Corte di Cassazione Civile sez. III 14/5/2009 n. 11028; Pres. Varrone M.

Redazione 14/05/09
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RITENUTO IN FATTO

1. L’avvocato D.F.L. ha proposto istanza di liquidazione del compenso dovutogli per aver prestato – a seguito di deliberazione di accoglimento della relativa istanza da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia – il proprio patrocinio a spese dello Stato a favore di A.F. per proporre ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello di Brescia in una controversia fra il medesimo e la s.n.c. Nuovo Parking Sport di **************** e la R.A.S. Sul ricorso, iscritto al n. r.g. 13459 del 2004 la Corte ha deciso con sentenza n. 4279 del 2008 di questa Sezione rigettandolo.

L’istanza è stata presentata direttamente a questa Sezione ed il Presidente facente funzioni di Titolare ha disposto che si provvedesse alla sua iscrizione a ruolo da parte della cancelleria centrale della Corte. p.2. Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata all’istante e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha avuto il seguente tenore:

"(….) 2. – L’istanza, alla quale deve attribuirsi valore di ricorso rivolto alla Corte, appare inammissibile, in quanto avrebbe dovuto essere indirizzata all’ufficio giudiziario che ha pronunciato la sentenza che era stata oggetto del ricorso principale e del ricorso incidentale, cioè, nella specie, alla Corte d’Appello di Brescia.

La Corte aveva, infatti, già statuito che In tema di patrocinio a spese dello Stato secondo il regime di cui al D.Lgs. n. 113 del 2002, deve ritenersi che la competenza sull’istanza e sul procedimento di liquidazione degli onorari del difensore per il ministero prestato nel giudizio di cassazione spetti al giudice di rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato (a seguito dell’esito del giudizio di cassazione), così come prevedeva la norma della L. n. 217 del 1990, art. 15 quattuordecies, atteso che la circostanza che nel D.Lgs. n. 113 del 2002, art. 82, (riprodotto nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82) la previsione di quella norma non sia stata espressamente riprodotta (al contrario di quanto risulta nell’art. 83, relativo alla liquidazione del compenso per l’attività agli ausiliari ed ai consulenti tecnici di parte) deve ritenersi frutto – in base ad un’interpretazione ragionevole e costituzionalmente corretta – di un mero errore di scomposizione dello stesso art. 15 quattuordecies, che nella redazione del testo unico, di cui al citato D.Lgs. n. 113, risulta appunto distinto nelle due disposizioni dell’art. 82, e dell’art. 83, delle quali si impone una lettura unitaria, (così Cass. n. 226166 del 2004; successivamente: Cass. n. 3122 del 2005; nonchè, benchè successive alla modifica normativa, di cui si dirà, Cass. n. 16986 del 2006 e Cass. n. 13760 del 2007. Queste ultime tre decisioni avevano anche sottolineato che a sostegno della soluzione interpretativa militava anche la circostanza che contro la liquidazione è ammessa (vedi l’art. 84, del D.P.R. in relazione all’art. 170, del medesimo) opposizione nelle forme della L. n. 794 del 1942, dinnanzi al Tribunale o alla Corte d’appello, onde sarebbe stato inconcepibile che l’opposizione alla liquidazione effettuata dalla Corte di cassazione potesse svolgersi dinanzi ai giudici di merito).

La soluzione affermata in relazione al testo originario del D.P.R. n. 115 del 2002, ha, poi, trovato conferma nella modifica introdotta nel testo dell’art. 83, di esso dalla L. 24 febbraio 2005, n. 25, art. 3, che ha inserito nella norma un riferimento al difensore, rendendo omologa riguardo al patrocinio a spese dello Stato da parte del difensore, la soluzione già presente in quella norma per l’ausiliario ed il consulente tecnico.

Il ricorso sembra, dunque, doversi dichiarare inammissibile".

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere, tenuto conto che non sono stati mossi ad essa rilievi.

L’istanza è, dunque, dichiarata inammissibile.

Il Collegio reputa opportuno aggiungere che la soluzione espressa della competenza sull’istanza di liquidazione degli onorari del difensore ora prevista dall’art. 83, citato dalla relazione, che è nel senso di escludere l’intervento della Corte di cassazione in proposito,debba essere considerata dirimente anche per un’ipotesi che non risulta espressamente prevista da detta norma e che si individua in quella nella quale la Corte abbia cassato e deciso nel merito sulla controversia. Tenuto conto che la voluntas legis è nel senso di escludere la competenza della Corte attribuendola al giudice di merito, deve ritenersi che debba rifiutarsi la riconduzione della detta ipotesi, come potrebbe ipotizzarsi in base ad un’interpretazione meramente letterale, a quella della pronuncia della sentenza passata in giudicato, così considerando la sentenza di cassazione e decisione nel merito. Si deve, invece, valorizzare il criterio di interpretazione teleologica e l’elemento letterale del riferimento generico ed onnicomprensivo della previsione della regola "per il giudizio di cassazione", con la conseguenza che nel caso di cassazione e decisione nel merito la competenza andrà attribuita al giudice che sarebbe stato quello di rinvio, ove la Corte non avesse ritenuto di esercitare il potere di ufficio di decidere nel merito.

Deve, dunque, enunciarsi il seguente principio di diritto: "In tema di patrocinio a spese dello Stato secondo il regime di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, la competenza sull’istanza e sul procedimento di liquidazione degli onorari del difensore per il ministero prestato nel giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 83, del detto D.P.R., come modificato dalla L. 24 febbraio 2005, n. 25, art. 3, con l’inserimento in detta norma di un espresso riferimento al difensore, spetta – come, del resto, già doveva ritenersi in via di interpretazione sistematica anteriormente alla modifica normativa – al giudice di rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato (a seguito dell’esito del giudizio di cassazione). Nel caso di cassazione e decisione nel merito la competenza spetta a quello che sarebbe stato il giudice di rinvio ove non vi fosse stata decisione nel merito".

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile l’istanza.

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