Corte di Cassazione Civile sez. III 11/2/2009 n. 3354; Pres. Vittoria P.

Redazione 11/02/09
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Stam s.r.l. ha agito in giudizio per la condanna dello spedizioniere MW Marqueset Italia s.r.l., cui aveva affidato l’incarico di provvedere per il trasporto di merce ad (omissis), al risarcimento dei danni previa declaratoria della risoluzione del contratto di spedizione per inadempimento. Ha dedotto che parte della merce era stata sbarcata a (omissis) ed era andata smarrita, che aveva dovuto produrre nuovamente e spedire ad cliente di (omissis) la merce smarrita, che il cliente, a causa del notevole ritardo nella consegna, e conseguente cancellazione di ordini di propri clienti, aveva revocato un ulteriore ordine per la fornitura di merce per Dollari U.S.A. 111.500.00, che per tale fornitura aveva acquistato nuovi macchinari, necessari per approntare la linea di produzione, rimasti inutilizzati a seguito della revoca, e che con la perdita del cliente aveva perso credibilità commerciale in campo internazionale.

Il Tribunale di Brescia ha respinto la domanda ed ha ritenuto assorbita la domanda di manleva proposta da Marqueset contro AMS – Agenzia Mediterranea Servizi, s.r.l, cui aveva a sua volta dato mandato per la spedizione della merce. Si è dichiarato territorialmente incompetente quanto all’ulteriore domanda proposta da Marqueset contro Winthertur Assicurazioni s.p.a., di pagamento dell’indennizzo previsto per la perdita della merce.

**** ha appellato la sentenza specificando che *********, anzichè stipulare il contratto di trasporto, come da mandato, aveva stipulato, senza autorizzazione alcuna, ulteriore contratto di spedizione con AMS, cui avevano fatto seguito altri due contratti di spedizione e da ultimo quello di trasporto.

La Corte d’appello di Brescia ha ritenuto l’inadempimento dedotto e, per quanto ancora rileva, ha condannato MW Trade Italia s.r.l., già MW Marqueset Italia s.r.l., a risarcire il danno da nuova produzione e spedizione ad (omissis) della merce andata perduta, rigettando nel resto la domanda di ****, ed ha accolto la domanda di manleva riproposta da *********.

Avverso quest’ultima decisione MW Trade Italia s.p.a, già MW Trade Italia s.r.l., ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a quattro motivi, illustrati da memoria.

**** ha resistito con controricorso ed ha spiegato a sua volta ricorso incidentale cui ha resistito la ricorrente principale.

AMS non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi, ex art. 335 c.p.c..

Col primo motivo (nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c.) la ricorrente principale ha dedotto che ****, ponendo a fondamento della domanda, con l’atto di appello, il fatto della stipula, senza autorizzazione e scegliendo male il contraente, di un ulteriore contratto di spedizione in luogo della stipula del contratto di trasporto, oggetto del mandato conferitole, ossia un inadempimento diverso da quello prospettato nell’atto introduttivo del giudizio, nel quale le aveva addebitato unicamente la consegna della merce in un luogo diverso da quello di destinazione e il conseguente smarrimento della stessa, aveva introdotto nel processo un nuovo tema di indagine, e quindi aveva proposto una domanda nuova per novità della causa petendi, sicchè la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda stessa.

La censura è infondata.

La causa petendi è nuova, ed è conseguentemente nuova e inammissibile in appello la domanda, quando comporti, attraverso la prospettazione di nuove circostanze, il mutamento del fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia. Nella specie, il tema di indagine e di decisione concernente la stipula di un ulteriore contratto di spedizione in luogo del contratto di trasporto, oggetto del mandato, non era nuovo, in quanto già introdotto nel processo in primo grado, e quindi già appartenente alla causa, per effetto della chiamata in garanzia della AMS da parte della Marqueset e della risposta da questa data alla chiamata, sicchè la specificazione operata dalla **** in appello non ha potuto alterare l’oggetto sostanziale dell’azione, che è rimasto il risarcimento del danno per colpa nello smarrimento della merce.

La censura è per un verso anche inammissibile, perchè introduce una questione nuova, quella della culpa in eligendo, che non risulta, dalla sentenza impugnata, sia stata prospettata dalla **** ed abbia formato oggetto d’esame in grado di appello.

