Corte di Cassazione Civile sez. III 13/1/2009 n. 479; Pres. Varrone M.

Redazione 13/01/09
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il (omissis) avvenne uno scontro frontale fra la vettura Ford Fiesta condotta da D.A. (assicurato presso la Danubio) e la Opel Ascona condotta dal proprietario S.R.; nello scontro decedeva il D., mentre lo S. riportava lesioni gravi.

Con citazione del 29 novembre 1991 S.R. conveniva dinanzi al Tribunale di Milano gli eredi di D.A. (la vedova B.M., in proprio e quale rappresentante dei minori M. e S.) e l’assicuratrice Danubio e ne chiedeva la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni; si costituivano le parti convenute e deducevano il concorso delle colpe.

Il Tribunale, con sentenza 21 dicembre 2000, accertava il pari concorso di colpe di cui all’art. 2054 c.c., comma 2 e condannava le parti convenute al risarcimento della metà dei danni, detraendo gli importi già corrisposti e compensando per la metà le spese di lite, ponendo il resto a carico dei convenuti.

Contro la decisione hanno proposto appello principale lo S., sia per l’an che per il quantum debeatur, ed appello incidentale la Zurigo Assicurazione s.p.a. rappresentante generale per l’Italia (avente causa dalla DANUBIO) e la B. in proprio e nella qualità.

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 17 giugno 2003, così decideva:

in parziale riforma dichiara che il pari concorso di colpa si fonda sul giudicato esterno di cui alla sentenza della Corte di appello di Milano del 10 gennaio 1997 n. 41; conferma nel resto la sentenza impugnata; dichiara integralmente compensate le spese del grado di appello.

Contro la decisione ricorre S.R. deducendo sette motivi di ricorso, illustrati da memoria; resiste la Zurich International Italia con controricorso; resiste la B. con procura speciale per la difesa orale; non resiste la Zurigo assicurazioni s.a. rappresentanza per l’Italia, cui il ricorso risulta notificato nel domicilio eletto e ritirato da persona addetta il 7 settembre 2004. Il ricorrente ha prodotto memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, in rito, deve dichiararsi inammissibile il controricorso proposto dalla Zurich International Italia, con sede in Italia, in quanto non parte processuale, come dedotto espressamente nel corpo del controricorso (FF. 4).

Ed in vero l’appello incidentale risulta per tabulas proposto dalla Zurigo Assicurazioni SA, rappresentanza per l’Italia, con sede in (omissis), con elezione di domicilio. Il ricorso risulta notificato e ritirato da persona addetta al ritiro, presso il domicilio eletto, e la doppia intestazione Zurich e Zurigo non é tale da rendere incerto il destinatario dell’atto. Pertanto la Zurigo assicurazioni s.a.;

parte in causa per aver proposto l’appello incidentale, é in questa fase parte non resistente, ma contraddittore sostanziale. (Cfr. Cass 13 agosto 2004 n. 15864).

Così risolta la questione in rito, può esaminarsi il ricorso della parte lesa, che risulta fondato unicamente in relazione al quarto motivo, essendo infondati gli altri. Per chiarezza espositiva vengono in esame per primi i motivi non accoglibili.

A. ESAME DEI MOTIVI NON ACCOGLIBILI. Nel primo motivo si deduce come vizio della motivazione la omessa pronuncia in punto di mancato accertamento del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di appello n. 41 del 1997. Il motivo é inammissibile non potendosi denunciare come vizio della motivazione un error in procedendo, posto che la sentenza venne prodotta ed esaminata. La censura andava formalmente proposta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (Cfr. Cass. 3 marzo 2005 n. 4613; Cass. 15 luglio 2003 n. 11034; Cass. 8 giugno 2003 n. 9707 tra le tante).

Nel secondo motivo si deduce l’error in iudicando e la violazione degli artt. 2909 e 342 c.p.c. sul valore del giudicato esterno, rilevandosi che pur essendo medesimo il fatto storico dannoso; erano diverse le parti interessate nei giudizi e diverso anche il petitum.

La censura non coglie tuttavia la ratio decidendi, chiaramente espressa dalla Corte di appello, che accoglie sul punto l’appello incidentale dello assicuratore, (ff. 7 ed 8 della motivazione), là dove viene in considerazione l’effetto riflesso di quel giudicato in relazione alla unitarietà del fatto storico, con efficacia vincolante verso la stessa assicurazione. (Cfr. Cass. 1 marzo 2007 n. 4864 e 6 settembre 2007 n. 18725). Correttamente é stato accertato il pari concorso di colpa sulla base del giudicato esterno.

Resta assorbito il terzo motivo dove si intende superare tale giudicato con la richiesta di un riesame critico delle prove.

Nel quinto motivo di deduce il vizio della motivazione in relazione alla richiesta di una nuova consulenza medico legale in punto di aggravamento del danno biologico; sul punto la Corte risponde (ff. 9 della motivazione) che la valutazione del danno biologico, nella sua complessità, ha tenuto conto anche dell’evoluzione futura della invalidità, con una valutazione equitativa. Tale motivazione appare pertanto non sindacabile, esprimendo un prudente apprezzamento.

Nel sesto e nel settimo motivo si deduce il vizio della motivazione in ordine alla ridotta liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, sul rilievo che lo S. si occupava di numerose pratiche urbanistiche richiedendo corrispettivi ad horas (sesto motivo) e si lamenta che non venne disposta una consulenza contabile sul punto.

Ma nessun vizio della motivazione si ravvisa (ff. 10 e 11) nelle considerazioni svolte dalla Corte milanese che ritengono congrua la minor somma liquidata dal primo giudice.

ESAME DEL MOTIVO FONDATO. Merita accoglimento il quarto motivo, in cui si deduce la violazione di legge (art. 2059 c.c.) per la mancata liquidazione del danno morale contestuale alle lesioni gravi. Sul punto la Corte di appello (ff. 8 e 9 della sentenza) si limita a confermare la decisione del tribunale che ha escluso la risarcibilità del danno morale nel caso di colpa presunta. La Corte delibera la decisione nell’aprile del 2003, anteriormente alla svolta delle sentenze della 3^ sez. civile nn. 7281, 7282, 7283 del 12 maggio 2003, che affermano il principio evolutivo, secondo cui alla risarcibilità del danno non patrimoniale non osta il mancato accertamento della colpa dell’autore del danno, se essa, come nei casi di cui all’art. 2054 c.c. debba ritenersi sussistere in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa (come appare nel caso di specie) il fatto sarebbe qualificabile come reato. Questo orientamento, consolidato da sentenze successive conformi, da ultimo appare confermato nel punto 2.10 della motivazione della sentenza delle SU civili n. 26972 del 11 novembre 2008.

Pertanto il giudice del rinvio é vincolato al rispetto del seguente principio di diritto: la parte che ha subito lesioni gravi alla salute nel corso di un incidente stradale, ha diritto al risarcimento integrale del danno ingiusto non patrimoniale (nella specie dedotto come danno morale), che deve essere equitativamente valutato tenendo conto delle condizioni soggettive della vittima, della entità delle lesioni e delle altre circostanze che attengono alla valutazione della condotta dello autore del danno, ancorchè vi sia l’accertamento del pari concorso di colpa ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 2.

All’accoglimento dei ricorso segue cassazione con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto come sopra enunciato e provvedere anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il quarto motivo del ricorso e rigetta gli altri motivi, cassa in relazione e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di appello di Milano in diversa composizione.

Redazione