Corte di Cassazione Civile sez. III 13/1/2009 n. 469; Pres. Varrone M.

Redazione 13/01/09
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il (OMISSIS) N.A. partoriva presso l’ospedale (OMISSIS) il piccolo G., totalmente paraplegico. Con citazione del 27 maggio 1994, i coniugi M., nell’interesse proprio e del minore, convenivano dinanzi al Tribunale di Como la USSL n. (OMISSIS) e ne chiedevano la condanna al risarcimento danni patrimoniali, biologici, non patrimoniali. La USLL si costituiva e contestava il fondamento delle domande. La causa era istruita documentalmente e con consulenza medico legale sul neonato e sulle condizioni psicofisiche dei genitori.

Il Tribunale di Como, con sentenza del 18 ottobre 2001 accertava la responsabilità dei sanitari dell’ospedale in ordine alle lesioni gravissime per colpa e liquidava i danni complessivamente in L. 2.737.281.000 ai valori attuali, condannando l’ente convenuto alle spese del grado.

La decisione era appellata dai coniugi M. in punto di ridotta liquidazione del danno (sette motivi) e dall’ente soccombente con appello incidentale sulla ritenuta eccessiva valutazione dei danni.

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 14 maggio 2004 così decideva: rigetta l’appello principale, accoglie in parte quello incidentale e ridetermina i danni nella minor somma di L. 2.037.281.000, con interessi decorrenti dal 18 ottobre 2001, compensando tra le parti le spese del grado.

Contro la decisione ricorrono i M. con tre motivi di censura illustrati da memoria; resiste l’azienda ospedaliera con controricorso e ricorso incidentale illustrato da memoria.

I RICORSI sono stati previamente riuniti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale merita accoglimento per il primo motivo, essendo infondati gli altri; deve invece essere rigettato il ricorso incidentale, per le seguenti considerazioni.

A. ESAME DEL RICORSO PRINCIPALE DEI CONIUGI M..

Per chiarezza espositiva precede l’esame dei motivi infondati:

nel secondo motivo si deduce l’error in iudicando ed il vizio della motivazione per il danno patrimoniale emergente e futuro al minore G. (nato il (OMISSIS)) ridotto da L. 960 milioni a 700, sul rilievo (ff. 5 della motivazione) che al giovanetto compete una indennità permanente di accompagnamento e l’assistenza gratuita.

Si assume nella censura che la corte avrebbe errato nella capitalizzazione anticipata dell’importo e nella applicazione del coefficiente di riduzione, così riducendo sostanzialmente il danno, con errore di calcolo.

Il motivo, nella sua formale articolazione, che consiste nel sostenere le due censure di error in iudicando (per la violazione del principio del risarcimento integrale del danno patrimoniale emergente e futuro) e di vizio della motivazione (per l’errore di calcolo), non consente il suo accoglimento. Ed in vero, essendo la valutazione di tale danno pronunciata secondo equità, sulla base dell’art. 2056 c.c., che richiama gli artt. 1223, 1224 e 1227 c.c., il denunciato error in iudicando attiene ad un parametro equitativo, che appartiene alla prassi valutativa della corte milanese, e di per sè non evidenzia un errore giuridico tale da pregiudicare il ristoro dei danni; inoltre l’errore di calcolo, se vi è stato, da luogo alla procedura di cui all’art. 391 bis c.p.c., comma 3, mentre qui viene denunciato come vizio della motivazione.

Resta pertanto ferma, in quanto giuridicamente corretta, la statuizione sul punto da parte della Corte di appello.

Nel TERZO motivo si deduce l’error in iudicando ed il vizio della motivazione, in relazione al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante alla madre N.A., la quale ha dovuto scegliere un lavoro part-time per poter assistere il figlio menomato.

Il motivo è generico, non viene neppure indicata l’attività lavorativa pregressa e quella successiva all’evento, e pertanto resta ferma la statuizione sul punto, da parte della Corte di appello (v. ff. 6 della motivazione).

FONDATO è invece il PRIMO MOTIVO in cui si deduce "Violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c., nell’interpretazione data dalle SU n. 9556/2002, ed il contestuale vizio di motivazione su punto decisivo in relazione al danno morale da riconoscersi ai genitori del macroleso.

Il motivo è da accogliere sia in considerazione del dictum delle citate SU civili n. 9556 del 2002, che hanno riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ingiusto, direttamente ed immediatamente subito dai genitori del macroleso, in relazione alla gravità del fatto reato; sia in considerazione del recentissimo arresto delle SU civili, nella prima delle sentenze gemelle del 2008 (SU sentenza 11 novembre 2008 n. 26972) che si occupa di una fattispecie di responsabilità professionale per lesione della salute, con una vincolante (per questa sezione civile) puntualizzazione in ordine al nuovo dimensionamento del danno non patrimoniale (punto 2 della sentenza n. 26972) in adesione alle sentenze innovative di questa stessa sezione (nn 8827 e 8828 del 2003) sulla necessità di una lettura costituzionalmente orientata e dogmaticamente sistemata, dell’art. 2059 c.c..

Ha dunque errato, violando la regula iuris del diritto al risarcimento del danno morale, iure proprio, che spetta ai genitori della vittima primaria, la Corte milanese, che delibera nell’aprile 2004, contestando lo indirizzo evolutivo della Corte di legittimità, già convalidato dalla Corte Costituzionale, per attestarsi su una interpretazione restrittiva e incostituzionale, con una pronuncia incoerente e meritevole di annullamento. La Corte di appello Milanese è dunque vincolata, in sede di rinvio, al rispetto del seguente principio di diritto: nella fattispecie di illecito sanitario (per responsabilità aquiliana o contrattuale, nel rispetto del principio del devolutum) da cui derivi una lesione gravissima alla salute del neonato, il danno morale richiesto iure proprio dai genitori deve essere comunque risarcito (vedi punto 4.1. delle SU 26972 cit.) come danno non patrimoniale, nell’ampia accezione ricostruita dalle SU come principio informatore della materia (vedi punto 3.12 delle SU 26972 cit.). Il risarcimento deve avvenire secondo equità circostanziata (art. 2056 c.c.), tenendosi conto (punto 4.8 delle SU cit.) che anche per il danno non patrimoniale il risarcimento deve essere integrale, e tanto più elevato quanto maggiore è la lesione che determina la doverosità dell’assistenza familiare ed un sacrificio totale ed amorevole verso il macroleso. (vedi punto 4.9 delle SU citate).

B. ESAME DEL RICORSO INCIDENTALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA. Il ricorso non merita accoglimento: è inammissibile il primo motivo dove si deduce come vizio della motivazione una ultrapetizione (in punto di liquidazione del danno patrimoniale futuro a neonato), dovendosi invece dedurre uno specifico error in procedendo, onde consentire il controllo degli atti e delle pretese;

infondato, in quanto privo di referenzialità e generico, il secondo motivo in cui si tenta ancora una volta, di ridurre l’entità del risarcimento, che è stato ingiustamente ridimensionato e comunque dovrà essere nuovamente rideterminato tenendo conto della rilevante posta risarcitoria del danno morale da liquidarsi ai genitori.

L’ACCOGLIMENTO del primo motivo del ricorso principale determina la cassazione con rinvio alla Corte di appello di Milano, vincolata al rispetto dei principi di diritto come sopra indicati, che provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigetta gli altri, rigetta il ricorso incidentale, cassa in relazione e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di cassazione.

Redazione