Col secondo, col terzo e col quarto motivo (violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1717, 1737, 1739, 1223 e 1228 c.c., nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia) la ricorrente principale ha dedotto che la Corte di merito ha errato, peraltro omettendo di motivare o non motivando adeguatamente: a) nel ritenerla inadempiente per avere stipulato senza autorizzazione un ulteriore contratto di spedizione in luogo del contratto di trasporto oggetto del mandato, non essendo vietato al mandatario di avvalersi dell’opera di un sostituto anche senza autorizzazione del mandante, a meno che il divieto sia espressamente stabilito, ed essendo stato in ogni caso concluso il contratto di trasporto, benchè dopo quattro contratti di spedizione;

b) nel ritenerla responsabile, e condannarla al risarcimento del danno, sia pure limitato al costo di produzione della partita di merce non consegnata al destinatario, nonostante l’erronea consegna della merce in luogo diverso si fosse verificata nell’esecuzione del contratto di trasporto e a risponderne dovesse essere, per tale motivo, e per non costituire il danno conseguenza diretta e immediata della conclusione dell’ulteriore contratto di spedizione, il solo vettore.

Le censure sono infondate.

Lo spedizioniere non risponde dell’avaria e della perdita della merce che si verifichino durante l’esecuzione del contratto di trasporto da lui stipulato in adempimento del mandato ricevuto. Lo spedizioniere, infatti, esaurisce il suo compito con la conclusione del contratto di trasporto, mentre è il vettore, a cui carico è l’organizzazione dei mezzi necessari all’adempimento dell’obbligazione, insieme al rischio della gestione, ad assumere su di sè il rischio dell’esecuzione del trasporto.

Lo spedizioniere che non concluda il contratto di trasporto e concluda, in luogo di esso, senza alcuna autorizzazione del mandante e senza che sia necessario per la natura dell’incarico ricevuto, un altro contratto di spedizione, ossia sostituisca altri a sè nell’esecuzione del mandato, non adempie l’obbligazione assunta verso il mandante, benchè, non essendo il mandato basato necessariamente sull’intuitus personae, non gli sia vietato di avvalersi dell’opera di un sostituto, ed assume su di sè il rischio delle conseguenze dell’operato del sostituto, pregiudizievoli per il committente, ossia il rischio dell’inadempimento della persona sostituita, di cui risponde in ogni caso, anche se il fatto dannoso si verifichi durante l’esecuzione del contratto di trasporto dal medesimo o da altro sostituto stipulato col vettore (ed è il caso di specie, in cui il contratto di trasporto è stato concluso dopo quattro contratti di spedizione), a meno che non provi che il danno si sarebbe prodotto comunque, anche se egli avesse adempiuto la propria obbligazione. Che lo spedizioniere debba considerarsi inadempiente se senza autorizzazione e senza che ricorra alcuna necessità stipuli un contratto diverso da quello per la cui conclusione si è obbligato verso il committente e debba rispondere comunque delle conseguenze negative dell’operato del sostituto, si desume dai principi in materia di inadempimento di obbligazioni contrattuali, nonchè dalla lettera e dallo spirito dell’art. 1717 c.c., di cui hanno fatto corretta applicazione Cass. n. 2052/58, 2537/63, 3762/76, 5286/80, 1489/89, 5568/91).

Col proprio ricorso (violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1710, 1717, 1737, 1739, 1218, 1223, 1228 e 2043 c.c., nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia) la ricorrente incidentale ha dedotto che la Corte d’appello ha errato nel non riconoscere gli ulteriori danni da essa lamentati, oltre quello liquidato in misura pari al costo di produzione della merce andata perduta, tutti provati e costituenti, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, conseguenza diretta e immediata della mancata consegna e del grave ritardo nella produzione e spedizione ad (omissis) della partita di merce non consegnata.

La censura è inammissibile, costituendo la valutazione della prova e l’accertamento del nesso di causalità tra l’illecito e il danno apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato (nel caso, considerando analiticamente e nel loro complesso i singoli elementi di fatto concretamente dedotti) ovvero se, come pure nella specie, mancano specifiche doglianze di incongruità e illogicità della motivazione, risolvendosi il denunciato vizio motivazionale in una diversa valutazione della parte.

I ricorsi vanno dunque respinti entrambi, con compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Redazione