Corte di Cassazione Civile sez. III 21/11/2008 n. 27673; Pres. Varrone M.

Redazione 21/11/08
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 15 ottobre 2002 – 18 gennaio 2003 la Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Rimini del 4 – 10 ottobre 2000 che aveva rigettato la domanda di risarcimento di danni relativi all’auto ed alla persona – proposta da G.E. nei confronti della Regione Emilia Romagna, a seguito dell’incidente stradale verificatosi in data 21 novembre 1996 (allorchè la G., alla guida della vettura di sua proprietà, lungo la provinciale (omissis), aveva perso il controllo dell’auto a causa di un passero che si era infilato nell’abitacolo attraverso il finestrino aperto).

I giudici di appello davano atto delle dichiarazioni rese da un teste, secondo il quale a seguito dello sparo di un cacciatore si era alzato un nugolo di uccelli, uno dei quali era appunto entrato nella vettura condotta dalla G. attraverso il finestrino aperto.

Tale circostanza, tuttavia, era ritenuta irrilevante dai giudici di appello che escludevano la esistenza di nesso causale tra tale evento e la moltitudine di uccelli, presenti in zona (secondo la versione fornita dall’attrice).

Avverso tale decisione la G. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da due motivi, illustrati da memoria.

Resiste la Regione con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., nonchè omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia e violazione della L.R. Emilia Romagna n. 9 del 1994, art. 6.

La L. 11 febbraio 1992, n. 157, affida alle Regioni i poteri di gestione, tutela e controllo della fauna selvatica, prevedendo la pianificazione faunistico – venatoria con istituzione di zone di ripopolamento e cattura, fino alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio.

Per far fronte ai danni risarcibili arrecati alla produzione agricola è costituito un fondo regionale destinato ai risarcimenti.

La legge regionale Emilia Romagna prevede le risorse da assegnare a ciascuna Provincia per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica nelle zone di protezione, confermando i compiti di pianificazione della fauna sul territorio assegnati dalla legge del 1992 alla Regione.

Nel caso di specie, il mancato avvio di un piano di abbattimento dei passeri, esistenti in soprannumero nella zona, aveva costituito la causa dell’incidente verificatosi nella vicina strada provinciale.

La presenza di un nugolo di passeri, confermata dal teste escusso, aveva reso certo e sicuro il verificarsi dell’evento.

Non poteva, del resto, pretendersi – come pure avevano affermato i giudici di appello – che la attrice desse la dimostrazione che, in presenza di un numero più ridotto di volatili, quel singolo passero non sarebbe entrato nella vettura.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, violazione della L.R. Emilia Romagna n. 8 del 1994, art. 6, e art. 2050 c.c..

Le disposizioni in esame prevedono il piano finanziario per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica. Considerato che l’incidente si era verificato in zona di protezione (oasi di ripopolamento e cattura) e da un cacciatore, rimasto sconosciuto, nel corso dell’attività venatoria, la Regione era tenuta al risarcimento dei danni, in forza dell’art. 6, della legge regionale che, nella fattispecie, non era stato invece applicato.

Tale articolo, a differenza di quanto previsto dalla L. n. 157 del 1992, art. 26, non limita il risarcimento dei danni alla sola produzione agricola ed alle opere approntate sui terreni, ma estende la tutela nei confronti di tutte le persone e le cose. In ogni caso, poichè la Regione sovraintende, gestisce e controlla l’attività venatoria, la stessa era comunque – soggetta all’art. 2050 c.c., che riguarda l’esercizio di attività pericolose.

Osserva il Collegio:

I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, non sono fondati.

Non sono sostanzialmente in contestazione l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario dell’emanazione di norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica e l’affidamento alle medesime dei poteri di gestione, tutela e controllo (Cass. n. 13907 del 2002).

La sentenza impugnata non si è discostata da questi principi, ma ha affermato che – nel caso concreto – la danneggiata non aveva affatto dimostrato la riconducibilità del sinistro a comportamenti imputabili alla Regione.

