Corte di Cassazione Civile sez. III 21/11/2008 n. 27671; Pres. Varrone M.

Redazione 21/11/08
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 21 dicembre 2002, la Corte d’appello di Firenze confermava la decisione del Tribunale di Pisa, dell’1 settembre-19 dicembre 1998, la quale aveva rigettato la domanda di N. M., intesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un incendio, originato da corto circuito prodottosi in una cassetta di derivazione di proprietà dell’ENEL, situata nel garage annesso ad un edificio di civile abitazione condotto in locazione dall’attrice (ed adibito a deposito di prodotti per parrucchieri), sul rilievo che – trattandosi di responsabilità extracontrattuale – doveva considerarsi interamente decorso il termine breve di prescrizione quinquennale.

Avverso tale decisione la N. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da due distinti motivi.

L’ENEL resiste con controricorso.

Il Ministero della Giustizia, cui pure è stato notificato il ricorso per cassazione, non ha svolto difese in questa sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, omessa e comunque insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 1281 cod. civ., in tema di responsabilità per inadempimento delle obbligazioni e dell’art. 2946 cod. civ., in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

La Corte territoriale aveva errato nel qualificare come di natura extracontrattuale la responsabilità dell’ENEL, considerato che la scatola di derivazione non era estranea al rapporto di utenza, essendo utilizzata per la distribuzione della energia elettrica allo stabile di cui faceva parte il garage condotto in locazione dalla N. oltre che altri fabbricati posti più a valle.

Con motivazione inadeguata, i giudici di appello avevano affermato che il somministrante è responsabile, ai sensi dell’art. 1218 c.c., solo per i danni cagionati da indebita interruzione o cattiva esecuzione del servizio di erogazione energetica, ma solo quando questi eventi incidano sull’oggetto della prestazione di fornire il bene convenuto.

In realtà, la cassetta dove ebbe a svilupparsi l’incendio era collocata nella abitazione della ricorrente, e questa ultima era utente ENEL. Pertanto, doveva necessariamente concludersi che la cassetta interessava direttamente la unità immobiliare della ricorrente e che la stessa fosse intimamente collegata alla utenza in atto.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, omessa e comunque insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione agli art. 1803 e 1706 c.c., in tema di contratto di comodato, contratto di deposito ed obblighi del custode.

La N. era anche diretta depositarla della cassetta interna dalla quale si era sprigionato l’incendio.

Questa cassetta – secondo quanto avevano riconosciuto gli stessi giudici di appello – serviva anche il fabbricato nel quale era situato il garage dato in locazione alla ricorrente, per cui doveva ritenersi che senza questi congegni vi sarebbero state conseguenze negative sulla utenza in atto.

Solo per questo, dunque, avrebbe dovuto ritenersi contrattuale la responsabilità dell’ente per l’errata o mancata manutenzione della cassetta.

Ma anche nell’ipotesi contraria, il rapporto di deposito o comodato avrebbe dovuto ritenersi teleologicamente collegato al contratto di somministrazione e quindi di natura contrattuale, sia che lo si qualificasse come originato da servitù coattiva o volontaria ovvero come comodato accessorio alla utenza.

Infatti, non vi era ragione per la quale la utente avrebbe dovuto tenere in casa sua una cassetta elettrica tanto pericolosa, con tutti i rischi ed i pericoli conseguenti, se non per un rapporto contrattuale di comodato o di deposito.

In ogni caso, si era venuta a creare una sorta di contratto misto, in cui le clausole erano rapportabili alla figura tipica del deposito, del quale era applicabile la specifica disciplina.

I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, non sono fondati.

La tesi sostenuta dalla ricorrente può riassumersi nell’argomento per cui, essendo il congegno, di cui come utente la N. era depositarla, posto all’interno del garage, collegato al rapporto contrattuale di somministrazione di energia, la responsabilità della società erogatrice della energia elettrica doveva considerarsi di natura contrattuale, con ogni conseguenza anche in ordine ai termini di prescrizione decennale, applicabili al caso di specie.

I giudici di appello hanno premesso che dovevano considerarsi del tutto pacifiche le circostanze temporali che avevano condotto il Tribunale a ritenere prescritto il diritto.

Sulla base della relazione di accertamento tecnico preventivo, acquisita agli atti nel giudizio di primo grado, era risultato che la causa più probabile dell’incendio – tra le varie prese in esame – doveva ravvisarsi in un corto circuito sviluppatosi nella casetta di derivazione, di proprietà dell’ENEL, posta a monte del contatore di energia elettrica riguardante l’immobile cui apparteneva il fondo locato.

Questa parte della rete di distribuzione doveva – ad avviso della Corte territoriale – essere considerata estranea alla struttura dell’impianto dello stabile e quindi al rapporto derivante dal contratto di somministrazione di energia elettrica.

La responsabilità dell’ENEL, quindi, non poteva che essere considerata come di natura extracontrattuale, atteggiandosi come elusione del più generale obbligo del "neminem laedere".

Tra l’altro, hanno precisato i giudici di appello – con autonoma "ratio decidendi" (non censurata specificamente dalla ricorrente, la quale ribadisce solo – p. 5 ricorso – di essere utente ENEL) – non era neppure stata dimostrata la esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, relativo alla somministrazione dell’energia elettrica all’immobile locato alla N..

Sotto un ulteriore profilo, la Corte territoriale ha poi aggiunto che non poteva neppure configurarsi nei confronti della originaria attrice un rapporto di deposito relativo alla cassetta di derivazione posta nel garage, considerato che un rapporto del genere potrebbe configurarsi unicamente nei confronti del proprietario del fondo, ovvero essere originato da servitù coattiva o volontaria.

In ogni caso, l’incendio che aveva interessato tale apparecchiatura restava estraneo all’oggetto della prestazione dedotta in contratto, essendo collocata a monte del contatore per la rilevazione dei consumi.

Neppure questa ultima argomentazione è sottoposta a specifica censura da parte della ricorrente, la quale si è limitata a sottolineare che ad altri conduttori dello stesso immobile, che pure ebbero a subire danni a seguito dell’incidente per cui è causa, l’ENEL aveva provveduto a risarcire completamente i danni subiti (p. 4 ricorso).

Si tratta, all’evidenza, di considerazioni prive di qualsiasi rilevanza sul piano strettamente giuridico.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese di questo giudizio di cassazione.

Redazione