul prezzo da restituire e con decorrenza dall’epoca dell’acquisto del dipinto al saldo. Infatti la decisione impugnata non ha avuto per oggetto una obbligazione pecuniaria e la G. ha potuto usufruire del dipinto acquistato per tutto il tempo intercorrente dalla data di acquisto all’esecuzione della sentenza di appello. Infine la Corte di appello non ha tenuto conto di aver escluso ogni colpa del C. relativamente all’ignoranza della non attribuibilità del dipinto al S..

Il ricorrente formula quindi il seguente quesito di diritto:

"affermare che la Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha illegittimamente condannato l’avvocato C.A. al pagamento degli interessi legali su di una somma di Euro 9.296,22, non costituente, originariamente, la somma di denaro di un credito liquido ed esigibile, bensì la somma rappresentante il sostitutivo della cosa oggetto della domanda".

Il motivo è infondato.

Deve infatti ritenersi legittima la pronuncia della corte di appello che a seguito dell’accertamento della ricorrenza di una ipotesi di aliud pro alio ha dichiarato risolto il contratto e condannato il C. a restituire il prezzo di acquisto del dipinto con interessi legali decorrenti dal giorno della corresponsione del prezzo.

Nell’ipotesi di consegna al compratore di aliud pro alio si verifica una ipotesi di inadempimento del venditore che comporta l’applicazione del principio secondo cui "la sentenza di risoluzione per inadempimento produce riguardo alle prestazioni da eseguire un effetto liberatorio "ex nunc" e rispetto alle prestazioni già eseguite un effetto recuperatorio "ex tunc" (tranne che nei contratti ad esecuzione continuata o periodica). Pertanto, in caso di risoluzione di un contratto di vendita per inadempimento del venditore questi è tenuto a restituire le somme ricevute con gli interessi legali a decorrere dal giorno in cui le somme stesse gli furono consegnate dall’acquirente" (Cassazione civile, sezione 2^, n. 11511 del 21 ottobre 1992, Rv. 479092).

Il bene ricevuto dal compratore in cambio del denaro nella ipotesi di vendita di aliud pro alio è del tutto infungibile rispetto a quello che aveva costituito l’oggetto della vendita nella comune intenzione delle parti. Pertanto il predetto obbligo di corrispondere gli interessi legali sul corrispettivo in denaro da restituire, che grava sul venditore, non può in alcun modo considerarsi neutralizzato dal godimento del bene ricevuto dal compratore.

Va pertanto respinto il ricorso. Sussistono giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese processuali del presente giudizio specificamente in considerazione del comportamento delle stesse che ha consentito di definire in larga parte il conflitto prima della presente pronuncia e in considerazione della peculiarità della lite e della buona fede dei contendenti relativamente alla compravendita del dipinto attribuito al S..

P.Q.M.
La Corte

Rigetta il ricorso e compensa interamente le spese processuali del giudizio di cassazione.

Redazione