Corte di Cassazione Civile sez. II 7/9/2009 n. 19329; Pres. Settimj G.

Redazione 07/09/09
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FATTO E DIRITTO

C.O. propone ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Torino del 12.2.2007, che ha dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale di Aqui Terme dell’8.6.2004 per difetto di integrazione del contraddittorio, dal momento che il C., partecipante del Condominio di via (omissis), aveva avanzato la propria domanda diretta al ripristino della canna fumaria condominiale, asseritamene modificata dal condomino S.V., soltanto nei confronti di quest’ultimo e non dell’intero Condominio.

Resiste con controricorso S.V..

Il ricorso denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione, lamentando l’erroneità della decisione impugnata per avere ritenuto che la domanda avanzata dall’attore, in quanto avente ad oggetto la tutela di un bene comune, dovesse essere proposta nei confronti di tutti i condomini e non già solo nei confronti del condomino autore dell’abuso.

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

All’udienza camerale la Procura Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

La Corte condivide le conclusioni della Procura Generale e l’avviso del consigliere relatore ed osserva quanto segue.

Il ricorso è fondato, costituendo orientamento costante di questa Corte il principio secondo cui, in tema di rapporti condominiali, nel giudizio instaurato a tutela della proprietà comune per l’eliminazione di opere abusive compiute da alcuni condomini, non è necessaria l’integrazione del contraddicono nei confronti di tutti gli altri comproprietari, dovendo i singoli convenuti rispondere autonomamente dell’addebitato abuso e potendo ciascuno dei condomini agire individualmente a tutela del bene Comune (Cass. n. 10219 del 2002; Cass. n. 8546 del 1998; Cass. n. 1757 del 1987).

Infatti, in tema di controversie relative a questioni condominiali bisogna distinguere tra ipotesi in cui non è necessario il litisconsorzio, e quindi la chiamata in giudizio di tutti i partecipanti al condominio, come quando si controverta tra condomini per il diritto all’uso della cosa comune (Cass. 27.1.88 n. 734, 15.6.68 n. 1930) ovvero quando l’azione sia stata proposta a difesa dei diritti, anche reali, del condominio nei confronti di terzi (Cass. 1994 n. 6119, 1988 n. 3862) oppure a tutela della proprietà comune (Cass. 1993 n. 5000; 1987 n. 1757 per l’eliminazione d’opere abusive), ed ipotesi in cui tale partecipazione è indispensabile perchè altrimenti la sentenza sarebbe inutiliter data, trattandosi di litisconsorzio necessario (come quando il singolo condomino, convenuto in rivendicazione d’un bene condominiale, eccepisca la sua proprietà esclusiva di detto bene (Cass. 1988 n. 4475, 1982 n. 1511); ovvero la domanda sia diretta all’accertamento della proprietà condominiale d’un bene (Cass. 1992 n. 11626, 1988 n. 5566); oppure il giudizio sia promosso da un condomino per sentirsi riconoscere comproprietario del bene comune posseduto da altro condomino, il quale deduca, in via riconvenzionale, la verificatasi usucapione del bene in suo esclusivo favore (Cass. 1992 n. 11509, 1991 n. 9092).

Nel caso in questione si verte, come detto, nell’ambito della prima ipotesi, avendo l’attuale ricorrente agito per tutelare la cosa comune, in ordine alla quale non sussiste questione di proprietà con conseguente esclusione della sussistenza del litisconsorzio necessario con gli altri condomini.

Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diversa sezione della Corte di appello di Torino, cui è anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Torino, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Redazione