Per contro, la regolamentazione giuridica della questione propugnata dalla G. non può essere condivisa. Infatti costei, dopo avere riconosciuto l’applicabilità ai danni cagionati dalla fauna selvatica della disciplina attinente alla responsabilità aquiliana, imputa alla Regione di non avere adottato, nell’ambito di quell’attività di indirizzo e di pianificazione, cui è legislativamente tenuta, tutte le cautele necessarie per la salvaguardia degli utenti delle strade, così rendendo possibile l’incidente per cui è causa.

Ma in tal modo la ricorrente finisce con il reintrodurre una costruzione giuridica inquadratale nella previsione dell’art. 2052 c.c., in quanto fa discendere dai detti poteri di gestione, tutela e controllo della fauna selvatica, una sorta di responsabilità automatica dell’Ente ogni volta che si verifichi un qualsiasi incidente con coinvolgimento della fauna selvatica.

Invece, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la relativa verifica deve incentrarsi sulla considerazione che la responsabilità della Regione è configurabile solo ex art. 2043 c.c., con le note implicazioni circa l’onere probatorio.

Secondo l’indirizzo prevalente, il danno cagionato dalla fauna selvatica, che ai sensi della L. 27 dicembre 1977, n. 968, appartiene alla categoria dei beni patrimoniali indisponibili dello Stato, non è risarcibile in base alla presunzione stabilita nell’art. 2052 c.c., inapplicabile con riguardo alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della p.a., ma solamente alla stregua dei principi generali della responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2043 c.c., anche in tema di onere della prova e richiede, pertanto, l’accertamento di un concreto comportamento colposo ascrivibile all’Ente pubblico (Cass. 1 agosto 1991, n. 8470; 13 dicembre 1999, n. 13956; Cass. 14 febbraio 2000, n. 1638; Cass. 24 settembre 2002, n. 13907, Cass. 24 giugno 2003 n. 100008, Cass. 28 luglio 2004 n. 14241).

La situazione non è poi mutata con l’entrata in vigore della L. n. 157 del 1992, la quale ha ribadito che: "la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale".

Anche la Corte Costituzionale ha escluso la sussistenza di una irragionevole disparità di trattamento tra il privato, proprietario di un animale domestico (o in cattività), e la Pubblica Amministrazione, nel cui patrimonio sono ricompresi anche gli animali selvatici, sotto il profilo che gli eventuali pregiudizi, provocati da "animali che soddisfano il godimento della intera collettività, costituiscono un evento puramente naturale di cui la comunità intera deve farsi carico, secondo il regime ordinario e solidaristico di imputazione della responsabilità civile, ex art. 2043 c.c." (ord. n. 4 del 4 gennaio 2001).

Così inquadrata la questione appare giuridicamente corretta la sentenza impugnata, poichè non possono essere pretese dall’Ente pubblico la recinzione e la segnalazione generalizzate di tutti i perimetri boschivi indipendentemente dalle loro peculiarità concrete.

Sarebbe, poi, stato onere dell’attrice dimostrare che il luogo del sinistro fosse abitualmente frequentato da animali selvatici – con un numero eccessivo di esemplari, tale da costituire un vero e proprio pericolo per gli utenti della strada – ovvero fosse stato teatro di precedenti incidenti tali da allertare le autorità preposte, e da imporre all’ente proprietario della strada l’obbligo di collocare appositi cartelli di segnalazione stradale di pericolo. Le disposizioni richiamate dalla ricorrente, peraltro, riguardano una situazione ben diversa e cioè la causazione di danni alla produzione agricola.

Corretta sotto il profilo giuridico, la sentenza impugnata non è censurabile neppure sotto il profilo del vizio di motivazione, dal momento che il ricorso è privo di specifiche argomentazioni in proposito.

Con accertamento che sfugge a qualsiasi censura in questa sede di legittimità, i giudici di appello hanno escluso l’esistenza di un nesso di causalità tra il fatto che un singolo passero fosse entrato nell’abitacolo della vettura e la presenza di una moltitudine di uccelli nei pressi della strada percorsa dalla G..

Si era trattato, hanno accertato i giudici di appello, di un caso fortuito che non si sarebbe certamente verificato qualora la attrice avesse tenuto chiuso il finestrino della vettura.

Il comportamento di un animale selvatico – ed il volo di un uccello in particolare – costituisce un fatto accidentale, non prevedibile nè prevenibile.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.100,00 (tremilacento/00) di cui Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.

Redazione