Corte di Cassazione Civile sez. III 21/1/2011 n. 1408

Redazione 21/01/11
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(omissis)
SENTENZA
Sul ricorso 31603-2006 proposto da:
yyyy elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,rappresentato e difeso dall’avvocato yyyy LUIGI giusta delega in atti;
contro
– ricorrente-
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE yyyy S.P.A. ;
– intimata
avverso la sentenza n. 199/2005 del TRIBUNALE DI S.MARIA CAPUA VETERE SEDE DISTACCATA DI PIEDIMONTE MATESE, emessa il 25/10/2005, depositata il 25/10/2005, r.g.n. 121/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO yyy;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore *********************** yyy che ha concluso per il rigetto.

La Corte, rileva,
il yy citò in giudizio la compagnia yyy perché fosse dichiarato il suo diritto di assicurare per la R.C. auto un veicolo intestato a sua madre (che egli sosteneva da lui stesso abitualmente condotto) mediante polizza a se stesso intestata per altro veicolo di sua proprietà (e, dunque, con la medesima classe di merito);
la domanda, accolta dal G.d.P. di Piedimonte Matese, è stata respinta dal Tribunale di S. Maria C.V.;
il yy propone ora ricorso per cassazione a mezzo di quattro motivi e non si difende l’intimata compagnia;
osserva,
il primo motivo sostiene che la domanda non concerneva la stipula di un nuovo contratto a favore di terzo, bensì il riconoscimento del diritto di poter stipulare un contratto assicurativo anche da parte di chi non è proprietario del veicolo ma ne è solo il conducente;
il secondo motivo sostiene la violazione degli artt. 1469 bis e segg. cc, in quanto sarebbe vessatoria per il consumatore la clausola che impedisce di assicurare mediante la medesima polizza (e la medesima classe di merito) una vettura altrui ma pur sempre in uso del conducente;
il terzo motivo censura la scorrettezza processuale della controparte;
il quarto motivo censura la sentenza nel punto in cui ha condannato l’attuale ricorrente al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio;
I motivi, che non fanno che ripetere quanto già sostenuto nei giudizi del merito, sono infondati in quanto il giudice, dopo avere escluso che sia legalmente imposto alla compagnia il diritto del contraente di assicurare mediante polizza a sé intestata il veicolo in proprietà altrui, è passato all’interpretazione del contratto ed ha escluso che da esso derivi per l’assicurato la pretesa vantata; ha, altresì, con motivazione congrua e logica, escluso la natura vessatoria delle condizioni di contratto, sia a norma dell’art. 1341 cc, sia a norma degli artt. 1469 bis e segg.cc;
quanto alla condanna alle spese dei giudizi di merino, essa è legittima conseguenza della soccombenza dell’ attore;
il ricorso deve essere, pertanto, respinto, senza doversi provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione, in considerazione della mancata difesa della parte intimata,

P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Roma, 2 dicembre 2010
(omissis)

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