Corte di Cassazione Civile sez. III 17/12/2009 n. 26524

Redazione 17/12/09
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Svolgimento dal processo

S. F. e G. M., nella loro qualità di genitori esercenti la potestà sul minore L. F., convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Udine F. F. per sentirlo condannare al risarcimento del danno sofferto dal loro figliolo, aggredito dal cane di proprietà del predetto F. F..
Si costituiva il convenuto, il quale confermava lo svolgimento dei fatti, così come esposto nell’atto introduttivo del giudizio, ed insisteva per ottenere la chiamata in causa della compagnia assicuratrice che aveva rifiutato di provvedere all’indennizzo nonostante la polizza stipulata.
All’esito della chiamata del terzo assicuratore si costituiva la spa SAI chiedendo il rigetto della domanda in quanto erano esclusi dalla copertura assicurativa, fra gli altri, gli ascendenti e i discendenti dell’assicurato e quindi il nipote L., discendente in linea retta. La compagnia assicuratrice concludeva quindi per il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Udine accoglieva la domanda attrice nonché la richiesta di manleva formulata dal convenuto F. F., cosi condannando la chiamata in causa SAI al risarcimento del danno quantificato in lire 5.405.400.
Avverso la predetta decisione la SAI proponeva appello articolato su sei motivi.
Resisteva F. F. chiedendo la conferma dell’impugnata decisione e comunque l’accertamento dell’operatività della polizza assicurativa; quindi la manleva in proprio favore da parte della SAI.
L. F. si costituiva formulando fra l’altro appello incidentale.
La Corte d’Appello di Trieste rigettava le domande nei confronti della spa SAI e condannava F. e L.
F. a restituire alla stessa Sai gli importi ricevuti, oltre accessori
Rigettava l’appello incidentale di L. F..
Proponeva ricorso per cassazione S. F..
Resisteva la Fondiaria Sai.

Motivi della decisione

Con i primi due motivi, che per la loro stretta connessione devono essere unitariamente considerati, parte ricorrente rispettivamente censura: 1) "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, quale la configurazione della limitazione relativa ai terzi invocata ex adverso come "condizione generale di contratto" – Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1321 e 1322 c. 1 c.c. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 1341 c.c."; 2) "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, quale la conoscenza e/o conoscibilità da parte del sig. F. F. della limitazione relativa ai terzi invocata ex adverso – Violazione e falsa applicazione dell’art. 1341 c. 1 c.c. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 1370 c.c. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.".
Parte ricorrente esclude anzitutto che la limitazione di cui alla pag. 37 del "libretto" della SAI, che si adduce collegato alla polizza assicurativa, possa quanto meno valere come "condizione generale di contratto" cui applicare la disciplina dell’art. 1341 c.c.
Infatti, anche a ritenere che la limitazione in discorso integri una vera e propria clausola negoziale, prosegue parte ricorrente, come tale astrattamente riferibile al contratto di assicurazione stipulato da F. F., non pare proprio che la stessa possa assurgere al rango di "condizione generale di contratto", suscettibile di applicazione in forza della suddetta disposizione.
Quanto poi alla conoscibilità, da parte dello stesso F., delle licitazioni soggettive contenute nel "libretto" de quo sostiene ancora parte ricorrente che mediante la prova testimoniale non è stata dimostrata la sicura consegna del libretto a quest’ultimo al momento della sottoscrizione della polizza e che la S.A.I. S.p.A., predisponendo un contratto i cui contenuti non erano assolutamente conoscibili nella loro interezza da parte del contraente debole, non si è comportata secondo le regole della buona fede contrattuale e della correttezza.
In buona sostanza, conclude parte ricorrente, la sentenza gravata dapprima omette di indagare su quali siano le condizioni generali di contratto (e non già le mere clausole contrattuali) applicabili al rapporto negoziale de quo, e poi con motivazione contraddittoria, a fronte della totale mancanza di prova da parte SAI, argomenta induttivamente circa la conoscibilità da parte del contraente debole delle presunte condizioni generali di contratto "RC Famiglia".
I due motivi sono anzitutto non autosufficienti perché il ricorso non riporta il testo integrale del "libretto" prodotto dalla SAI, cosi impedendo a questa Corte di effettuarne un adeguato e completo esame.
Per altro verso il problema della conoscibilità implica un accertamento in fatto come tale riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità in quanto la relativa motivazione è congrua ed immune da vizi logici o giuridici.
Quanto in particolare alla conoscenza della clausola, sostiene l’impugnata sentenza che essa faceva parte delle condizioni del contratto di assicurazione e che il rinvio operato in polizza a siffatte condizioni rendeva nota all’aderente la loro esistenza tanto più che lo stesso F., mostrando di conoscerle, aveva in parte ad esso derogato. In altri termini l’impugnata sentenza ha con ampi e convincenti argomenti, dimostrato la conoscibilità delle limitazioni di responsabilità.
Con il terzo ed ultimo motivo parte ricorrente denuncia infine "Omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, quale la vessatori età della limitazione relativa ai terzi invocata ex adverso – Violazione e falsa applicazione dell’art. 1341 c. 2 c.c. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 1370 c.c."
Sostiene il F. che la clausola di p. 37 del "libretto" intitolata "Delimitazione relativa a terzi" (secondo la quale non sono considerati terzi le persone assicurate nonché i loro ascendenti o discendenti), ben lungi dal delimitare il novero dei "terzi" in relazione all’intuitivo aggravio di rischio per la Compagnia Assicuratrice esonera da ogni responsabilità l’Istituto sulla scorta del diverso criterio della "parentela in linea retta".
Si tratta, in altri termini, secondo il F., di una vera e propria limitazione di responsabilità unilateralmente predisposta a proprio vantaggio dal contraente predisponente la clausola, come tale vessatoria e necessitante di duplice sottoscrizione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c. 2 c.c.
La tesi è infondata.
Per costante orientamento di questa Corte infatti, nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell’art. 1341 cod. civ., quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito. Attengono, viceversa, all’oggetto del contratto le clausole che, come nella fattispecie per cui è causa, riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito (Cass.,11.1.2007, n. 395; Cass., 29.5.2006, n. 12804).
Per tutte le ragioni che precedono il ricorso deve essere allora rigettato mentre si ritiene sussistano giusti motivi per una integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa lo spese del giudizio di cassazione.

Redazione